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Divorzio in Italia: come funziona, quanto tempo ci vuole e quanto costa

Come si ottiene il divorzio in Italia? Quanto costa? Una guida completa e dettagliata al divorzio in Italia: definizione, leggi, tipologie, procedure, costi, tempi e altro ancora.

il procedimento di divorzio in Italia
  • Il termine divorzio è usato nel linguaggio comune per indicare l’istituto giuridico che permette di sciogliere il matrimonio civile, celebrato in Comune, davanti l’Ufficiale di Stato civile).
  • Indica anche la procedure che pone fine agli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Chiesa, ma trascritto nei registri dello stato civile.

La parola divorzio non è presente in alcuna norma di legge, ma usata comunemente con il significato di scioglimento legale del matrimonio.

Il divorzio non ha effetti per la Chiesa. Si ricorda, infatti, che l’ordinamento canonico non riconosce alcuna causa di scioglimento del matrimonio, ad eccezione della morte di uno dei coniugi e della sentenza di annullamento del matrimonio.

Storia del divorzio in Italia: referendum e legge

Il divorzio è stato introdotto in Italia nel 1970 con la legge n. 898. Prima della legge n. 898/70 il vincolo matrimoniale era considerato legalmente indissolubile. Tale legge contiene, ad oggi, la principale normativa in materia di divorzio.

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Differenza tra separazione e divorzio in Italia

C’è differenza tra divorzio e separazione? Spesso si tende a confondere il divorzio con la separazione. In realtà si tratta di due procedimenti completamente distinti seppur siano collegati.

La separazione legale è quel procedimento che permette ai coniugi di sospendere temporaneamente alcuni obblighi derivanti dal matrimonio e di vivere separati in vista o di una riconciliazione o di una rottura definitiva che verrà sancita con il divorzio. Il Divorzio, quindi, è l’unico istituto capace di porre fine definitivamente al matrimonio.

Durante la separazione, dunque, la coppia si considera ancora sposata e il matrimonio ancora in essere. Solamente dopo la separazione è possibile attivare la procedura di divorzio.

In conclusione, quando viene meno l’affectio coniugalis (legame affettivo tra coniugi) è necessario prima separarsi per poter divoziare e, precisamente, che siano trascorsi almeno sei mesi dalla separazione consensuale ed un anno da quella giudiziale.

cause del divorzio

Cause di divorzio in Italia

Le cause di divorzio sono tutte tassativamente elencate nella legge n. 898/1970. In particolare, l‘art. 3 della legge sul divorzio stabilisce che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando:

  • i coniugi sono separati legalmente, con la procedura di separazione consensuale o giudiziale, da almeno 6 mesi dalla separazione consensuale e 1 anno dalla separazione giudiziale (tali termini decorrono dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione); oppure è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;
  • uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (ad esempio è stato condannato con sentenza definitiva all’ ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione) oppure – a prescindere dalla durata della pena – è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.;
  • uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’ estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’ estero un nuovo matrimonio;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.

L’attuale normativa prevede diversi modi per divorziare attivabili con procedure distinte, ovvero:

  1. il divorzio giudiziale;
  2. il divorzio congiunto;
  3. il divorzio contenzioso;
  4. la nuova procedura di negoziazione assistita da un avvocato;
  5. il divorzio in Comune.

1. Divorzio davanti al Giudice

Quando lo scioglimento del vincolo matrimoniale viene richiesto da uno solo dei coniugi, anche se l’altro non è d’accordo, si ha il divorzio giudiziale. Ad esso si ricorre quando i coniugi non hanno trovato un accordo sulle condizioni della loro definitiva separazione, e cioè sugli aspetti economico-patrimoniali e/o sulle questioni riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli.

È necessario, in ogni caso, che siano trascorsi tre anni dal giorno della prima udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e sempre che vi sia una sentenza  definitiva che accerti l’avvenuta separazione dei coniugi. Il divorzio, quindi, deve essere sempre preceduto da una separazione personale dei coniugi, giudiziale o consensuale. Non è sufficiente, a tal fine, la mera separazione di fatto.

Il divorzio giudiziale si instaura con un ricorso al Presidente del Tribunale competente per territorio ed instaura un procedimento contenzioso, in cui ciascun coniuge deve essere necessariamente assistito da un avvocato. La legge sul divorzio (la legge n. 898/1970) disciplina il procedimento.

