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Cosa si intende per azione di riduzione, chi può esercitarla e come si può evitare

L’azione di riduzione è uno strumento fondamentale per far sì che la successione si svolga nel rispetto dei diritti dei legittimari, evitando che le volontà del defunto o le donazioni in vita pregiudichino i familiari più stretti. Si tratta, tuttavia, di un’azione complessa, che richiede un’attenta valutazione della situazione patrimoniale e delle disposizioni effettuate dal defunto.

azione di riduzione
  • Per tutelare la quota legittima, i legittimari possono esercitare un’azione volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti delle donazioni e disposizioni testamentarie.
  • Il legittimario, una volta aperta la successione, può rinunciare ad esercitare l’azione.
  • Egli deve agire in primo luogo per le riduzioni delle quote spettanti ad eredi e dei legati e, solo qualora non bastasse, per la riduzione delle donazioni, cominciando dall’ultima effettuata.

L’azione di riduzione è uno degli strumenti più importanti previsti dal nostro ordinamento per tutelare i diritti dei legittimari in materia successoria. Serve, in sostanza, a riportare la divisione ereditaria nei limiti stabiliti dalla legge quando le disposizioni testamentarie o le donazioni del defunto ledono la quota di legittima spettante ai familiari più stretti.
Vediamo in dettaglio che cos’è, quando può essere proposta, da chi e quali sono gli effetti.

Che cos’è l’azione di riduzione

L’azione di riduzione è un’azione giudiziale disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice Civile, che consente ai legittimari (ossia i soggetti cui la legge riserva una quota minima dell’eredità) di ottenere la reintegrazione della propria quota quando questa sia stata lesa da donazioni o disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile.

In altre parole, se il defunto in vita ha donato o disposto con testamento più del consentito a favore di qualcuno, pregiudicando i diritti dei suoi eredi legittimari, questi ultimi possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive e la restituzione dei beni o valori eccedenti.

L’obiettivo dell’azione è quindi ricondurre la successione all’equilibrio voluto dalla legge, garantendo che ciascun legittimario riceva quanto gli spetta. Ma facciamo un passo per volta, spiegando in primo luogo chi sono gli eredi legittimari e cos’è la quota di legittima.

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Chi sono i legittimari tutelati

Facendo testamento o disponendo del suo patrimonio con una o più donazioni, il de cuius potrebbe pregiudicare i diritti che la legge riserva a determinati parenti, detti legittimari.

Possono considerarsi legittimari e quindi soggetti cui è riconosciuta la facoltà di proporre l’azione di riduzione:

  • il coniuge del defunto;
  • i figli (legittimi, naturali o adottivi);
  • in mancanza di figli, gli ascendenti (genitori o nonni).

La quota di legittima varia a seconda dei casi. Per esempio:

  • se il defunto lascia un solo figlio, a lui spetta la metà del patrimonio;
  • se lascia più figli, i due terzi vanno divisi tra loro;
  • se lascia solo il coniuge, la quota di legittima è la metà;
  • se lascia coniuge e un figlio, spetta un terzo a ciascuno;
  • se lascia coniuge e più figli, al coniuge spetta un quarto e ai figli la metà, da dividere tra loro.

La figura dei legittimari viene presa in considerazione in due casi:

  1. se il de cuius aveva fatto testamento, ma in questo aveva trascurato determinati parenti cui è per legge riservata una quota di eredità;
  2. se, pur essendo egli morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione di questi parenti.

Tramite l’azione di riduzione i legittimari possono far valere il loro diritto su una determinata quota di eredità e concorrere nella successione insieme agli altri successori, legittimi o testamentari.

È evidente come la legge ponga un limite alla facoltà di disporre dei propri diritti in vita con un atto di liberalità. Questa facoltà può essere liberamente esercitata soltanto per una quota del proprio patrimonio, detta quota disponibile. La quota attribuita per legge a determinati parenti è detta invece riserva e spetta loro anche contro la volontà del defunto.

Quando può essere esercitata l’azione di riduzione

L’azione di riduzione può essere esercitata solo dopo l’apertura della successione, cioè dopo la morte del de cuius, perché solo in quel momento si verifica concretamente la lesione della legittima.

Prima della morte del disponente, non è possibile agire per riduzione, anche se egli abbia già effettuato donazioni o manifestato volontà testamentarie potenzialmente lesive. L’azione, infatti, tutela un diritto eventuale che si consolida solo con l’apertura della successione.

L’azione può essere esercitata solo se vi è effettivamente una lesione della quota di legittima, che deve essere provata da chi la invoca.

La determinazione della riserva avviene detraendo dal valore del patrimonio i debiti, ma aggiungendovi le donazioni elargite in vita dal defunto, secondo le regole sulla collazione. Si tratta di un’operazione puramente contabile, cui si dà il nome di riunione fittizia, che ha la funzione di accertare se il de cuius, donando in vita i propri beni, abbia pregiudicato i diritti dei legittimari. Solo sulla base di questo calcolo si può accertare se e in quale misura la legittima sia stata violata.

