Notifica a mani di un familiare convivente: come si perfeziona?
La notifica a mani di familiare convivente è valida e produttiva di effetti, se realizzata nel luogo di residenza del destinatario. Se l’atto da notificare reca una richiesta in tema di tributi, occorre anche la raccomandata informativa.
- La notifica a mani di un familiare convivente è valida se eseguita nel rispetto di specifiche regole, che possono variare nel caso in cui la notifica riguardi un atto civile o un atto tributario.
- In realtà, la notifica a mani di familiare è valida anche se il parente non è convivente, purché l’atto sia consegnato nel luogo di residenza del destinatario.
- Per familiare si intende la persona che abbia con il destinatario un vincolo di affetto reciproco o una comunanza di vita stabile.
Un atto giudiziario o tributario deve essere notificato nelle mani del destinatario. Ma quando ciò non è possibile, il messo notificatore può consegnare l’atto a un familiare convivente. La notifica a mani a un familiare convivente è prevista dall’art. 139 c.p.c. e, con specifico riguardo alla materia tributaria, dall’art. 60, D.P.R. n. 600/73.
Si tratta di una soluzione per evitare situazioni di “stallo” nel caso in cui non sia possibile la notifica nelle mani del destinatario. Questo può avvenire non necessariamente perché sia irreperibile, ma semplicemente perché può non essere presente presso la propria residenza per motivi di lavoro.
In linea generale, la notifica di un atto, eseguita nelle mani di un altro soggetto familiare e convivente con il destinatario, è valida ed efficace a condizione che sia eseguita nel rispetto rigoroso di specifiche regole. Vediamo quali sono.
Cosa si intende per familiare che riceve la notifica
Anzitutto, per capire in quali casi è valida la notifica di un atto nelle mani di un familiare convivente, è importante individuare cosa si intende per familiare ai fini della notificazione.
Ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la notificazione degli atti può avvenire nelle mani di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. Circoscrivendo l’attenzione alla persona di famiglia, è importante precisare come debba trattarsi di un soggetto non minore di anni 14 e non palesemente incapace di intendere e volere.
Per persona di famiglia si intende una persona legata, in qualche modo, da un vincolo di parentela con il destinatario della notifica. Ciò significa che la persona di famiglia non è solo il genitore, il figlio, lo zio o il nonno, ma anche un soggetto che ha con il destinatario della notifica vincoli affettivi reciproci o di comunanza di vita stabile (non cioè del tutto momentanei o occasionali). Per esempio, quindi, anche la matrigna può ricevere la notifica.
Approfondisci leggendo Notifica a mani atti giudiziari: cos’è
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Notifica a mezzo posta a persona convivente: perfezionamento
Altro importante tassello per individuare un familiare a cui è possibile notificare un atto in caso di assenza è il presupposto della convivenza. È importante rilevare come, per consolidata giurisprudenza nazionale, il convivente non deve avere necessariamente la residenza presso il medesimo immobile ove risulta residente anche il destinatario della notifica.
La notifica, infatti, è valida e produttiva di effetti se è eseguita nelle mani di un familiare presso la residenza del destinatario assente, anche se il familiare non sia residente nello stesso immobile. Ciò in quanto, in tal caso, la notifica eseguita nelle mani di un familiare ancorché non residente, comporta il perfezionamento della procedura, perché equiparata alla notifica eseguita nei confronti del vicino di casa (Cass. 16 settembre 2016, n. 18202).
Al contrario, è illegittima la notifica a un soggetto che non sia né parente né addetto alla casa, anche se coabita con il destinatario (Cass. 19 ottobre 2012, n. 17975).
In altri termini, ai fini della validità della notifica, occorre che sussista un effettivo grado di parentela, anche senza coabitazione e ciò perché l’appartenenza a un vincolo familiare fa scattare la presunzione che l’atto venga portato a conoscenza del destinatario.
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Notifica atto a familiare convivente: regole
La notifica di un atto nelle mani di un familiare è valida se, tuttavia, eseguita nel rispetto rigoroso di specifiche regole, che consentono di considerare l’avvenuta informazione del contribuente sulla base di una mera presunzione.
Nella relata di notifica dell’atto a un familiare occorre indicare la persona che riceve l’atto ed eventualmente anche il vincolo con il destinatario, per verificare il rapporto familiare con il destinatario (Cass. 9 marzo 2020 n. 6565). Al riguardo, si segnala, tuttavia, un indirizzo opposto, secondo il quale la notifica del plico è, in ogni caso, produttiva di effetti e valida anche se il soggetto consegnatario non sia identificato (Cass. 18 ottobre 2021, n. 28561).
Non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’agente notificatore, il quale deve limitarsi a recepire le indicazioni e le informazioni ricevute dal familiare conviventi (Cass. 26 ottobre 2006, n. 23028).
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Validità consegna al familiare convivente e invio raccomandata
Quanto ai passaggi successivi alla consegna del plico al familiare convivente, per il perfezionamento della notifica, occorre avere riguardo alla tipologia e natura dell’atto notificato.
Se l’atto che l’ufficiale notifica ha natura civile, il citato art. 139 c.p.c. non prevede espressamente ulteriori step da superare per considerare la notifica perfezionata, come per esempio l’invio della raccomandata, che è invece prevista per la notifica degli atti tributari.
Ciò nondimeno, nonostante l’invio della raccomandata non sia espressamente richiesto dalla norma per gli atti civili, la giurisprudenza prevalente ritiene che l’omissione della raccomandata invalidi la notifica, essendo posta a garanzia per la conoscenza dell’atto (Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175, Cass. 30 gennaio 2020, n. 2229, Cass. 15 maggio 2024, n. 13493).
Ciò significa che, sebbene per gli atti civili, l’invio di una raccomandata non sia necessario per il perfezionamento della notifica a mani di un familiare convivente, una parte della giurisprudenza ritiene tale adempimento dirimente ai fini della validità ed efficacia della notifica.
Quando si riceve un atto occorre avere riguardo a una serie di aspetti, non sempre di immediata intuizione. Per tale motivo, può essere opportuno rivolgersi a un avvocato civilista, che potrà consigliare e valutare se l’atto è stato correttamente notificato.
Notifica atti tributari a persona diversa dal destinatario
Nel caso la notifica a mani abbia a oggetto un atto tributario, ovvero un avviso di accertamento o liquidazione, recante una pretesa in tema di tributi e tasse, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 60, D.P.R. n. 600/73 che, a differenza di quanto previsto dalla norma civilistica, prevede l’espletamento di un ulteriore adempimento a carico dell’agente notificatore per il perfezionamento della notifica.
Il citato art. 60, comma 1, lett. b-bis) del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che, se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo ne dà atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta, mentre il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata.
Ciò significa che, per espressa previsione normativa, il perfezionamento della procedura di notifica di un atto tributario comporta il necessario invio della raccomandata, che può essere anche semplice, non occorrendo la raccomandata con ricevuta di consegna.
In tema di avviso di accertamento, l’art. 60, DPR n. 600/1973, infatti, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, richiede anche l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.
La conseguenza è che, l’omesso invio di tale raccomandata a favore del destinatario, comporta la nullità del procedimento di notifica, la quale causa l’illegittimità dell’atto, salvo il caso in cui il contribuente destinatario sani il vizio di notifica, impugnando l’atto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
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