Manleva: significato, come si fa, esempio e a cosa serve
La manleva è una garanzia personale. In cosa consiste di preciso? Quali sono le regole specifiche che devono essere rispettate a pena di nullità? Vediamolo insieme.
- La manleva è una garanzia personale atipica che si distingue da fideiussione e accollo.
- Può sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale o in un contratto.
- È necessario che siano rispettati alcuni requisiti, tra cui determinatezza dell’oggetto e perseguimento dell’interesse generale.
Uno dei concetti più difficili conosciuti in giurisprudenza è quello della manleva. Questa è una garanzia personale, cioè una garanzia dove il garante mette a disposizione del creditore il proprio patrimonio, affinché proceda al pagamento delle somme dovute.
In questo articolo ti illustreremo che cos’è la manleva. In particolare, vogliamo soffermarci sulla distinzione tra patto e dichiarazione unilaterale. Cercheremo poi di fare anche alcuni esempi per chiarire di cosa si tratta e le differenze rispetto ad altri istituti, come la fideiussione e l’accollo.
- Manleva: significato
- Quando si utilizza la manleva?
- Quando è legale la manleva?
- Che differenza c’è tra la dichiarazione di manleva e il patto di manleva?
- Quali dati deve contenere la dichiarazione di manleva?
- Cosa deve contenere il patto di manleva?
- Manleva e fideiussione: differenze
- Manleva e accollo: differenze
Manleva: significato
La manleva è una garanzia personale. Queste si distinguono dalle garanzie reali per il fatto che:
- in caso di garanzie reali, è dato un bene in garanzia; in conseguenza dell’inadempimento, il creditore vende il bene, nelle forme di una procedura esecutiva, e si soddisfa con il ricavato;
- in caso di garanzie personali, il garante mette a disposizione il proprio patrimonio. Il creditore, a seguito dell’inadempimento, si rivolge al garante per essere soddisfatto.
La manleva appartiene a questa seconda categoria. In questo caso, il garante, detto manlevante, si obbliga a tenere indenne il creditore:
- delle conseguenze dell’inadempimento del debitore;
- delle conseguenze del fatto di un soggetto terzo, per fatto illecito altrui.
La garanzia in questione è:
- personale, perché il manlevando garantisce con il proprio patrimonio;
- atipica, perché non è disciplinata dalla legge, a differenza delle altre fattispecie di garanzie personali, come ad esempio la fideiussione;
- in genere unilaterale, perché il manlevando è l’unico soggetto che si obbliga. Il soggetto garantito, detto manlevato, non deve alcun corrispettivo o prestazione.
Un esempio frequente di manleva è quello presente nei contratti di appalto. Molto spesso, l’appaltatore si obbliga a tenere il committente indenne dalle conseguenze dannose della condotta illecita di un terzo.
Per approfondire leggi anche: Fideiussione bancaria: significato e quanto costa
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Quando si utilizza la manleva?
Come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, la manleva è una forma di discarico di responsabilità. Può essere utilizzata rispetto a molte attività tra loro differenti – abbiamo visto l’esempio dell’appalto.
In realtà, è un istituto molto più comune di quello che si pensi. Quasi sicuramente, a qualche genitore sarà capitato di firmare un permesso per mandare i propri figli in gita. Ecco, questo spesso è una manleva, con il quale il genitore si assume la responsabilità (per altro già prevista nelle forme della responsabilità aquilina all’art. 2048 c.c.) per la condotta del minore.
Altro caso è quello della responsabilità per attività sportive. I centri sportivi fanno assumere ai partecipanti la responsabilità per infortuni derivanti dall’esercizio dell’attività sportiva, tramite un patto di manleva.
La manleva può, poi, riguardare non solo la responsabilità di persone fisiche, ma anche di persone giuridiche. Per esempio, nell’ultimo esempio, può essere esonerato dalla responsabilità sia il personal trainer sia il centro sportivo, quale società di capitali.
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Quando è legale la manleva?
La manleva non è espressamente prevista dalla legge. In genere, tutto ciò che non è escluso, si ritiene ammissibile. Tuttavia, è necessario che tale garanzia sia tale da:
- rispondere ad interessi meritevoli di tutela, cioè deve rispondere ad uno specifico interesse patrimoniale. In assenza, il patto di manleva è nullo;
- avere un oggetto determinato o determinabile – anche se il patto è eccessivamente generico è altrettanto nullo. Devono essere indicate le situazioni specifiche da cui sorge una responsabilità che viene accollata al manlevante;
- indicare un limite massimo di garanzia: tale previsione è volta ad evitare di esporre il garante – non riguarda una condotta dolosa o gravemente colposa.
