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Individuare i disturbi mentali ed introdurli nel processo penale

Non tutti i disturbi mentali rilevano ai fini dell’imputabilità: ecco quali sono quelli che potrebbero essere introdotti nel processo penale e come.

disturbi mentali processo penale

Nell’articolo “I disturbi mentali in criminologia e l’applicazione al processo penale” sono stati spiegati quali siano i disturbi che interessano in sede penale. Ma non tutti i disturbi mentali rilevano ai fini dell’imputabilità.

A grandi linee è possibile affermare che i disturbi che fanno scemare la capacità di intendere e volere sono:

  • il ritardo mentale;
  • le demenze;
  • le psicosi;
  • la schizofrenia:
  • disturbo delirante;
  • disturbi mentali transitori;
  • disturbo del controllo degli impulsi

Ma come poter introdurre i disturbi mentali nel processo penale?

Introdurre i disturbi mentali nel processo penale

Il codice di rito non consente di sottoporre l’imputato a perizia psicologica, pertanto è vietata la perizia psicologica sull’imputato (art. 220 c.p.p.) nonostante sia esplicitamente previsto che il Giudice, nel comminare la pena, debba, oltre che motivare la sentenza, tener conto del “carattere” del reo, dei motivi a delinquere, delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale. 

Il divieto di perizia psicologica, rende, di fatto, l’organo giudicante privo dello strumento tecnico utile ad esprimere la sua valutazione.

Attraverso questo divieto il legislatore ha inteso da una parte tutelare l’imputato, impedendo che nell’indagine sulla sua personalità possano trovarsi elementi confirmatori della tesi accusatoria; dall’altra, ha inteso evitare che, attraverso questa indagine, lo psicologo possa rintracciare “vie di fuga” dalla responsabilità.

Tuttavia, processualmente , nel processo ordinario, la perizia psichiatrica può essere richiesta anche prima della formulazione dell’imputazione, durante le indagini preliminari. 

Di fatti, la perizia psicologica e/o psichiatrica potrebbe contribuire al processo penale spiegando il perché un soggetto potrebbe aver commesso un fatto, e non per stabilire se lo ha commesso o meno.

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Condizioni di non imputabilità

Orbene: nel nostro ordinamento non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto quattordici anni (art. 97 c.p.) o chi era, per infermità, in tale stato di mente da escludere (art. 88 c.p.) o scemare grandemente (art. 89 c.p.) la capacità di intendere e/o di volere. Nel caso di minori tra quattordici e diciotto anni, l’imputabilità viene stabilita caso per caso.

La capacità di intendere è l’idoneità a comprendere e valutare le proprie azioni e omissioni, con particolare riferimento al loro disvalore e illecito. La capacità di volere è la possibilità di scegliere in modo libero e autonomo di compiere o meno un reato.

disturbi mentali processo penale

Come emerge dalla lettura degli articoli in tema di imputabilità, la perizia, deve far riferimento al momento in cui è stato commesso il reato; deve identificare la sussistenza di una infermità in quel preciso momento; deve stabilire se quella infermità è in stretta relazione causale con l’evento reato.

La letteratura psicologica e psichiatrica in tema di imputabilità è sterminata. Con estrema semplificazione, oggi, si attribuisce valore di infermità totale a quadri psichici abnormi o gravemente disfunzionali, generalmente di tipo psicotico.

In questi quadri è riscontrabile un’effettiva e reale modificazione dello stato di coscienza, o a causa di una alterazione formale del pensiero o a causa di una sindrome allucinatoria, come è stato ampiamente spiegato nel precedente paragrafo.

Disturbi mentali e perizia psichiatrica

In conclusione: in sede di indagini preliminari e in sede processuale è possibile chiedere una perizia psichiatrica onde consentire al perito di verificare l’esistenza, al momento della consumazione del reato, di disturbi mentali che hanno alterato o scemato la capacità di intendere e volere, ovvero incapacità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo.

Un ultimo accorgimento: il patrocinatore deve essere in grado di saper cogliere gli elementi psicopatologici del proprio assistito onde poter redigere le istanze del caso in modo completo, corretto e proficuo. A tal fine si consiglia sempre di rivolgersi ad un criminologo, ovvero ad una psichiatra forense.

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patrizia chippari
Avvocato matrimonialista
Avvocata matrimonialista, con un master in Scienze criminologiche, negli anni si è occupata anche di diritto internazionale, diritto societario, diritto penale dell’immigrazione e di recupero del credito per privati e aziende.
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