Valore probatorio delle dichiarazioni del cliente nei procedimenti disciplinari contro gli avvocati
L’onere della prova nel procedimento disciplinare: non basta la dichiarazione del cliente, ma servono prove concrete per condannare l’avvocato. Vediamo quali sono stati i chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense.
- Per applicare una sanzione disciplinare nei confronti di un avvocato e procedere con una condanna non sono sufficienti le sole dichiarazioni del cliente/assistito.
- Il cliente che intende istaurare un procedimento disciplinare contro l’avvocato deve fornire prove a supporto delle proprie dichiarazioni.
- Il procedimento disciplinare si svolge innanzi ai Consigli di disciplina forense a livello territoriale, che hanno il compito di verificare la fondatezza delle prove a sostegno delle accuse.
Il nostro ordinamento giuridico si fonda su un principio semplice ma nello stesso tempo ineludibile, previsto a livello generale dall’art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuole far valere un proprio diritto è tenuto a dimostrarlo in giudizio. La sopra enunciata norma ha carattere generale e, in quanto tale, trova applicazione in qualsiasi procedimento in cui si accerti la responsabilità (civile, penale e amministrativa o di altra natura) di qualsiasi soggetto in merito a un fatto.
A tale regola non fa eccezione il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, instaurato a seguito di ricorso di un cliente. Recenti pronunce del Consiglio nazionale forense (nel prosieguo anche CNF) sul punto, hanno affermato un assioma che sembra, a oggi, ampiamente condiviso, secondo il quale le dichiarazioni di un cliente non possono fondare una condanna per un illecito disciplinare nei confronti dell’avvocato, se non supportate da ulteriore e idonea documentazione probatoria.
Si tratta di un orientamento che ha l’obiettivo di rafforzare le garanzie difensive a favore del professionista e confermare l’esigenza di un rigoroso accertamento probatorio dei fatti.
Cos’è il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato
Il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato è un giudizio con il quale si accerta la responsabilità del professionista in ordine al rispetto di obblighi professionali e deontologici, inerenti allo svolgimento della propria attività. Tale procedura, se riguarda specificamente un avvocato, è gestita dai Consigli di disciplina forense (CDD).
Si tratta di una sorta di processo a carico dell’avvocato, disciplinato dall’art. 50, Legge n. 247/2012 (c.d. Legge Professionale Forense), in particolare dagli artt. 50 e ss., nonché dal Regolamento CNF n. 2/2014.
La struttura si fonda su uno schema accusatorio (non inquisitorio) che, tuttavia, offre una serie di garanzie a favore del professionista in merito all’accertamento della responsabilità, quali, a titolo esemplificativo, la presunzione di non colpevolezza, mutuato dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU, che trova piena applicazione anche in ambito disciplinare.
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Insufficienza delle sole dichiarazioni del cliente
L’affermazione del principio della insufficienza delle dichiarazioni e/o accuse dei clienti, di fatto, rappresenta una ulteriore garanzia riconosciuta al professionista nell’ambito dei procedimenti a suo carico.
Secondo il recente, ma consolidato, orientamento del CNF, l’applicazione della sanzione disciplinare a carico del legale non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla parte esponente. È, infatti, necessario supportare tali accuse con ulteriori e oggettivi elementi e riscontri probatori.
L’organo deputato a controllare che le dichiarazioni del cliente siano effettivamente corroborate da elementi di prova fondati, è il giudice disciplinare (CDD e il CNF in caso di impugnativa delle decisioni del CDD), al quale compete l’onere di procedere a una valutazione equilibrata e integrata dei mezzi di prova, rilevanti ai fini della decisione in ordine alla sussistenza del comportamento, confrontando dichiarazioni, atti, riscontri documentali e ogni altra risultanza procedimentale.
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Perché le dichiarazioni del cliente non sono sufficienti per condannare l’avvocato
La motivazione alla base del principio secondo cui le dichiarazioni del cliente o assistito non siano sufficiente per sanzionare il legale da un punto di vista disciplinare, è evidente ed è essenzialmente sintetizzabile nella necessità di operare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico alla correttezza dell’esercizio della professione e la necessità di proteggere l’avvocato da forme di accusa prive di riscontro.