L’art. 1 della legge prevede che alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione tra le parti ed accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Il procedimento può essere piuttosto lungo, quindi, la norma prevede che il Presidente emani un’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per disciplinare gli aspetti patrimoniali e le questioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli nella pendenza del procedimento.

Dopodiché, nomina un Giudice Istruttore e fissa la data della relativa udienza innanzi a quest’ultimo. Il procedimento prosegue con il rito ordinario dinanzi l’autorità giurisdizionale adita, che è caratterizzato da una fasi istruttoria ed una decisionale. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria in cui vengono acquisite le prove e tutti gli elementi necessari per la pronuncia di divorzio) il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta di produrre gli effetti del divorzio, che consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero, in attesa che vengano meglio definite successivamente le condizioni del divorzio.

divorzio giudiziale

2. Divorzio congiunto o consensuale

Quando i coniugi riescono a trovare un accordo sulle condizioni di divorzio (mantenimento figli, eventuale assegno divorzile a favore dell’ex, assegnazione casa coniugale, ecc.) si parla di divorzio congiunto. o comunemente divorzio consensuale. E’ un procedimento piuttosto veloce in cui i coniugi depositano congiuntamente in Tribunale, assistiti dai rispettivi avvocati o da uno per entrambi, un documento chiamato ricorso per divorzio congiunto contenente l’accordo di divorzio.

La procedura prosegue in questo modo:

  • una volta depositato il ricorso il Tribunale fissa l’udienza per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
  • all’udienza i coniugi confermano la volontà di procedere con il divorzio alle condizioni stabilite nel ricorso;
  • subito dopo, l’accordo è trasmesso al Pubblico ministero il quale rilascia il nulla osta al divorzio;
  • a questo punto, l’accordo può essere omologato con sentenza del Tribunale in composizione collegiale;
  • una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Cancelliere comunica all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui l’atto di matrimonio è registrato la sentenza di divorzio, affinché possa essere annotata ai margini dell’atto di matrimonio;
  • a partire da questo momento gli ormai ex coniugi possono passare, se vogliono, a nuove nozze civili.

Occorre precisare che, affinché possa dirsi passata in giudicato la sentenza di divorzio, cioè che sia considerata definitiva, è necessario che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o 30 giorni dalla sua notifica, senza che sia stato proposto appello. Se i coniugi vogliono accorciare questi termini, possono fare acquiescenza al divorzio: dichiarano al Tribunale di non voler impugnare la sentenza.

LEGGI ANCHE Cosa prevede la nuova legge sul divorzio?

3. Divorzio contenzioso

La procedura di divorzio contenzioso è attivata quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo sulle condizioni di divorzio. Pertanto, uno dei due si rivolge al Tribunale chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio con determinate condizioni. Il coniuge che dà inizio alla procedura prende tecnicamente il nome di ricorrente. L’altro coniuge può costituirsi in giudizio opponendosi alle richieste dell’altro e, se vuole, avanzando delle contro richieste; questi assume le vesti di resistente.

Il procedimento di divorzio contenzioso si distingue in due fasi:

  1. fase sommaria;
  2. fase istruttoria.

La fase sommaria è la prima fase del procedimento di divorzio contenzioso. Si svolge davanti al Presidente del Tribunale con la comparizione personale delle parti ad un’apposita udienza. In questa occasione il Presidente prende atto della volontà delle parti di divorziare, emana i provvedimenti più urgenti nell’interesse di coniugi e figli e, data l’assenza di accordo sulle condizioni di divorzio, nomina per il proseguimento del processo un Giudice Istruttore.

Ha inizio, così, la fase istruttoria che è articolata in una serie di udienze dove sono esaminate le richieste di prova avanzate dagli Avvocati delle parti: sono sentiti testimoni, esaminati documenti, sentiti eventualmente i figli. Questi adempimenti hanno lo scopo di permettere al Giudice istruttore di valutare la reale situazione delle parti e, sulla base delle informazioni raccolte, fissare le condizioni di divorzio. Tale fase sarà tanto più lunga quanto più complesse saranno le richieste delle parti ed elevata la conflittualità tra i due coniugi.