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Da chi può essere proposta l’azione di riduzione

La lesione dei diritti dei legittimari non influisce sulla validità del testamento: questo è in sé perfettamente valido e troverà piena attuazione se i legittimari rinunciano al loro diritto o non lo fanno valere nel termine dell’ordinaria prescrizione decennale decorrente dall’apertura della successione.

L’azione può essere proposta esclusivamente dai legittimari o dai loro eredi o aventi causa (per esempio, un creditore del legittimario che agisca in surroga). Non può essere proposta da altri eredi non legittimari, da legatari o da terzi estranei alla successione.

Contro chi si esercita l’azione di riduzione

L’azione di riduzione può essere esercitata contro:

  • gli eredi testamentari, se il testamento attribuisce loro più del dovuto, compresi i legatari;
  • i donatari, se le donazioni fatte in vita dal defunto superano la quota disponibile.

La legge prevede che la riduzione avvenga prima sulle disposizioni testamentarie e solo successivamente sulle donazioni, partendo dalle più recenti. Questa sequenza serve a tutelare la stabilità delle donazioni più lontane nel tempo.

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Quali sono gli effetti dell’azione di riduzione

Il legittimario che, per testamento o per una donazione, non abbia ricevuto nulla o abbia ricevuto meno di quanto a lui spettante, può esercitare l’azione di riduzione e, con tale azione, ha il diritto di conseguire la quota che gli è dovuta e la consegue chiedendo la riduzione delle quote degli eredi legittimi, delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.

Queste ultime si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per reintegrare la quota riservata ai legittimari.
Una volta accertata la lesione, il giudice una volta ridotte le disposizioni eccedenti, dispone la restituzione dei beni o del valore corrispondente ai legittimari lesi.

Ma attenzione. Prima di ridurre le quote, bisogna tener conto di eventuali donazioni che, a sua volta, il legittimario abbia ricevuto dal defunto. Egli deve infatti imputarle alla quota di riserva. In altre parole, la quota di riserva deve essere diminuita delle donazioni di cui il legittimario avesse già beneficiato fino al punto da comportare la perdita del diritto a succedere qualora la donazione fosse pari al valore della legittima.

Gli effetti derivanti dall’azione di riduzione possono essere diversi a seconda dei casi, come segue:

  • se il bene oggetto della disposizione si trova ancora presso il donatario o il legatario, esso deve essere restituito;
  • se invece è stato alienato a terzi, il legittimario può agire nei loro confronti con l’azione di restituzione, ma solo se la donazione è stata trascritta dopo la domanda giudiziale di riduzione o entro i limiti di legge (art. 563 codice civile).

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Chi non può proporre l’azione di riduzione

Non possono proporre l’azione di riduzione:

  • i soggetti non legittimari, come fratelli, sorelle, nipoti o altri parenti del defunto, salvo che agiscano come eredi di un legittimario;
  • coloro i quali abbiano rinunciato all’eredità o alla legittima;
  • chi abbia accettato senza riserve le disposizioni testamentarie, anche se lesive, manifestando così acquiescenza.

È importante notare che la rinuncia tacita può derivare anche da comportamenti concludenti, come l’accettazione integrale del testamento senza alcuna riserva.

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Come può essere evitata l’azione di riduzione

Evitare l’azione di riduzione è possibile, ma richiede una pianificazione successoria attenta. Ecco alcuni strumenti e accorgimenti utili:

  • calcolare correttamente la quota disponibile prima di redigere il testamento o effettuare donazioni;
  • farsi supportare da un notaio o un avvocato esperto in successioni affinché vengano determinati quali beni possono essere liberamente disposti senza ledere la legittima;
  • stipulare patti di famiglia (art. 768-bis c.c.), che consentono di trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie a un discendente, con il consenso di tutti i legittimari, evitando future contestazioni;
  • coinvolgere i legittimari nella pianificazione successoria, per esempio tramite donazioni congiunte o accordi condivisi, per evitare contenziosi futuri;
  • non eccedere nelle donazioni in vita, soprattutto quando il patrimonio è limitato, poiché queste possono ridurre drasticamente la massa ereditaria e generare lesioni difficilmente rimediabili.

Vista la complessità della situazione, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto successorio, sia per valutare se vi siano i presupposti per agire, sia per impostare correttamente una pianificazione ereditaria capace di prevenire future contestazioni e garantire serenità ai propri eredi.

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Avv. Manuela Margilio
Esperta di diritto immobiliare, successioni, fiscalità.
Laureata in giurisprudenza a Torino. Dopo aver lavorato presso diversi studi legali, attualmente mi occupo di assicurazioni e scrivo sul web approfondendo tematiche sulle quali nel tempo mi sono specializzata.
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