Manleva e disposizioni normative
La manleva non è citata da alcuna disposizione normativa. Quindi, quali sono le norme che la regolano? Si ritiene che possano essere applicate disposizioni che disciplinano fattispecie simili, completate dalla disciplina del contratto in generale.
Tra queste ricordiamo:
- art. 1322 c.c. in materia di autonomia contrattuale, principio su cui si fonda la possibilità di concludere contratti atipici;
- art. 1229 c.c. sull’esonero della responsabilità;
- art. 1900 c.c. in materia di assicurazione;
- art. 1938 c.c. in materia di fideiussione.
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Che differenza c’è tra la dichiarazione di manleva e il patto di manleva?
La manleva può essere frutto di una dichiarazione o di un patto. Qual è la differenza? Nel primo caso, non si tratta di un contratto ma di un negozio unilaterale, ad effetti favorevoli nei confronti di una sola delle parti. La dichiarazione è quindi un’ipotesi di art. 1333 c.c., che è rubricato come contratto con obbligazioni a carico di una sola delle parti.
Tuttavia, è prevalente la tesi per cui non si tratterebbe di un negozio bilaterale, quindi di un contratto, ma unilaterale. In questo caso, secondo la dottrina, infatti, manca l’accordo tra le parti, elemento essenziale del contratto.
Il negozio, quindi, produce immediatamente effetti, che sono rifiutabili dalla controparte. Il rifiuto, però, serve ad eliminare effetti che già sono stati prodotti tra le parti. Non è, dunque, necessaria la sottoscrizione della controparte.
Il patto di manleva, invece, è un contratto, quindi è bilaterale, quindi serve la firma della controparte per la sua conclusione. In genere, è una clausola inserita in altro contratto, come nel leasing o nell’appalto. Anche la singola clausola deve essere firmata.
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Quali dati deve contenere la dichiarazione di manleva?
Si è poi detto che la manleva deve contenere una serie di requisiti, ovvero:
- dati personali: devono essere indicati i dati identificativi delle parti;
- oggetto: deve essere puntualmente indicata l’attività per cui si intende esonerare dalle responsabilità. Eventualmente, saranno anche allegati contratti che le parti hanno stipulato, a cui si riferisce la manleva;
- buono stato di salute del manlevante: è necessaria una dichiarazione con la quale si attesta lo stato di salute del manlevato, quindi la possibilità di svolgere l’attività per cui è prestata la garanzia, per esempio l’attività sportiva;
- rispetto di regolamenti e/o istruzioni:il soggetto sottoposto a manleva deve rispettare una serie di regole e istruzioni, che devono essere indicate;
- dipendenti e collaboratori: la possibilità di sollevare dalla responsabilità anche eventuali dipendenti
- importo massimo da risarcire: può essere limitato il risarcimento prevedendo un importo massimo che il manlevando si obbliga a versare.
Se si tratta di responsabilità per condotta del minore, deve essere espressamente chiarito.
Modello di dichiarazione di manleva facsimile
Di seguito riportiamo un modello di dichiarazione di manleva.
Il sottoscritto, (nome e cognome del mallevante), nato a (luogo), il (data), codice fiscale, residente in via (indirizzo, civico, CAP, Comune, Provincia), indirizzo PEC, documento d’identità (indicare la tipologia, ad es. carta d’identità), rilasciato da (indicare autorità), il (data), numero, (di seguito indicato come “manlevante”), con la presente
DICHIARA
di sollevare (nome e cognome, indirizzo, codice fiscale et cetera), di seguito indicato come “mallevato”, da ogni responsabilità in ordine all’esecuzione di (specificare l’oggetto della manleva)
Resta escluso dalla presente dichiarazione di manleva qualsiasi atto o fatto derivante da dolo o colpa grave del manlevato o dalla violazione delle norme di ordine pubblico.
Il manlevante rimane obbligato sollevare il mallevato dalle pretese patrimoniali nei suoi confronti entro l’importo massimo di euro (indicare la cifra)
Luogo e data
Firma
Cosa deve contenere il patto di manleva?
Come abbiamo visto già nei precedenti paragrafi, il patto di manleva è una clausola inserita in altro contratto. Anche in questo caso, la clausola deve rispettare una serie di requisiti che abbiamo poc’anzi indicato, cioè:
- rispondere ad interessi meritevoli di tutela;
- avere un oggetto determinato o determinabile;
- indicare un limite massimo di garanzia;
- non riguardare una condotta dolosa o gravemente colposa.