Questa fase si conclude con una sentenza che può confermare o meno i provvedimenti provvisori ed urgenti fissati dal Presidente. Se nessuno dei coniugi propone appello contro la sentenza di divorzio essa passa in giudicato, cioè diventa definitiva. Affinché possa divenire definitiva è necessario che passino 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o, se è stata notificata, 30 giorni dalla notifica. Una volta definitiva, la sentenza è comunicata dal Cancelliere all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui l’atto di matrimonio è registrato, affinché possa essere annotata. Dopodiché gli ormai ex coniugi possono contrarre nuove nozze.

divorzio contenzioso

4. Divorzio con negoziazione assistita

Negli ultimi anni sono state introdotte delle procedure per abbreviare i tempi di divorzio e per accelerare la procedura di divorzio. Una di queste è la negoziazione assistita, introdotta con il D.L. n. 132/2014. È una particolare procedura che consente alle coppie di divorziare in maniera consensuale con un accordo che contiene tutte le condizioni di divorzio senza bisogno di rivolgersi al Tribunale.

A questa procedura possono accedere quelle coppie sposate con o senza figli minori o maggiorenni economicamente autosufficienti o maggiorenni incapaci. E’ necessario che siano assistite da almeno un Avvocato per parte.

Si tratta, in particolare, di un accordo di divorzio redatto necessariamente in forma scritta, a pena di nullità con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Tale accordo che deve confluire in una Convenzione di negoziazione assistita. La particolarità della procedura consiste nel fatto che la Convenzione assume validità legale in quanto viene autenticata dagli Avvocati che in questa sede assumono le vesti di pubblico ufficiale.

In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti) l’accordo concluso deve essere trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio. La Procura, dopo un controllo formale e se non rileva alcuna irregolarità, rilascia il nulla osta e la Convenzione può essere trasmessa all’Ufficiale di stato civile per annotare il divorzio a margine dell’atto di matrimonio.

Se vi sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti o maggiorenni portatori di handicap, è necessario seguire una particolare procedura. Essa prevede che una volta concluso l’accordo, deve essere trasmesso entro 10 giorni al Pubblico Ministero che, se lo ritiene corrispondente nell’interesse dei figli, lo autorizza. Se non dovesse autorizzarlo, invierà l’accordo entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fisserà un’udienza di comparizione dei coniugi.

Scopri di più sulla negoziazione assistita

divorzio in comune

5. Divorzio in Comune

Un’altra particolare procedura è quella del divorzio davanti all’Ufficiale di stato civile (Sindaco o un suo delegato). Anche questa è una forma di divorzio consensuale, cui possono accedere quelle coppie che non abbiano figli minori o maggiorenni economicamente autosufficienti o maggiorenni incapaci o affetti da gravi handicap. Possono, quindi, usufruire della procedura di divorzio in Comune:

  • le coppie sposate senza figli;
  • coppie sposate con figli maggiorenni economicamente autosufficienti.

Sono escluse:

  • coppie con figli minori;
  • con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
  • coppie con figli minori o maggiorenni incapaci o affetti da gravi handicap.

Con questa modalità i coniugi possono divorziare in Comune, senza l’assistenza di un avvocato, potendo altresì utilizzare i moduli di divorzio messi a disposizione dall’ufficio comunale. Per poter utilizzare questa procedura è necessario che l’accordo di divorzio non contenga trasferimenti di natura patrimoniale. È possibile, quindi, prevedere l’obbligo di pagamento di un assegno divorzile di mantenimento, ma non, ad esempio, trasferimenti immobiliari ed a condizione che il mantenimento non sia versato in un’unica soluzione.

Scopri più nel dettaglio come funziona il divorzio in Comune

Il Divorzio in Italia: tabella riassuntiva

Possiamo, in conclusione ricapitolare i procedimenti di divorzio come segue:

Tipi di DivorzioChi può accederviSede
Divorzio giudizialeI coniugi non sono d’accordo sullo scioglimento del matrimonioTribunale
Divorzio congiunto Coppie che hanno raggiunto un accordo su tutti i punti salienti del divorzioTribunale
Divorzio contenziosoCoppie che non hanno raggiunto un accordo di divorzioTribunale
Negoziazione assistita Coppie con o senza figli, solo con un avvocato per parteQualsiasi
Divorzio in ComuneCoppie senza figli o con figli maggiorenni e autosufficientiComune

Divorzio Breve

Con la legge n. 55/2015 è stato introdotto in Italia il Divorzio Breve. Con questo termine si indica l’accorciamento dei Tempi di divorzio e, precisamente, la riduzione del tempo che deve trascorrere dopo la separazione affinché possa essere iniziata la procedura di divorzio.

