Reato di lesioni personali: cosa sono e che differenze ci sono rispetto al reato di percosse
Cosa si intende per lesioni personali, quali sono i casi nei quali si configura il reato e come vengono puniti dalla legge le diverse tipologie di lesione possibili.
Il reato di lesioni personali è disciplinato dall’articolo 582 del Codice penale e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, a meno che non vi siano delle circostanze aggravanti.
Nella pratica, si punisce il soggetto che provoca una malattia a un’altra persona, termine con il quale ci si riferisce a qualsiasi patologia (anche mentale) che si procura a qualcun altro.
Vediamo di seguito quali sono le differenti tipologie di lesioni personali per le quali si può essere puniti e cosa dice la legge in merito.
Cosa si intende per lesione personale?
Nel diritto penale italiano, per lesioni personali si intende qualsiasi alterazione dell’integrità fisica o psichica di una persona che comporti una malattia nel corpo o nella mente, anche di carattere temporaneo.
In particolare, si parla di lesione personale quando sono presenti questi elementi:
- una condotta lesiva (per esempio percosse, uso di un oggetto, omissioni rilevanti);
- un evento di danno, consistente in una malattia fisica o psichica;
- un nesso causale tra la condotta e la malattia.
Nell’articolo i prevede che chiunque provochi a un’altra persona una lesione personale da cui derivi una malattia fisica o psichica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Qualora la malattia abbia una durata non superiore a venti giorni e non ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61, n. 11-octies), 583 e 585 – fatta eccezione per quelle indicate al n. 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577 – il reato è perseguibile a querela della persona offesa.
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Quando non si configura
Il reato di lesioni personali non si configura nei casi in cui un’azione che provochi una sensazione dolorosa non produca postumi apprezzabili, come per esempio nell’ipotesi:
- di un violento getto d’acqua;
- di uno schiaffo privo di conseguenze;
- in cui si spintoni qualcuno.
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Tipologie di lesioni personali
Quando ci si riferisce alle lezioni personali dal punto di vista giuridico, si può distinguere tra:
- lesioni personali lievissime;
- lesioni personali lievi;
- lesioni personali gravi;
- lesioni personali gravissime.
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1) Lesioni personali lievissime
Le lesioni personali lievissime sono quelle in cui la malattia non abbia una durata superiore ai 20 giorni: prevedono come pena la reclusione che va dai 6 mesi ai 3 anni e sono punibili a querela della persona offesa.
Nella pratica, però, il reato di lesioni personali lievissime è di competenza del giudice di pace, il quale non può prevede la reclusione come sanzione.
Questo significa che viene generalmente punito:
- con una multa;
- con gli arresti domiciliari per un periodo che va tra i 20 e i 45 giorni;
- con un lavoro di pubblica utilità per un periodo che va da 1 a 6 mesi.
2) Lesioni personali lievi
Per lesioni personali lievi di intende una malattia al corpo o alla mente la cui prognosi sia compresa tra i 21 e i 40 giorni.
Anche in questo caso, il reato di lesioni personali lievi è procedibile a querela offesa e prevede la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni di tempo.
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3) Lesioni personali gravi
Le circostanze aggravanti vengono previste dall’articolo 583 del Codice penale, in base al quale si distingue tra lesioni personali gravi e lesioni personali gravissime.
L’articolo prevede che la lesione personale sia qualificata come grave e punita con la reclusione da tre a sette anni quando dal fatto derivi una malattia tale da porre in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un’incapacità di svolgere le ordinarie attività per un periodo superiore a quaranta giorni.
La lesione è altresì considerata grave quando la condotta colposa determina l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
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4) Lesioni personali gravissime
Il medesimo articolo stabilisce inoltre che la lesione personale è qualificata come gravissima ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni quando dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile.
La lesione è considerata gravissima pure nei casi di perdita di un senso, di perdita di un arto o di una mutilazione tale da renderlo inservibile, nonché di perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure di una permanente e grave difficoltà della parola.
Rientrano infine tra le lesioni gravissime la deformazione o lo sfregio permanente del volto.
Procedibilità
Sia il reato di lesioni personali gravi sia quello di lesioni personali gravissime sono procedibili d’ufficio, quindi può essere denunciato da chiunque ne venga a conoscenza. Oltre alla durata della pena, cambia anche la competenze del reato in quanto:
- nel primo caso è del tribunale in composizione monocratica;
- nel secondo caso è del tribunale in composizione collegiale.
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Elementi costitutivi del reato
Il bene giuridico tutelato è l’incolumità fisica e psichica della persona, quindi vengono non vi rientrano né l’offesa all’incolumità pubblica né le autolesioni.
Il soggetto attivo del reato può essere chiunque provochi una lesione personale a un’altra persona, che rappresenta il soggetto passivo nel caso in cui la lesione comporti una malattia, nel corpo o nella mente.
La dottrina è ancora oggi divisa in merito alla configurabilità del reato in capo al feto. Il reato di lesioni personali è un reato di evento a forma libera, che si può commettere con qualunque mezzo.
Infine, l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, che lo distingue dal reato di lesioni personali colpose, disciplinato dall’articolo 590 del Codice penale.
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Competenza
La competenza del reato di lesioni personali è del:
- Giudice di Pace, per le lesioni personali lievissime, quindi procedibili a querela della persona offesa;
- Tribunale in sede monocratica, per le lesioni dolose lievi, gravi e gravissime, che sono invece procedibili d’ufficio.
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Reato di lesioni personali – Domande frequenti
La remissione della querela è possibile soltanto nel caso di lesioni personali lievissime, che sono procedibili a querela della persona offesa.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni dal fatto, ma nell’ipotesi di reato vale il termine di prescrizione penale.
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