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Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: cos’è, come si presenta, termini e procedura

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce un rimedio di tutela amministrativa di particolare rilievo, caratterizzato da una peculiare natura giustiziale. La sua disciplina impone di esaminarne presupposti, ambito applicativo e rapporti con la tutela giurisdizionale.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è uno strumento per contestare un provvedimento amministrativo definitivo per motivi di legittimità.
  • Deve essere presentato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Il ricorso viene esaminato nell’ambito del procedimento amministrativo e si conclude sulla base del parere del Consiglio di Stato.
  • Non è sempre necessario un avvocato, ma il suo aiuto è spesso consigliabile.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rappresenta uno degli strumenti più peculiari di tutela nell’ambito della giustizia amministrativa. Si tratta di un rimedio di carattere generale, alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo, mediante il quale il privato può contestare determinati atti della Pubblica Amministrazione e ottenere una pronuncia sulla legittimità degli stessi.

La sua disciplina presenta, tuttavia, numerosi profili di interesse, tanto sotto il piano sostanziale quanto sotto quello procedimentale. La scelta di ricorrere a tale strumento richiede, infatti, di conoscere con precisione i presupposti necessari, i termini da rispettare, le modalità di proposizione e gli effetti della decisione.

Ma cos’è, in concreto, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica? Chi può proporlo e contro quali provvedimenti? Quali sono i termini e le modalità per presentarlo? Le righe che seguono propongono un’analisi dettagliata dello strumento in questione.

Cos’è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si intende uno strumento di tutela che consente a un soggetto di contestare un provvedimento amministrativo definitivo che ritiene illegittimo. È disciplinato principalmente dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dal 2026 la dicitura ufficiale è semplicemente “ricorso straordinario”: una modifica normativa ha eliminato i riferimenti al “Presidente della Repubblica”. Sebbene nella pratica e nel linguaggio comune si continui spesso a parlare di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggi la decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sulla base del parere del Consiglio di Stato.

Il ricorso può essere utilizzato contro atti amministrativi definitivi e consente di far valere motivi di legittimità, ossia violazioni di legge, incompetenza dell’autorità che ha emanato l’atto o altri vizi che rendono illegittimo il provvedimento.

Un aspetto importante è il principio di alternatività: per lo stesso atto, il soggetto interessato non può utilizzare contemporaneamente il ricorso straordinario e il ricorso davanti al TAR. Se l’atto è già stato impugnato davanti al giudice amministrativo, non è possibile presentare successivamente, per lo stesso interessato, anche il ricorso straordinario.

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Come si svolge il procedimento?

Il procedimento ha inizio con la redazione del ricorso, il quale deve contenere:

  • il provvedimento che si vuole contestare;
  • i fatti;
  • i motivi di illegittimità;
  • la richiesta rivolta all’autorità decidente.

Il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, ossia alle persone che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso. Successivamente va presentato all’organo che ha emanato l’atto oppure al Ministero competente. La legge prevede che ciò possa avvenire direttamente o attraverso notificazione o raccomandata a/r.

Dopo la presentazione, il Ministero competente svolge l’istruttoria, raccogliendo gli elementi necessari e consentendo ai controinteressati di presentare le proprie deduzioni e i documenti. Una volta completata l’istruttoria, il ricorso viene trasmesso al Consiglio di Stato, che esprime il proprio parere.

Il procedimento si conclude, quindi, sulla base del parere del Consiglio di Stato. Come detto, dal 2026, la decisione è formalmente adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conforme al parere del Consiglio di Stato.

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Dove si deposita il ricorso straordinario?

Il ricorso non viene normalmente depositato direttamente presso il Consiglio di Stato all’inizio della procedura.

In base all’art. 9 del D.P.R. 1199/1971, il ricorso deve essere presentato, con la prova della notificazione effettuata ai controinteressati, all’organo che ha emanato l’atto oppure al Ministero competente.

Vi è, tuttavia, una possibilità particolare di deposito diretto presso il Consiglio di Stato. Se, trascorso il termine previsto per la trasmissione del ricorso, il Ministero non lo ha trasmesso, il ricorrente può chiedere informazioni al Ministero. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro 30 giorni, può depositare direttamente una copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

La procedura è, inoltre, interessata da un processo di digitalizzazione. Nel 2026 il Consiglio di Stato ha aggiornato i moduli e le istruzioni per il deposito, prevedendo anche un modulo per il deposito diretto da parte di cittadini e avvocati.

