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Come non pagare l’imposta di successione: il caso Armani

L’ultima lezione di un grande della moda italiana: la successione a favore della Fondazione senza imposta di successione, nel pieno rispetto della legge. Ecco come è stata trasmessa l'eredità di Giorgio Armani.

chi ha ereditato il patrimonio di Armani
  • In caso di successione, vale la regola della imposizione globale, la quale stabilisce che ogni trasferimento mortis causa sia soggetto a imposta.
  • In Italia la successione a favore di enti non profit, come la Fondazione, è esente dall’applicazione dell’imposta di successione.
  • Giorgio Armani ha trasferito l’intero pacchetto di quote della società Giorgio Armani S.p.A. dallo stesso detenuto in vita alla Fondazione, perché tale soggetto giuridico garantisce stabilità.

Lo scorso mese, è cosa nota, ci ha lasciato un dei giganti dell’alta moda italiana, Giorgio Armani. Sulle sue doti di stilista e sulle sue apprezzabili (perché per nulla scontate) qualità personali, si è già detto e scritto tanto.

La grandezza della persona e del professionista Armani è stata, ancora una volta, mostrata al mondo con il suo ultimo capolavoro: un piano di successione accurato e attento al minimo dettaglio, come i suoi abiti, in cui nulla è lasciato al caso, ma tutto è frutto di uno scrupoloso calcolo per la continuità del gruppo. 

Il testamento lasciato da Armani è un perfetto equilibrio fra visione pragmatica e lucida della gestione etica di un grande marchio di moda e il riconoscimento del ruolo e dell’importanza degli affetti anche negli affari.

Oltre a ciò, la successione dell’impero dello stilista è una sapiente pianificazione fiscale di come “risparmiare” in termini di imposta, perché mostra come non pagare l’imposta di successione, in modo del tutto legale e previsto dalla legge.

L’eredità di Giorgio Armani

A poco più di un mese dalla morte di Giorgio Armani, si ha maggiore contezza dell’entità del patrimonio dello stilista, in ragione dell’apertura della successione.

L’impero costruito dal Re della moda italiana è stimato fra i 9 e i 13 milioni di euro, derivanti non solo dal brand di moda dallo stesso fondato, ma anche da una serie di importanti investimenti finanziari, mobiliari di valore e immobiliari di pregio accumulati negli anni.

L’eterogeneità e la vastità dell’eredità dello stilista ha reso necessaria una attenta pianificazione della successione, studiata nei minimi dettagli anche per riuscire a ottenere un lecito risparmio fiscale in termini di imposte. 

Il caso Armani dimostra, infatti, come non pagare l’imposta di successione o quantomeno ridurre al minimo il tributo, con una pianificazione testamentaria meticolosa e precisa, essenzialmente realizzata con il trasferimento del controllo della Giorgio Armani S.p.A. alla Fondazione Armani

Scopri di più su Eredità nelle unioni civili: come funziona?

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Come funziona la successione in Italia

Per comprendere la lungimiranza del piano di successione messo in atto dallo stilista, occorre anteporre brevi cenni sulla successione in caso di enti no profit. Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, ogni trasferimento di beni e diritti per successione a causa di morte è soggetto a imposta di successione.

In pratica, in tema di successione vale la regola generale c.d. di imposizione globale, la quale comporta che qualsiasi passaggio di proprietà di beni e diritti sia soggetto a imposta di successione. Il tributo di successione si determina con l’applicazione di aliquote diverse in base al grado di parentela fra il de cuius (defunto) e l’erede.

Per comodità di lettura, si riepilogano, qui di seguito, le aliquote applicabili.

EredeFranchigiaAliquota
Coniuge – parente in linea retta (figli, nonni)1 milione di euro4%
Fratello o sorella100.000,00 euro6%
Altro parente fino al 4° grado: zii – nipoti (figli di fratelli o sorelle), bisnonni e pronipoti. Cugini (figli di fratelli o sorelle), prozii (fratelli del nonno). 
6%
Affine in linea retta (suoceri, nuore e generi)/6%
Persona con disabilità riconosciuta
ai sensi della L. 104/92
1,5 milioni di euro4%, 6% o 8% a seconda del vincolo di parentela
Altri soggetti
8%

Esenzione dall’imposta di successione per gli enti no profit

In presenza di determinate condizioni sono tuttavia previste specifiche esenzioni dal pagamento dell’imposta per alcune tipologie di beni (i titoli di debito pubblico, se trasferiti per successione, sono esclusi da imposizione) o a favore di talune categorie di soggetti come gli enti del terzo settore – fra le quali fondazioni e associazioni legalmente riconosciute.

