SpA: cosa sono, caratteristiche e disciplina
Le società per azioni, ovvero le SpA, sono le principali forme societarie in Italia. Come si costituiscono? Quali sono le loro caratteristiche essenziali? Vediamolo insieme.
- Le SpA sono società di capitali, ossia società ove il capitale è elemento dominante, anche per quanto riguarda la disciplina che è incentrata sul capitale.
- Oltre alle SPA, costituiscono società di capitale le S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), le S.r.l. (società a responsabilità limitata), le S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).
- Le SpA possono essere costituite se viene versato un capitale sociale minimo equivalente a 50.000 euro.
Le SpA sono una delle forme societarie più diffuse in Italia, insieme alle Srl. Si sceglie la SpA quando è necessario compiere un investimento considerevole, a differenza di quanto accade per le Srl.
Tale forma societaria è quella che meglio si presta ove si intenda quotare in borsa la società. Per questa ragione, il legislatore dedica particolare attenzione a questo istituto.
Nel seguente articolo, ti spiegheremo cos’è una società per azioni, individuando quelle che sono le caratteristiche essenziali della stessa.
Ti diremo poi come si costituisce una SpA, quali sono gli adempimenti necessari per acquistare la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta. Infine, esamineremo quali sono le differenze essenziali tra una SpA e una Srl, ossia la seconda figura di società più comune.
Cos’è una società per azioni?
La società per azioni, anche nota come SpA, è una delle principali forme societarie conosciuta dall’ordinamento interno, oltre che tra le più comuni tra quelle adottate in concreto.
Rientra nella categoria delle società di capitali, ossia appartiene a quella categoria giuridica dove prevale l’elemento del capitale rispetto all’elemento soggettivo, nell’ambito di tutela e nella disciplina normativa.
Costituiscono società di capitale, insieme alle SpA, anche:
- la S.a.p.A. (società in accomandita per azioni);
- la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
- la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).
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Caratteristiche fondamentali delle SpA
Tra gli elementi che caratterizzano le società per azioni vi sono:
- la personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: la società è considerata una persona giuridica, quindi, è a tutti gli effetti un soggetto che compie azioni, conclude contratti, realizza operazioni economiche. Non solo: le società per azioni sono anche titolari di un patrimonio proprio, costituito dal capitale raccolto tramite i conferimenti effettuati dai soci;
- responsabilità limitata di soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono dei debiti assunti dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte. Quindi, in caso di insolvenza della società, i creditori non possono rivalersi nei confronti dei soci, salvo che uno dei soci abbia firmato una fideiussione, ma in questo caso egli è chiamato ad adempiere in qualità di garante, non in qualità di debitore principale;
- potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: con ciò si intende che il socio può partecipare alle scelte con il proprio voto, così come partecipa anche agli utili e alle perdite;
- organizzazione di genere corporativo: l’organizzazione interna, prevista dalla legge, è per organi, ciascuno dei quali ha una propria funzione. Gli organi sono assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale;
- metodo collegiale: le decisioni sono assunte dall’assemblea dei soci con votazione a maggioranza o, a seconda dell’oggetto della deliberazione, all’unanimità.
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SpA: caratteristiche specifiche
Le società per azioni hanno delle caratteristiche specifiche, ossia:
- la presenza di azioni che rappresentano la partecipazione dei soci alla società;
- l’ammontare minimo del capitale sociale non inferiore a 50.000 € (art. 2327 c.c., come recentemente modificato dal d.l. 91/2014);
- la corporazione normativa: il legislatore impone che i poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi.
Le società che hanno queste caratteristiche possono essere considerate SpA, mentre laddove vengano meno alcuni requisiti, allora, la società non costituisce invece una SpA.
Le SpA sono autorizzate per previsione legislativa a:
- svolgere attività assicurativa;
- l’esercizio di attività bancaria.
