Si può diseredare un figlio o il coniuge? La proposta inclusa nel DDL Semplificazioni potrebbe stravolgere il diritto di successione
Con il DDL Semplificazioni 2025, attualmente ancora all’esame del Parlamento, si vogliono fare salve le donazioni che potrebbero pregiudicare i diritti dei legittimari per favorire la sicurezza delle compravendite
- Le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal defunto possono ledere la quota di riserva o legittima degli eredi legittimari.
- Attualmente, i legittimari possono ottenere la riduzione della disposizione lesiva e la restituzione dei beni che servono per reintegrare la quota.
- Con le nuove norme, verrebbe cancellata l’azione di restituzione presso eventuali terzi acquirenti del beneficiario della donazione.
Il DDL Semplificazioni 2025, attualmente in discussione alla Camera, introduce una modifica in materia di successione che potrebbe ribaltare i principi in vigore da anni nel nostro ordinamento. Se la modifica troverà approvazione definitiva, sarà possibile diseredare i congiunti più stretti dall’asse ereditario. Vediamo come le nuove regole potranno influire sul diritto di famiglia.
Quali sono le novità introdotte dal DDL Semplificazioni 2025
Le disposizioni contenute nel DDL Semplificazioni 2025 puntano a salvaguardare gli atti di donazione conclusi quando il defunto era ancora in vita, senza tener conto della quota di legittima, diritto inviolabile in capo ai familiari più stretti. L’obiettivo è facilitare la circolazione dei beni e il mercato immobiliare, sia pure a scapito dei diritti degli eredi legittimari.
Con la cancellazione dell’azione di restituzione riconosciuta fino a oggi a questi ultimi a salvaguardia della propria parte di eredità, viene meno uno strumento fondamentale di tutela. La donazione effettuata dal defunto potrebbe infatti prevedere la riduzione della quota riservata al legittimario, che si troverebbe quindi a beneficiare solo di una parte del patrimonio a lui spettante o addirittura nulla.
Ma facciamo un passo per volta e, prima di occuparci delle modifiche introdotte, esaminiamo quella che è la situazione attualmente in vigore.
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Cosa si intende per quota di legittima
In base al sistema attuale disciplinato dal Codice civile, alcuni familiari sono considerati dalla legge eredi legittimari. Si tratta del coniuge, dei figli e, in assenza di questi, degli ascendenti. Ad essi il codice civile riconosce una quota specifica del patrimonio del de cuius, la cosiddetta riserva o legittima.
La legge pone dei limiti nel compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, quando questi vengono posti in essere con spirito di liberalità. Ciò accade quando si dispone dei propri averi mediante testamento, oppure effettuando delle donazioni.
Nel compiere tale tipologia di atti non si può pregiudicare quelli che fino ad oggi sono stati dei diritti inviolabili dei congiunti più prossimi. Questo vale anche qualora tra il defunto e l’erede siano presenti situazioni di conflittualità e, dunque, a prescindere dal tipo di relazione affettiva esistente in concreto.
Tenuto conto della presenza di questa quota di legittima, il donante o il testatore possono attribuire in vita i propri beni solo nei limiti della quota disponibile.
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Qual è la funzione dell’azione di riduzione
In caso di morte di una persona, il primo passo da compiere per accertare l’eventuale lesione dei diritti dei congiunti più stretti è calcolare la quota legittima. A tal fine, è possibile fare un esempio pratico: se un padre ha donato beni per un valore di 140, al momento della morte lascia debiti per 10 e un patrimonio di 280, la base di calcolo per determinare la quota sarà di 410.
In presenza di un coniuge e tre figli, il coniuge avrà diritto a una quota legittima pari a 105, ciascun figlio a 70, mentre la quota disponibile sarà di conseguenza anch’essa di 105. Qualora i legittimari si vedessero privati anche solo di una parte della quota loro spettante, dovrebbero mettere in atto le tutele previste ad oggi dalla legge. Le azioni esercitabili sono due.

La prima è l’azione di riduzione. Essa mira alla riduzione della disposizione testamentaria o donazione che è stata lesiva. Si chiederà dunque al Giudice che tale disposizione venga dichiarata inefficace nei confronti del legittimario e che venga proporzionalmente ridotta affinché possa essere reintegrata la quota del congiunto leso. Con la reintegrazione, il legittimario potrà concorrere con gli altri eredi nella ripartizione del patrimonio.
La reintegrazione della quota, però, non consente di per sé di recuperare un eventuale bene che sia stato donato ad altri prima dell’apertura della successione. L’effettivo recupero potrà avvenire solo esercitando l’azione di restituzione.
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Cos’è l’azione di restituzione
Sulla base delle regole attualmente in vigore, l’erede legittimario può fare richiesta di restituzione al beneficiario della donazione. Qualora il bene sia stato da lui venduto o altrimenti alienato, potrà agire nei confronti del terzo acquirente che lo possieda, nel caso in cui il patrimonio del donatario sia incapiente e non consenta il recupero in denaro del suo valore.
Per ora, l’azione di restituzione consente al legittimario di seguire il bene a lui spettante ovunque sia e, di fronte ad un donatario insolvente, di rivolgersi al terzo acquirente anche per l’equivalente in denaro. Cosa significa tutto questo?
Chi acquista un bene ereditato o donato è esposto ad eventuali azioni di recupero da parte di eredi legittimari pretermessi dall’asse ereditario. Il meccanismo oggi in vigore da un lato tutela il diritto inviolabile dell’erede, ma dall’altro rende incerto ogni acquisto successivo alla donazione. Tale rischio si corre per lungo tempo, poiché l’erede legittimario ha a disposizione 10 anni dall’apertura della successione per attivarsi, in mancanza di precedente rinuncia.
Con la nuova normativa, questo equilibrio viene completamente ribaltato a favore della certezza del mercato, lasciando il familiare privo di una tutela sostanziale.
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Quali sono le tutele a rischio?
Con il DDL Semplificazioni, non si potrà recuperare il bene presso il terzo acquirente. Ci si limita a richiedere un risarcimento in denaro al donatario che ha ricevuto il bene e, se questa persona risultasse nullatenente, la pretesa resterebbe lettera morta. Non è più possibile inseguire il bene ovunque si trovi. La tutela della legittima viene sacrificata al fine di favorire la circolazione dei beni immobili.
Ecco che la nuova normativa vuole ridisegnare radicalmente gli equilibri tra la protezione della quota di legittima e la necessità di certezza nella circolazione giuridica dei beni, un tema molto sentito da imprese e cittadini.
Un bene oggetto di donazione è infatti considerato scarsamente commerciabile poiché, acquistando un bene donato o ricevuto in eredità, si rischia di essere coinvolti in liti familiari e, di conseguenza, di perdere il bene anche a distanza di molti anni.
Il DDL Semplificazioni vuole mitigare questa situazione di stallo del mercato. Il processo di approvazione della nuova normativa è ancora in itinere. Il disegno di legge Semplificazioni è ancora in corso di approvazione. Dovremo pertanto attendere che l’iter si concluda per poter valutare pienamente la portata della nuova norma e le conseguenze giuridiche che ne derivano.
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