Differenza tra revoca, sospensione e ritiro patente

L’assicurazione RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli che circolano in strada: la sua funzione è proprio quella di garantire una copertura alle vittime di incidenti stradali nel caso di danni fisici, morali e al veicolo.
Tuttavia, non sono i rari i casi nei quali capita di avere un incidente con qualcuno il cui veicolo non è stato assicurato, oppure con un pirata della strada che fugge senza assumersi le proprie responsabilità . In tutto questi casi, è comunque possibile riuscire a ottenere un risarcimento grazie al Fondo vittime della strada: vediamo di cosa si tratta, come funziona e quali sono i casi nei quali è previsto, disciplinati dall’articolo 283 del Codice delle Assicurazioni.
Saranno anche elencate le imprese assicurative designate dal Fondo, alle quali rivolgersi in caso di incidente, che variano a seconda della regione, i massimali previsti, come funziona la richiesta di risarcimento e quali sono i relativi tempi di attivazione.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato introdotto con la legge n. 990 del 1969, abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private, ed è operativo dal 12 giugno 1971. Il Fondo è gestito dalla CONSAP, ovvero la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico.
Grazie al Fondo vittime della strada, è possibile ottenere il risarcimento di danni a cose o persone nei casi di incidenti provocati da veicoli senza assicurazione, oppure da individui che non è stato possibile identificare.
I finanziamenti alla base del fondo:
Ci sono sei casi nei quali il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene e dipendono dalla tipologia di veicolo coinvolta nel sinistro. Si tratta nello specifico delle casistiche riportate in tabella.
Tipologia di veicolo | Situazione |
Veicolo non identificato | In questo caso è previsto un risarcimento per i danni alle persone. Se il danno alle persone è molto grave, vengono risarciti anche i danni alle cose (per i quali è prevista una franchigia di 500 euro) per un importo superiore a 500 euro |
Veicolo non assicurato | Vengono risarciti sia i danni a cose sia quelli a persone |
Veicolo assicurato da una compagnia in liquidazione | Dato che la società assicurativa è in liquidazione, i danni a cose e persone vengono risarciti dal Fondo |
Veicoli che circolano senza la volontà del proprietario | I danni a persone e cose vengono risarciti dal Fondo se il proprietario riesce a dimostrare che il suo mezzo stava circolando illegalmente |
Veicoli esteri con targa che non corrisponde al veicolo | Il Fondo rimborsa danni a cose e persone |
Veicoli esteri spediti in Italia da uno Stato non Ue | Il risarcimento da parte del Fondo è previsto nel caso in cui il sinistro avvenga tra la data di consegna dell’auto e i 30 giorni successivi |
Per poter accedere al Fondo di garanzia per le vittime della strada:
L’utente coinvolto nel sinistro dovrà inviare la richiesta di risarcimento alla CONSAP, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, e alla compagnia assicurativa designata per quella determinata zona dall’IVASS, che è l’Istituto di Vigilanza sulle Imprese Assicuratrici. Il suo compito è proprio quello di selezionare le aziende delegate al Fondo vittime della strada.
La procedura per ottenere il risarcimento consiste:
La compagnia assicurativa ha a sua disposizione 60 giorni di tempo dalla richiesta di risarcimento per proporre al danneggiato un indennizzo adeguato o, eventualmente, una motivazione per la quale non è possibile ottenere un risarcimento. Il termine si estende fino a 120 giorni nel caso in cui la compagnia assicurativa che ha assicurato il veicolo incidentato fosse in fallimento.
Circolare con un veicolo che non ha una copertura assicurativa comporta il rischio di incorrere in una sanzione che va da un minimo di 841 euro fino a un massimo di 3.287 euro. Oltre a ciò, è possibile andare incontro al sequestro del veicolo da parte delle Forze dell’Ordine.
Per quanto riguarda, invece, i massimali previsti dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada corrispondono:
Le compagnie assicurative designate dall’IVASS variano in base alla regione nella quale si è verificato il sinistro: il loro compito è quello di gestire la procedura di risarcimento nei vari casi di intervento previsti.
Ai sensi del provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006, ecco quali sono le imprese designate per i sinistri avvenuti sino al 30 giugno 2015.
Compagnia assicurativa | Regioni di competenza | Indirizzo | Numero di telefono |
Allianz S.p.A | Marche, Puglia | L.go Ugo Irneri, 1 34123 TRIESTE | 800.553399 (Numero verde) |
Generali Italia S.p.A. | Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto | Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV) | 800.864316 (Numero verde) |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise Repubblica di San Marino, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige | Via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA | 800.182502 (Numero verde) |
Società Reale Mutua di Assicurazioni | Piemonte, Valle d’Aosta | Via Corte D’Appello, 11 10122 TORINO | 011.4314269 |
SARA Assicurazioni S.p.A. | Umbria | Via Po, 20 00198 ROMA | 06.8475561 06.8475532 |
Ai sensi del provvedimento IVASS n.32 del 19 maggio 2015, ecco quali sono le imprese designate per i sinistri avvenuti sino al 1 luglio 2015.
Compagnia assicurativa | Regioni di competenza | Indirizzo | Numero di telefono |
Allianz S.p.A | Lombardia, Marche, Lazio e Puglia | L.go Ugo Irneri, 1 34123 TRIESTE | 800.553399 (Numero verde) |
Generali Italia S.p.A. | Campania, Friuli-Venezia Giulia | Via Marocchesa, 14 31021 Mogliano Veneto (TV) | 800.864316 (Numero verde) |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino | Via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA | 800.182502 (Numero verde) |
Società Reale Mutua di Assicurazioni | Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna | Via Corte D’Appello, 11 10122 TORINO | 011.4314269 |
SARA Assicurazioni S.p.A. | Umbria e Calabria | Via Po, 20 00198 ROMA | 06.8475561 06.8475532 |
Società Cattolica di Assicurazioni | Veneto e Basilicata | Lungadige Cangrande, 16 37126 VERONA | 800.208330 (Numero verde) |
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo gestito dalla CONSAP, che ha la funzione di assicurare un risarcimento agli automobilisti che sono stati danneggiati da un incidente provocato da un veicolo non assicurato o da un mezzo che non è stato possibile identificare, perché il suo conducente si è dato immediatamente alla fuga. In questo casi, è possibile fare richiesta di risarcimento rivolgendosi tramite raccomandata alla CONSAP e alla società designata per la regione nella quale si è verificato l’incidente.
Il Fondo vittime della strada interviene nei casi indicati dall’articolo 283 del Codice delle Assicurazioni, ovvero in caso di sinistri causati da veicoli non identificati, da veicoli non assicurati, da veicoli assicurati da imprese assicurative in fallimento, da veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario, da veicoli esteri con targa non corrispondente al veicolo, da veicoli esteri spediti in Italia da uno Stato che non fa parte dell’Unione europea.
La richiesta di risarcimento va inviata tramite raccomandata alla CONSAP, ovvero la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, e alla compagnia assicurativa designata dall’IVASS, l’Istituto di Vigilanza sulle Imprese Assicuratrici, per una determinata regione. Dal momento della ricezione della richiesta, l’azienda assicuratrice ha 60 giorni di tempo per accogliere la domanda o respingerla, che diventano 120 giorni nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da un veicolo assicurato da una compagnia assicurativa in liquidazione.
I massimali previsti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada variano a seconda che il danno colpisca persone o cose: nel caso delle cose sono previsti fino a un massimo di 1.220.000 euro, mentre nel caso delle persone la cifra corrisponde a 6.070.000 euro.