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Decreto Piantedosi: cosa prevede per le ONG

Nuovi obblighi e regole di navigazione più restringenti per le ONG. Questi i nuovi dictat del Decreto Piantedosi per gestire i flussi migratori.

decreto piantedosi
  • Il Decreto Piantedosi introduce norme più restrittive nei confronti delle ONG che effettuano operazioni di soccorso di migranti.
  • Il porto dello sbarco è stabilito con provvedimento, dal Ministero dell’Interno.
  • Le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni degli obblighi e delle disposizioni impartite dal Governo, possono oscillare da un minimo di euro 10.000 a un massimo di 50.000.

Negli ultimi decenni, un tema “caldo” di politica internazionale riguarda la gestione dei flussi migratori, sempre più frequenti e di portata massiccia. Si tratta di un problema sulla carta europeo, ma che, di fatto, in molte occasioni, è stato esclusiva prerogativa dei singoli Stati maggiormente interessati dal fenomeno, come l’Italia.

La posizione al centro del Mediterraneo e la particolare vicinanza a zone “difficili”, rende il nostro Paese una delle principali mete, quantomeno di primo approdo, per migranti o popolazioni in stato di bisogno.

In un simile contesto, l’attuale Esecutivo, nel biennio precedente, ha emanato il D.L. 2 gennaio 2023, n. 1, c.d. Decreto Piantedosi (Ministro dell’Interno), convertito in Legge 24 febbraio 2023, n. 15, con il quale ha messo in atto un insieme di misure finalizzate a regolamentare le attività di primo soccorso di migranti, in particolare da parte delle ONG, introducendo sanzioni anche pesanti in caso di mancata ottemperanza delle indicazioni fornite a livello governativo. Vediamo cosa dice.

Cosa prevede il Decreto Piantedosi

Il Decreto Piantedosi, varato dall’attuale Esecutivo, apporta sostanziali modifiche al D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, noto come Decreto Lamorgese, recante misure urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale.

L’obiettivo, sulla base di quanto dichiarato dal Ministro dell’Interno, è:

  • da una parte, essenzialmente definire le condizioni che le ONG devono seguire per il salvataggio per considerarsi conformi alle convenzioni internazionali;
  • dall’altra, limitare in termini di tempo il transito e la sosta di navi alle operazioni di soccorso e assistenza a terra delle persone prese a bordo, allo stretto necessario per assicurare il completamento delle procedure per garantire incolumità dei soggetti soccorsi.

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Cosa sono le ONG e di cosa si occupano

Le ONG sono organizzazioni non governative senza scopo di lucro, indipendenti dagli Stati, con forme giuridiche differenti. Si tratta di organizzazioni finanziate per la maggior parte da donazioni e da elargizioni private, enti e fondazioni. In taluni casi (minoritari), le ONG sono finanziate dallo Stato, se espressamente previsto.

Le ONG si occupano principalmente di attività di carattere umanitario e sociale, come, fra le altre, il recupero e il soccorso di migranti, provenienti da Paesi disagiati, con imbarcazioni di fortuna. Si pensi, per esempio, alla Life Support di Emergency, attiva dal 2022.

decreto piantedosi cosa dice

Divieto di transito e di sosta delle navi

Il Decreto Piantedosi attribuisce al Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale (rappresentato dalla striscia adiacente le coste dello Stato, fino a un massimo di 12 miglia), per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 1, comma 2). Tale divieto, precisa l’art. 1 del Decreto, non riguarda imbarcazioni militari o navi in servizio governativo non commerciale.

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Obblighi delle ONG previsti dal Decreto Piantedosi

Il Decreto Piantedosi aggrava le responsabilità delle ONG nelle operazioni di salvataggio, imponendo loro una serie di obblighi informativi alle autorità statali preposte.

In particolare, il decreto stabilisce che:

  • le operazioni di soccorso devono essere immediatamente comunicate al centro di coordinamento SAR, competente e allo Stato di bandiera della nave;
  • l’imbarcazione deve dimostrare di possedere tutte le autorizzazioni, previste dallo Stato di bandiera e i requisiti tecnico-nautici per la sicurezza;
  • l’equipaggio deve formulare immediata richiesta del porto di sbarco alle autorità statali competenti;
  • la nave deve raggiungere, senza ritardo, il porto assegnato;
  • l’equipaggio deve prontamente avvisare le persone soccorse della possibilità di richiedere protezione internazionale;
  • le autorità sull’imbarcazione devono fornire tutte le informazioni necessarie alle autorità marittime o di polizia per la ricostruzione dell’operazione;
  • le modalità di intervento e di soccorso non devono arrecare pericolo a bordo, né impedire un tempestivo raggiungimento del porto di sbarco

Divieto di salvataggi multipli

Particolarmente controversa è la previsione, contenuta nel Decreto Piantedosi, che impone di recarsi, senza indugio, al porto indicato dalle autorità statali. Tale obbligo, sintetizzato spesso con slogan come “divieto ai salvataggi multipli” o “una uscita un salvataggio”, si traduce nel limite ad effettuare più salvataggi con una sola uscita in mare.  

