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Chi è il Giudice istruttore

Cosa si intende quando si parla di Giudice istruttore? E quali sono le differenze introdotte nel 1989 nel codice penale italiano? Ecco cosa sapere in merito e quali sono le sue funzioni principali.

giudice istruttore

Al fine di introdurre la figura del giudice istruttore, è bene fare riferimento al processo civile e alla sua articolazione in:

  1. introduzione;
  2. istruzione, nel corso della quale si svolge la trattazione e l’istruzione vera e propria;
  3. decisione. 

L’introduzione termina con la costituzione delle parti ed entrano in gioco gli elementi più importanti del processo, ovvero il giudice e le parti stesse. 

All’interno della fase di istruzione, troviamo, per esempio, la parte dell’istruzione probatoria, nel corso della quale il giudice istruttore avrà il compito di acquisire tutti quegli elementi che lo condurranno a prendere una decisione finale. 

Chi è, dunque, il giudice istruttore? E quali sono i provvedimenti che sono di sua competenza? Scopriamolo insieme nelle prossime righe.

Giudice istruttore: qual è il suo ruolo

Quella del giudice istruttore è una figura giuridica che fino a qualche tempo fa era disciplinata dal codice di procedura civile e penale e presente nel processo penale italiano. 

Con la riforma che ha portato all’introduzione del codice attuale e che è entrata in vigore il 24 ottobre del 1989, tale figura è stata eliminata: al suo posto è stato introdotto il giudice per le indagini preliminari (GIP) e il processo ha assunto caratteristiche accusatorie

Il GIP non ha poteri autonomi di iniziativa probatoria: la sua funzione principale consiste nel garantire l’indagato nel corso delle indagini preliminari, mentre l’azione penale è di competenza della Procura della Repubblica

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La figura del giudice istruttore tra passato e presente

Prima della riforma del 1989, il Giudice istruttore lavorava presso i tribunali, dei quali costituiva l’ufficio d’istruzione penale

I tribunali di maggiori dimensioni avevano diversi giudici istruttori ed erano diretti dal consigliere istruttore, che in alcuni casi era affiancato dal consigliere istruttore aggiunto: quest’ultimo aveva la qualifica di consigliere di cassazione o d’appello. 

Oggi il giudice istruttore è il magistrato, membro del collegio giudicante, che nel corso del processo civile provvede all’istruzione della causa. Si occupa, dunque, delle questioni di fatto e di diritto che sono rilevanti per la fase della decisione e raccoglie gli elementi di giudizio necessari. 

Nell’articolo 175 c.p.c. si legge che: “Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289”. 

Il giudice istruttore interviene soltanto nel caso di giudizi collegiali, poiché in presenza di giudice monocratico, quest’ultimo provvede sia all’istruzione sia alla decisione. 

Altre funzioni

Come stabilito dall’articolo 182 c.p.c., il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

In particolare “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.

I provvedimenti del giudice istruttore

Ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., tutti i provvedimenti del giudice istruttore hanno sempre la forma dell’ordinanza. In particolare:

  • le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; 
  • quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi, anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa. 

Le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice, tranne nei casi in cui siano: 

  1. ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, che sono comunque revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
  2. ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
  3. ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.
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Articolo 187 Codice di procedura civile

I provvedimenti del giudice istruttore sono disciplinati dall’articolo 187 c.p.c., il quale è titolato proprio Provvedimenti del Giudice istruttore. Scendendo maggiormente nel dettaglio, l’articolo recita che:

“Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo”.

Giudice istruttore – Domande frequenti

Chi è il giudice istruttore?

La vecchia figura del giudice istruttore è stata sostituita, nel 1989, con quella del Giudice per le indagini preliminari

Come si diventa giudice istruttore?

Il giudice istruttore è un magistrato, ragion per cui per dopo aver conseguito la laurea di 5 anni in giurisprudenza si dovrà seguire l’iter per poter fare il concorso di magistratura

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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