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346/90, il beneficio dell’esenzione dall’imposta di successione ai trasferimenti mortis causa, disposti a favore di enti pubblici (non territoriali), fondazioni e associazioni, si applica nel caso in cui si perseguano, come scopo esclusivo, finalità di interesse pubblico.

LEGGI pure Divisione dell’eredità tra fratelli: cosa succede se uno è morto con figli?

La successione alla Fondazione Armani 

La chiave della strategia di Armani è rappresentata dalla creazione, nel 2016, della Fondazione Armani. Come dichiarato dallo stesso stilista fondatore, al momento della presentazione del nuovo ente, l’istituzione di tale Fondazione ha lo scopo di realizzare progetti di utilità pubblica e sociale, ma al contempo, anche garantire l’identità e l’indipendenza del gruppo e la sua continuità.

La Fondazione, già prima dell’apertura della successione, deteneva lo 0,1% della Giorgio Armani S.p.A. e il restante 99% apparteneva allo stilista. Per effetto della disposizione testamentaria, l’intera quota (99%) detenuta dal re della moda è stata trasferita alla Fondazione, con la conseguenza che l’ente no profit detiene ora il 100% delle azioni, di cui il 9,9% in piena proprietà e il restante 90% in nuda proprietà. Su tali quote trasferite in nuda proprietà grava il diritto di usufrutto assegnato al suo fedelissimo collaboratore e braccio destro, Pantaleo dell’Orco, ai nipoti di Giorgio Armani e alla sorella.

Per garantire una prima stabilità al gruppo nell’era post Armani, lo stilista ha così ripartito le quote con diritto di voto:

  • il 30% alla Fondazione
  • il 40% al suo braccio destro dell’Orco.

Ai nipoti ha lasciato il 15% delle quote con e senza diritto di voto.

Il trasferimento della totalità delle quote della S.p.A. operativa alla Fondazione, alla luce di quanto in precedenza esposto, ha consentito di realizzare un vantaggio fiscale immediato e di non poco conto, ovvero usufruire della esenzione dal pagamento dell’imposta di successione che, stante il valore stimato delle quote, rappresenta un risparmio significativo.

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eredità di Giorgio Armani

L’impero della moda nel post Armani

Re Giorgio non si è limitato a ripartire le quote del proprio impero, ma è andato oltre, decidendo anche il futuro più prossimo della sua casa di moda. Lo stilista ha stabilito che a partire dal 3 anno e fino al 5 anno successivo alla sua morte, l’azienda di moda potrà essere ceduta, per una quota non inferiore al 30% o quotata in borsa

La previsione di una cessione o della quotazione in borsa dopo un periodo (3-5 anni) di assestamento dei nuovi equilibri post successione, è dimostrazione di un lucido pragmatismo che caratterizzava la persona e il professionista Armani – e questo nonostante lo stilista abbia difeso per tutta la vita il valore del Made in Italy, inteso non solo come attenzione alla qualità del prodotto, ma anche come appartenenza effettiva a un Paese, anche se non sempre redditizia in termini di convenienza fiscale. 

Armani, pur non cedendo mai alle lusinghe estere, era, tuttavia, conscio del fatto che non sarebbe stato possibile mantenere per sempre la sede della propria azienda di moda nel nostro Paese, soprattutto dopo la sua morte. Si è dunque dovuto arrendere e accettare l’eventualità che, prima o poi, dopo di lui, il suo impero potrebbe diventare di proprietà estera.

Il meccanismo così ideato in diverso tempo ha consentito al padron della moda italiana non solo di beneficiare di vantaggi fiscali, poiché è riuscito a non pagare la successione in modo del tutto legale, ma anche perché, in qualche modo, ha lasciato una lezione di gestione imprenditoriale, anche dopo la sua morte, sfruttando meccanismi previsti e, pertanto, leciti.

Approfondisci leggendo Eredità di un fratello deceduto senza figli e senza coniuge

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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