Il cliente o assistito, infatti, è al contempo sia il soggetto potenzialmente leso dal comportamento dell’avvocato, nell’ambito di diverso iter processuale, sia la parte nel processo disciplinare. È evidente che le dichiarazioni del cliente debbano essere oggetto di un attento vaglio, non potendo assurgere, da sole, al rango di prova sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’avvocato.
Diversamente, lo strumento del ricorso disciplinare contro l’avvocato potrebbe diventare un mezzo che il cliente può attivare in caso di generica insoddisfazione o nelle ipotesi di esito non favorevole della causa per ragioni non addebitabili a effettivi errori o incapacità dell’avvocato.
Ciò potrebbe essere causa di una concreta deriva strumentale del procedimento disciplinare e, al contempo, ledere la reputazione del professionista e la “serenità” professionale del difensore nell’espletamento dell’incarico.
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Applicazione del principio di insufficienza delle sole dichiarazioni del cliente
Il principio secondo cui le sole dichiarazioni del cliente non bastano da sole a fondare la responsabilità disciplinare dell’avvocato rappresenta un punto fermo nel diritto deontologico forense. Ciò emerge con assoluta evidenza dall’ampia applicazione della regola da parte del CNF, in numerosi e diversi procedimenti, aventi a oggetto le più svariate contestazioni mosse da clienti e assistiti.
Recentemente, con la sentenza 17 febbraio 2025, n. 28, il CNF si è espresso in ordine alla accusa formulata dal cliente nei confronti del professionista relativa alla mancata consegna da parte dell’avvocato di una serie di documenti, in violazione dell’art. 33 del Codice deontologico.
In tale circostanza, nell’affermare la sussistenza dell’illecito disciplinare, in caso di mancata o tardiva consegna o restituzione della documentazione da parte del legale, indipendentemente dalla causazione di un danno effettivo, ha, tuttavia, affermato che, l’attribuzione della responsabilità non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla parte esponente, in assenza di ulteriori e oggettivi elementi di riscontro.
Nel caso specifico, il CNF, dopo aver verificato l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale in merito alla sussistenza di idonea documentazione a comprovare le dichiarazioni del cliente, ha ritenuto integrata la condotta illecita.
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Comportamento dell’avvocato e dichiarazioni del cliente: esempi
Il principio in merito alla necessità che le dichiarazioni del cliente siano supportate da ulteriori risultanze probatorie, acquisite agli atti, è stato applicato in molti altri contenziosi, anche afferenti al rispetto di norme comportamentali del legale.
Sul punto, sono altresì interessanti le sentenze rese in tema di violazione dell’obbligo di riservatezza (CNF 6 novembre 2020, n. 221) o immagine della professione forense (CNF 25 luglio 2023, n. 161), con le quali è stato direttamente affermato il principio in base al quale l’attività istruttoria, espletata dal Consiglio territoriale, deve ritenersi adeguatamente motivata se la valutazione della correttezza del comportamento disciplinare non sia avvenuta solo sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di interessi di parte, ma anche sulla base di risultanze documentali acquisite agli atti.
Ne consegue che, stante la natura accusatoria del procedimento disciplinare, non incombe sull’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza, ma al Consiglio territoriale onerato a verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico (in tale senso, CNF 22 marzo 2022, n. 22).
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Come provare le dichiarazioni del cliente
Affermare che le dichiarazioni del cliente non sino sufficienti per applicare una sanzione disciplinare nei confronti di un avvocato pone un ulteriore problema di non poco conto, ovvero individuare quali sono le ulteriori prove che devono essere offerte dal cliente e/o assistito per convincere l’organo giudicante in merito alla responsabilità del legale.
Sul punto non vi sono informazioni chiare o uno specifico catalogo probatorio. Per tale motivo, potrebbe essere utile rivolgersi a un avvocato con specifiche competenze in materia deontologica.
Ciò nondimeno è convincimento condiviso che le accuse dell’esponente possano essere comprovate da qualsiasi elemento, quale, per esempio, documenti, email, conferme testimoniali di terzi o altri atti aventi efficacia dimostrativa, purché aventi carattere oggettivo, in ordine alla violazione di obblighi professionali da parte del legale.
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