Prima della riforma del 2015, per poter presentare domanda di divorzio era necessario che fossero trascorsi almeno 3 anni dalla separazione. Oggi, invece, il tempo minimo di separazione è stato notevolmente ridotto. E’ sufficiente, infatti, che siano trascorsi 6 mesi dalla separazione consensuale e 1 anno da quella giudiziale.

La legge sul divorzio breve non ha modificato la procedura, che è rimasta quella descritta dalla legge sul divorzio.

Tempi di divorzio

I Tempi di divorzio cambiano a seconda della procedura scelta. Innanzitutto, occorre precisare che se i coniugi sono già separati bisogna attendere:

  • almeno 6 mesi dal giorno dell’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente se si è trattato di separazione consensuale;
  • almeno 1 anno dal giorno della comparizione nel caso di separazione giudiziale.

Una volta avviata la procedura di divorzio i tempi saranno più brevi se i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. In questo caso, se si è optato per il divorzio congiunto in Tribunale occorre semplicemente attendere che venga fissata l’udienza di comparizione dinanzi al Presidente. Le tempistiche in questo caso dipendono dal carico di lavoro del Tribunale competente (in genere da 1 a 6 mesi).

I tempi di divorzio si allungano notevolmente nel caso di divorzio contenzioso. Qui, infatti, non essendoci un accordo, sarà il Giudice a decidere come regolare i rapporti della coppia dopo il matrimonio, all’esito di un processo in cui dovrà sentire testimoni e valutare la reale situazione delle parti. In genere, i processi di divorzio hanno una durata minima di un 1 anno e mezzo, ma possono durare anche più a lungo.

costi e tempi divorzio

Costi del Divorzio

Anche per i costi occorre fare una distinzione tra procedure consensuali e contenziose. Con le prime i costi del divorzio risultano piuttosto contenuti e dipendono sostanzialmente dalla parcella dell’Avvocato che è elaborata sulla base delle tabelle ministeriali previste nel D.m. n. 55/2014.

In genere, le parcelle per un divorzio congiunto partono da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 4.000,00, ciò dipende dalla complessità dell’accordo di divorzio e dall’esperienza dell’Avvocato. Anche le spese di Tribunale sono contenute nel caso di divorzio congiunto: il costo del Contributo Unificato è pari ad € 43,00.

Nel caso di Divorzio in Comune, addirittura, non essendoci bisogno dell’assistenza di un Avvocato, occorre solamente pagare una marca da bollo di € 16,00. Quindi i costi sono praticamente azzerati.

Discorso diverso per il divorzio contenzioso, dove i costi lievitano perché la procedura è più lunga e complessa. Il Divorzio contenzioso si svolge con un vero e proprio processo, intervallato da una serie di udienze, pertanto la parcella del legale sarà sicuramente più alta. Anche il costo del Contributo unificato è più alto, pari ad € 98,00.

In conclusione, se si vogliono ridurre costi e tempi di divorzio è consigliabile trovare un accordo con l’altro coniuge.

Divorzio in Italia – Domande frequenti

Quanto tempo ci vuole per avere il divorzio?

Le tempistiche variano a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale: scopri di più nella nostra guida sul divorzio in Italia.

Cosa prevede la nuova legge sul divorzio?

La nuova legge sul divorzio in Italia, ovvero il cosiddetto divorzio breve prevede tempi e costi più ridotti rispetto alla norma.

Quando ci si può sposare dopo il divorzio?

Dopo il divorzio, sarà possibile sposarsi nuovamente una volta trascorsi 30 giorni dalla notifica all’ex coniuge o 6 mesi dalla sua pubblicazione

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Graziana Aiello
Avvocato Civilista
Sono un avvocato che si occupa di diritto civile con studio a Torino e Catania. Nel corso degli anni ho sviluppato una vasta esperienza nel contenzioso legato al trading-forex, affrontando questioni relative a contratti finanziari e investimenti. Inoltre, ho acquisito competenze specifiche nella gestione di cause relative a separazioni, famiglia e minori. La mia esperienza professionale mi ha permesso di acquisire competenze trasversali e di essere in grado di fornire assistenza legale in molti altri ambiti del diritto civile.
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