Cosa succede se l’ufficiale giudiziario non ti trova a casa?
Cosa accadrebbe se l'ufficiale giudiziario venisse a casa tua, ma non trovasse nessuno? Vediamo quali sono le implicazioni legali della tua assenza.
Supponiamo che l’ufficiale giudiziario bussi alla tua porta. Non sei in casa, quindi non risponde nessuno. Va via, portando con sé l’atto a te destinato. Cosa comporta tutto questo? L’assenza del destinatario (la tua) al momento della notifica di un atto giudiziario o tributario non interrompe l’iter legale, poiché l’ordinamento prevede meccanismi per garantire la continuità del procedimento.
La legge, infatti, distingue tra l’assenza temporanea, definita irreperibilità relativa, e l’impossibilità di rintracciare il domicilio, nota come irreperibilità assoluta. In entrambi i casi, la notifica si considera legalmente eseguita una volta completate le formalità di deposito e comunicazione previste dal codice di procedura civile. Esaminiamo meglio il caso.
Cos’è l’irreperibilità
Nel diritto processuale italiano, l’irreperibilità identifica l’impossibilità materiale di consegnare un atto nelle mani del destinatario.
La distinzione tra le due forme sopra indicate è sostanziale per la validità della notifica. Di fatto:
- l’irreperibilità relativa si configura quando il destinatario ha una residenza o un domicilio certi, ma è momentaneamente assente (per esempio per motivi di lavoro o vacanza) o rifiuta di ricevere l’atto;
- l’irreperibilità assoluta si verifica invece quando non è possibile individuare il luogo di dimora, ufficio o domicilio del soggetto, il quale risulta essersi trasferito senza che sia possibile risalire al nuovo indirizzo.
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Notifica ufficiale giudiziario, caso uno: irreperibilità relativa
Quando l’indirizzo è noto, ma l’ufficiale giudiziario non trova nessuno in casa, si applica la procedura prevista dall’articolo 140 del codice di procedura civile.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10356 del 2024, ha ribadito che, per la validità di tale notifica, è necessario il completamento di tre adempimenti rigorosi:
- deposito di una copia dell’atto presso la casa comunale del luogo dove deve essere eseguita la notificazione;
- immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere o affissione dello stesso sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda;
- invio della cosiddetta raccomandata informativa (CAD, Comunicazione di Avvenuto Deposito) con avviso di ricevimento per informare ufficialmente il destinatario del deposito presso il Comune.
In questa specifica ipotesi, la notifica si considera perfezionata per il destinatario una volta decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, a meno che il soggetto non provveda al ritiro dell’atto prima di tale scadenza.
Notifica ufficiale giudiziario, caso due: irreperibilità assoluta
Se il notificatore accerta che il contribuente si è trasferito in un luogo sconosciuto, previa verifica che il cambio di residenza non sia avvenuto all’interno dello stesso Comune del domicilio fiscale, si applicano le disposizioni dell’articolo 60, lettera e), del DPR n. 600 del 1973.
La procedura semplificata prevede tre passaggi:
- deposito;
- affissione;
- perfezionamento.
| Adempimento | Descrizione |
| Deposito | L’atto viene depositato presso la sede del Comune di riferimento |
| Affissione | L’avviso di avvenuto deposito viene affisso nell’albo pretorio del Comune |
| Perfezionamento | La notifica si considera legalmente compiuta dopo 8 giorni dall’affissione |
In questo scenario, non è previsto l’invio della raccomandata informativa, poiché il luogo di spedizione è ignoto. Il cittadino ha l’onere di mantenere aggiornati i propri dati anagrafici per evitare che atti legali diventino definitivi senza una sua effettiva conoscenza.
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Implicazioni fiscali e diritti del cittadino
L’obiettivo delle notifiche è consentire al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 della Costituzione. Tuttavia, la procedura non può essere bloccata dolosamente dal cittadino che tenta di rendersi irreperibile.
Se la procedura dell’ufficiale giudiziario segue i binari normativi sopra descritti, l’atto produce i suoi effetti (come l’inizio dei termini per un ricorso o la decorrenza di interessi di mora) anche se il destinatario non ne prende mai materialmente visione.
Per quanto riguarda i debiti fiscali, l’irreperibilità non impedisce l’attivazione di procedure cautelari o esecutive. Se si riceve un avviso di giacenza, è sempre consigliabile ritirare l’atto tempestivamente per valutare, eventualmente con un legale, la sussistenza di vizi di notifica o la possibilità di impugnazione.
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