Leggi anche: Spese per ricorso al TAR: a chi spettano?

Quali sono i termini per presentare il ricorso?

Il termine principale per la presentazione del ricorso straordinario è di 120 giorni. Il termine decorre dalla notificazione, dalla comunicazione dell’atto oppure, quando non vi siano queste formalità, dal momento in cui l’interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento.

Si tratta di un termine molto importante: una volta trascorsi i 120 giorni, il ricorso straordinario, normalmente, non può più essere utilizzato per la contestazione di quel provvedimento.

Ai fini dell’opposizione al ricorso straordinario, anche i controinteressati hanno un termine specifico. Entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, possono, infatti, chiedere che la controversia venga trattata in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente che vuole continuare la propria azione deve procedere alla trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo competente.

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È sempre necessaria l’assistenza di un avvocato?

No, l’assistenza di un avvocato non è obbligatoria. Il ricorso straordinario può quindi essere presentato anche personalmente dall’interessato. Questo rappresenta uno dei principali vantaggi rispetto al ricorso davanti al TAR, per il quale normalmente è necessaria l’assistenza di un difensore.

Il fatto che l’avvocato non sia obbligatorio, tuttavia, non vuol dire che il ricorso sia semplice da preparare. Occorre rispettare termini, notificazioni, requisiti formali e regole procedurali. Devono anche essere individuati correttamente i motivi di illegittimità dell’atto. Per tale ragione, specialmente quando la questione è complessa o concerne interessi economici rilevanti, è generalmente opportuno rivolgersi a un avvocato amministrativista, sebbene la sua presenza non sia imposta dalla legge.

A tal proposito, ti ricordo che, se hai bisogno dell’assistenza di un avvocato per presentare un ricorso straordinario, puoi contattare uno degli avvocati esperti in diritto amministrativo presenti su deQuo.

Leggi anche: Come trovare un buon avvocato

Quali sono i costi?

Il ricorso straordinario non è completamente gratuito. È, infatti, previsto il pagamento del contributo unificato, che attualmente ammonta a 650 euro. La misura è contemplata dall‘art. 13, comma 6-bis, lettera e), del D.P.R. 115/2002.

Il contributo deve essere pagato con modalità telematiche, attraverso il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), utilizzando il codice tributo GA04. La ricevuta del pagamento deve poi essere prodotta nell’ambito della procedura. A tale importo possono aggiungersi altri costi, come quelli relativi alle notificazioni e, se si decide di farsi assistere da un avvocato, il relativo compenso professionale.

Un fattore particolare concerne le spese di lite: secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario conserva una caratteristica di gratuità per quanto riguarda le spese di giudizio, nel senso che, normalmente, non viene applicata la condanna alle spese di lite tipica del processo. Il contributo unificato, invece, resta dovuto.

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Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Domande frequenti

Si può fare opposizione al ricorso?

Sì, i controinteressati possono chiedere, entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, che la controversia venga trattata davanti al giudice amministrativo.

Si può presentare contemporaneamente ricorso al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

In linea generale, no. Vale il principio di alternatività tra i due strumenti.

Che cosa succede se il ricorso viene accolto?

Se il ricorso viene accolto, il provvedimento amministrativo impugnato può essere annullato, eliminandone gli effetti nei limiti stabiliti dalla decisione.

Cosa succede se il controinteressato non presenta opposizione entro 60 giorni?

Se il controinteressato non presenta opposizione entro il termine previsto, il procedimento continua nella sede del ricorso straordinario e il controinteressato può partecipare al procedimento presentando le proprie difese e i propri documenti.

È possibile chiedere la sospensione del provvedimento impugnato?

Sì, in presenza di gravi e urgenti ragioni, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. La sospensione è una misura cautelare e serve a evitare che, durante lo svolgimento della procedura, l’atto produca conseguenze difficilmente reversibili.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8 – ricorso straordinario;
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9 – termine e presentazione;
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 10 – opposizione dei controinteressati;
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 11 – istruttoria e richiesta di parere;
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 12 – organo competente a esprimere il parere;
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 13 – parere sul ricorso straordinario;
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 14 – decisione del ricorso straordinario;
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 15 – revocazione.
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