Cambio del genitore collocatario: cosa succede al mantenimento?
Se in seguito a un ricorso o per altri motivi, cambia il genitore collocatario, muta anche l'assegno di mantenimento per il minore? Vediamo cosa dice la legge in merito.
Tuo figlio ha deciso di andare a vivere con l’altro genitore. O forse è il tribunale che, dopo un ricorso, ha disposto il cambio di collocazione. In entrambi i casi, una delle prime domande che si pongono i genitori è sempre la stessa: chi paga il mantenimento adesso? La risposta breve è: dipende. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia, con qualche esempio concreto.
Cosa si intende per genitore collocatario
Il genitore collocatario è quello presso cui il figlio vive in via prevalente. Non è necessariamente il genitore affidatario – oggi l’affidamento condiviso è la regola, introdotta dalla legge n. 54/2006 – ma è quello che ospita il figlio la maggior parte del tempo.
Il genitore non collocatario, invece, vede il figlio nei tempi stabiliti dal giudice o concordati tra le parti, e di solito è quello che versa l’assegno di mantenimento.
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Se cambia la collocazione, cambia anche il mantenimento?
La risposta è sì, ma non in modo automatico. Il cambio di collocazione non modifica da solo le condizioni economiche stabilite in precedenza. Serve un provvedimento del giudice – o un nuovo accordo tra i genitori, da omologare in tribunale – che aggiorni anche le disposizioni sul mantenimento.
Fino a quel momento, le vecchie condizioni restano formalmente in vigore. Questo significa che, nell’attesa, potrebbero crearsi situazioni paradossali.
Facciamo un esempio. Marco e Laura sono separati. Laura è la madre collocataria, Marco versa 600 euro al mese di mantenimento. Il figlio Lorenzo, a 14 anni, decide di andare a vivere con il padre. Se Marco non chiede subito la modifica delle condizioni al tribunale, rischia di continuare a pagare quei 600 euro a Laura, anche se è lui ad accogliere Lorenzo ogni giorno.
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Come si chiede la modifica del mantenimento
La strada da percorrere è il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, disciplinato dall’art. 710 del Codice di procedura civile per la separazione e dall’art. 9 della legge n. 898/1970 per il divorzio.
Il genitore che ha accolto il figlio deve dimostrare che le condizioni sono sostanzialmente cambiate rispetto a quelle originarie. Il cambio di collocazione è esattamente questo: una modifica rilevante che giustifica la revisione dell’assegno.
Il giudice, a quel punto, rivaluterà:
- il reddito di entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno;
- le spese ordinarie e straordinarie che ciascun genitore sostiene;
- le esigenze concrete del figlio, tra cui scuola, sport, salute.
Quanto può cambiare l’assegno di mantenimento?
Il cambio dell’assegno di mantenimento dipende dalla situazione economica dei genitori e dai tempi di collocazione. Ci sono tre scenari tipici.
Scenario 1 – Il mantenimento si inverte
Se prima era il padre a pagare la madre, dopo il cambio di collocazione potrebbe essere la madre a dover versare un assegno al padre. Questo accade quando i redditi sono squilibrati a favore della madre, o quando il figlio vive quasi esclusivamente con il padre.
Per esempio, Sofia guadagna 2.500 euro al mese, il suo ex marito Luca 1.200. Dopo che la figlia va a vivere con Luca, il giudice potrebbe stabilire che sia Sofia a versare un assegno mensile a Luca per contribuire al mantenimento della figlia.
Scenario 2 – L’assegno si riduce o si azzera
Se i redditi sono simili e i tempi di permanenza si riequilibrano, il giudice può ridurre l’assegno o eliminarlo del tutto, prevedendo che ciascun genitore faccia fronte alle spese ordinarie durante i propri periodi.
Prendiamo il caso di Anna e Roberto hanno redditi analoghi. Dopo che il figlio si trasferisce da Roberto, il giudice stabilisce che non ci sia un assegno fisso: ciascuno copre le spese quando il figlio è con lui, e le spese straordinarie si dividono al 50%.
Scenario 3 – L’assegno rimane, ma cambia direzione e importo
È il caso più comune. Il genitore che prima riceveva l’assegno ora lo versa, ma in misura diversa rispetto a prima, in base alla nuova situazione.
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Cosa cambia se il figlio è maggiorenne?
Il discorso cambia se il figlio ha già compiuto 18 anni. In quel caso, il mantenimento non è più legato alla collocazione: spetta direttamente al figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente, che può chiederlo a entrambi i genitori in proporzione alle loro capacità.
Se un figlio maggiorenne lascia la casa della madre per andare a vivere con il padre, la madre non smette automaticamente di contribuire al suo mantenimento. Cambia solo la forma: potrebbe versare direttamente al figlio, o contribuire alle spese in modo diverso.
Cosa fare nell’immediato
Se la collocazione è appena cambiata – per decisione del figlio o per provvedimento del giudice – ecco i passi concreti da seguire:
- non interrompere il pagamento dell’assegno finché non c’è un nuovo provvedimento, per evitare di risultare inadempiente;
- rivolgersi subito a un avvocato per valutare i tempi e i modi del ricorso per modifica delle condizioni;
- raccogliere la documentazione utile: buste paga, dichiarazioni dei redditi, spese sostenute per il figlio, eventuali messaggi o comunicazioni che attestino il cambiamento della situazione.
Se il cambio di collocazione è avvenuto di fatto, senza un provvedimento del giudice, è ancora più urgente regolarizzare la situazione in sede giudiziaria.
Hai appena vissuto un cambio di collocazione e non sai come muoverti sul fronte economico? Ogni situazione è diversa: parlarne con un avvocato esperto in diritto di famiglia è il modo più diretto per capire cosa fare e in quali tempi.
Collocazione e mantenimento – Domande frequenti
A partire da una certa età – orientativamente dai 12 anni in su – il giudice tiene conto della volontà del minore, senza che questa sia però vincolante. Il peso attribuito alla sua opinione cresce con l’età e la maturità.
Sì, almeno per rendere il nuovo accordo opponibile e modificare le condizioni economiche in modo vincolante. I genitori possono accordarsi, ma l’accordo va omologato dal giudice o formalizzato davanti all’ufficiale dello stato civile nei casi previsti dalla legge.
Può farlo, e il giudice valuterà nell’interesse del minore. Non basta l’opposizione di un genitore per bloccare il trasferimento se esistono ragioni concrete che lo giustificano.
In alcuni casi sì. Il giudice può far decorrere la modifica dalla data del ricorso, non da quella della sentenza. Per questo è importante agire in fretta.
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