A differenza della dichiarazione, deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
Manleva e fideiussione: differenze
Come dicevamo nel paragrafo iniziale, la manleva è una garanzia personale. L’ipotesi tipica di garanzia personale è la fideiussione. Quest’ultima è una garanzia con la quale il fideiussore si obbliga ad adempiere alla prestazione principale in caso di inadempimento del debitore.
Nasce, quindi, un’obbligazione accessoria alla prima. Ciò significa che un’eventuale invalidità o qualsiasi sopravvenienza che incida sulla prestazione principale produce effetti anche rispetto a quella accessoria. Nella manleva, al contrario, non vi è alcun rapporto di accessorietà.
Anche la funzione è in parte diversa. La fideiussione serve a rafforzare il credito, cioè a fare in modo che se il debitore non adempie, è un altro soggetto ad adempiere. La manleva, invece sposta la responsabilità da un soggetto ad un altro.
La fideiussione è un accordo che è stipulato tra il creditore e il garante, che assume un’obbligazione nei confronti di quest’ultimo, non si obbliga verso il debitore. Questa è la differenza che si ritiene principale rispetto alla manleva: infatti, il manlevando, si obbliga nei confronti del debitore.
Inoltre, la fideiussione deve indicare l’importo massimo garantito solo se è una fideiussione omnibus, cioè quelle fideiussioni in cui sono garantiti crediti futuri, mentre, nella manleva deve sempre essere indicato l’importo massimo garantito.
Il fideiussore può agire in regresso nei confronti del debitore, cioè prima paga al creditore poi chiede al debitore la restituzione di quanto è stato pagato. Il manlevando, invece, non ha la c.d. azione di regresso.
Di seguito uno schema riassuntivo.
Fideiussione | Manleva |
Rapporto di accessorietà tra obbligazione principale garantita e obbligazione fideiussoria | Non c’è accessorietà |
Rafforza la garanzia del credito | Sposta la responsabilità da un soggetto ad altro |
Il fideiussore si obbliga verso il creditore | Obbligazione assunta verso il debitore |
Il fideiussore ha azione di regresso verso il debitore | Non c’è regresso |
Non necessariamente partecipa anche il debitore al contratto di fideiussione | Necessaria partecipazione del debitore |
Manleva e accollo: differenze
Altro istituto che sembra affine alla manleva è l’accollo. Anche in questo caso, molto spesso, è una clausola inserita in altro contratto, con il quale l’accollante si obbliga verso il debitore accollato ad adempiere nei confronti del creditore.
Per esempio, è una clausola che viene inserita nei contratti di compravendita di immobile, se è gravato da un mutuo, cioè se l’immobile è stato acquistato previa erogazione di un finanziamento. L’acquirente è anche accollante, cioè si obbliga ad adempiere al contratto di mutuo al posto del venditore. In tal caso, però, ottiene uno sconto sul prezzo di vendita.
Questa è una forma di accollo esterno, che comporta l’assunzione del debito altrui, cioè l’accollante si assume il debito dell’accollato. Si distingue dall’accollo interno, con il quale l’accollante si obbliga a tenere indenne il debitore dalle conseguenze dell’inadempimento, quindi il creditore in questo caso è estraneo all’accordo.
L’accollo sembra quindi molto più simile alla manleva. Tuttavia, la distinzione principale è nella funzione. Nel caso dell’accollo è solutoria, mentre per la manleva è di garanzia.
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Manleva e assicurazione: chi deve pagare?
Infine, possiamo ora esaminare uno dei casi particolari che abbiamo citato in precedenza, ossia l’ipotesi dell’assicurazione.
In questo caso, si ritiene che l’assicuratore sia tenuto sempre a pagare in caso di responsabilità verso terzi. Quest’ultimo è anche tenuto a pagare le spese processuali.
Queste, infatti, sono comunque spese che egli si impegna a manlevare per conto dell’assicurato nel contratto di assicurazione.
Manleva – Domande frequenti
La manleva è una garanzia personale che serve a trasferire la responsabilità per inadempimento o fatto illecito da un soggetto ad altro.
In caso di manleva, il garante manlevante è tenuto a pagare in caso di inadempimento o in luogo del debitore danneggiante.
La manleva deve contenere una serie di requisiti specifici, tra cui oggetto e importo massimo da risarcire.
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