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Modelli di società per azioni
Il legislatore ha previsto diversi modelli di società per azioni:
- S.p.A. modello chiuso: in questo caso si applicano le norme del codice e le specifiche disposizioni per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o alle quotate;
- S.p.A. modello aperto, cioè quelle società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, ma non tramite i mercati borsistici, in quanto non quotate;
- S.p.A. modello aperto, cioè le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, che sono anche quotate; in questo caso si applicano leggi speciali, come la T.U. Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, norme speciali per le quotate contenute nel Codice civile (es. 2441, 4º comma), oltre che le norme che si riferiscono alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio e il diritto societario comune.
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Come si costituisce una SpA
Fatta questa breve descrizione delle caratteristiche della SpA, ci possiamo ora domandare come viene costituita una SpA. È necessario che siano realizzate quattro condizioni essenziali affinché la costituzione sia valida.
Prima di tutto è necessario il contratto associativo tra due o più persone, oppure anche un negozio unilaterale. Dovrà essere redatto l’atto costitutivo e lo statuto, per i quali la legge richiede la forma dell’atto pubblico ai fini della validità.
In questi atti, dovranno essere indicati:
- sede principale e secondarie;
- oggetto sociale;
- ammontare del capitale, oltre alle regole che gestiscono i rapporti tra i soci.
Dopodiché si dovrà anche procedere alla sottoscrizione del capitale sociale, che è stato dichiarato nell’atto costitutivo. Come abbiamo evidenziato nei precedenti paragrafi, il capitale non può essere inferiore a 50.000 euro.
In particolare, una percentuale pari o superiore al 25% della parte di capitale sociale da conferirsi in denaro deve essere depositato presso un istituto di credito, oppure deve essere costituita una polizza assicurativa per una somma equivalente.
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Deposito all’ufficio del registro
L’atto costitutivo della società per azioni deve poi essere depositato all’ufficio del registro delle imprese. Il deposito è un onere del notaio, che deve essere adempiuto entro 20 giorni dalla costituzione. Se il notaio non vi provvede, il deposito può essere effettuato anche dagli amministratori nominati nell’atto costitutivo.
Se gli amministratori non vi provvedono, anche i soci possono, a spese della società, procedere alla registrazione. La registrazione è fondamentale perché da questo momento in poi la società acquista la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta.
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Srl e SpA: differenze
Sia le SpA che le Srl sono delle società di capitali, eppure ci sono delle differenze fondamentali tra le due tipologie, anche per quanto riguarda l’ambito di operatività.
Le SpA, in genere, sono società che pongono in essere grandi investimenti. Le Srl, invece, svolgono attività di imprese di medie e piccole dimensioni, anche perché richiedono un capitale inferiore per essere costituite. Infatti, al fine di aprire una Srl è sufficiente un capitale minimo di 10.000 euro.
Inoltre, per le SpA è possibile raccogliere investimenti attraverso il pubblico risparmio, con la quotazione in borsa, mentre per le Srl è prevista solo la possibilità di emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti da un investitore professionale nel ruolo del mediatore.
Inoltre, i soci nelle Srl assumono un ruolo maggiormente attivo, mentre nelle SpA spesso gli azionisti di maggioranza e gli amministratori svolgono la funzione principale, gli altri soci, invece, hanno un ruolo minoritario o inesistente.
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Il capitale nelle Srl e nelle SpA
Nelle Srl il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione: ad ogni socio è attribuita una singola quota e tali quote non rappresentano azioni. Nelle SpA, invece, il capitale è diviso in azioni che hanno lo stesso valore.
Altra distinzione riguarda anche i conferimenti:
- nelle Srl, i conferimenti sono effettuati in prestazioni di opere e servizi;
- nelle SpA, invece, la legge prevede solo conferimenti in denaro o beni in natura.
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Società per azioni SpA – Domande frequenti
Le SpA sono società di capitale costituite mediante contratto, il quale è poi depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Le SpA possono essere costituite se versato un capitale minimo di 50 mila euro. Inoltre, altri requisiti indefettibili sono l’autonomia patrimoniale perfetta, la struttura organizzativa per organi, la preminenza del ruolo dell’assemblea.
Le SpA si distinguono dalle Srl per il capitale, che per le Srl è di 10 mila euro, i conferimenti, ld previsioni di quote, la possibilità di quotazione in borsa per SpA e non per Srl.
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