L’imbarcazione, dopo una prima operazione di soccorso, non può sostare nelle acque o continuare la navigazione per effettuare nuovi soccorsi prima dello sbarco. Ciò significa che la nave ONG, solo dopo lo sbarco di tutti i passeggeri, può procedere con ulteriori operazioni di soccorso.

Altro importante limite imposto dal Decreto Piantedosi, riguarda il divieto di trasferimento delle persone soccorse su una diversa nave.

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Le sanzioni del Decreto Piantedosi

Il Decreto Piantedosi ha modificato anche il quadro delle sanzioni applicabili in caso di inadempienza degli obblighi previsti e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Per comodità di lettura, si sintetizzano, nello schema di seguito, le sanzioni previste dal Decreto.

Tipo di violazioneSanzione pecuniaria (multa)Responsabile
Inottemperanza degli obblighi previsti dal Decreto (ritardo nel raggiungimento del porto assegnato, sbarco in un porto diverso rispetto a quello assegnato, salvataggio multiplo)
€ 10.000 – € 50.000
Comandante Armatore Proprietario
RecidivaFermo amministrativo (giorni 20)
Violazioni reiterateConfisca
Omissione o errata comunicazione delle informazioni obbligatorie€ 2.000 – € 10.000 e fermo amministrativo (giorni 20) e in caso di violazioni reiterate 60 giorni di fermo
Comandante

In caso di fermo amministrativo si applicano, qualora compatibili, le disposizioni previste dall’art. 214 del Codice della Strada (D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285).

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, è prevista la facoltà di presentare ricorso entro 60 giorni direttamente al Prefetto, il quale ha 20 giorni di tempo per decidere.

Primi effetti del Decreto Piantedosi

L’entrata in vigore delle misure, previste dal Decreto Piantedosi ha avuto immediate ripercussioni sulle operazioni di soccorso effettuate dalle ONG, la cui operatività si è sensibilmente ridotta a causa dei numerosi divieti e limitazioni alla navigazione, e anche per un necessario maggior impiego di risorse.

Sulla base di una indagine realizzata da Medici senza frontiere, i soccorsi effettuati nel 2024 sono quasi dimezzati rispetto ai numeri registrati nell’anno precedente e questo non per una effettiva riduzione del flusso migratorio.

Il caso della nave Mediterranea 

Da ultimo, nel mese di agosto, la nave Mediterranea, nella notte fra il 20 e il 21, ha soccorso circa 10 migranti di origine curda, iraniana, irachena, egiziana e siriana, nelle acque al largo della Libia. Il Ministero dell’Interno aveva assegnato il porto di Genova come luogo di sbarco. 

L’ONG ha ritenuto che, stante le condizioni critiche per i migranti salvati, ulteriori 1.200 km di navigazione, ovvero tre giorni di viaggio in più, non potevano essere sostenuti dalle persone soccorse.

Per tale motivo, la nave non ha rispettato la disposizione imposta dal Governo Meloni di dirigersi verso il porto di Genova, attraccando nel porto più vicino, Trapani, ritenuto un luogo più sicuro per i naufraghi. Tale inadempimento è costato alla nave il fermo amministrativo per 60 giorni e una multa pari a euro 10.000 mila.

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Il Decreto Piantedosi al vaglio della Consulta

All’indomani dell’entrata in vigore, il Decreto Piantedosi, oltre alle numerose critiche mosse dall’opposizione, per le restrizioni alle ONG, ha incassato anche aspre condanne a livello unionale, in particolare dal Consiglio d’Europa, che ha chiesto che il decreto sia ritirato o profondamente rivisto.

Sulle criticità del Decreto si è espressa anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi dal Tribunale di Brindisi a seguito del ricorso presentato dalla ONG SOS Méditerranée contro l’ennesimo fermo amministrativo della loro nave di soccorso, rea di aver effettuato più salvataggi prima di effettuare lo sbarco.

La Consulta, con la sentenza 8 luglio 2025, n. 101, ha adottato una soluzione di compromesso, ribadendo la legittimità del Decreto Piantedosi, anche nella parte in cui prevede un quadro sanzionatorio particolarmente gravoso (in particolare il fermo amministrativo è stato ritenuto legittimo), ma ha considerato il diritto al soccorso come un principio primario e inalienabile e non soggetto ad alcuna restrizione.

In altri termini, secondo la Corte, qualsiasi disposizione o imposizione, che impedisca di salvare vite in mare è incostituzionale.

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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