Prestito d’onore: cos’è, come funzione e come si richiede
Una guida sul funzionamento del cosiddetto "prestito d'onore": ecco di cosa si tratta e chi sono i soggetti che lo possono richiedere.
- Il prestito d’onore è un finanziamento agevolato, disciplinato principalmente dal d.lgs. 185/2000, che non richiede garanzie reali, ma si fonda sul merito progettuale e sul potenziale occupazionale del richiedente.
- La misura si divide in un contributo a fondo perduto, che non deve essere restituito, e in un mutuo a tasso agevolato per la copertura delle spese di investimento e di gestione.
- L’accesso al beneficio è riservato a soggetti disoccupati residenti in territori specifici, previa presentazione di un business plan e successiva valutazione di Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa).
Il prestito d’onore si definisce tecnicamente come un intervento di finanza agevolata finalizzato alla creazione di autoimpiego. A differenza dei contratti di mutuo ordinari disciplinati dall’articolo 1813 del Codice civile, dove la garanzia è rappresentata dal patrimonio del debitore, questo strumento si basa sulla capacità del progetto di generare reddito. La norma cardine è il decreto legislativo 185/2000, che ha l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità in aree svantaggiate o tra categorie con difficoltà di accesso al credito.
Sotto il profilo giuridico, si tratta di un’agevolazione concessa sotto forma di aiuto di Stato, soggetta ai limiti del regolamento de minimis. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’efficacia di questi strumenti ha permesso l’avvio di oltre 50.000 microimprese nell’ultimo decennio, con un tasso di sopravvivenza a tre anni vicino al 65%. L’elemento caratterizzante è la scissione del finanziamento in due componenti: una parte a fondo perduto e una parte da rimborsare a tasso agevolato.
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Come funziona il prestito d’onore
Il funzionamento del prestito d’onore non segue le logiche del merito creditizio bancario (rating), bensì criteri di valutazione oggettiva della fattibilità tecnica ed economica. Il beneficiario riceve una somma che copre generalmente fino al 100% degli investimenti ammissibili, entro tetti massimi prestabiliti.
Come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 21567/2021, la natura agevolata del prestito non esime il beneficiario dal rispetto del piano di ammortamento, pena la revoca totale delle agevolazioni e l’obbligo di restituzione immediata.
La struttura finanziaria standard prevede:
- una quota di contributo a fondo perduto, che può arrivare fino al 50% delle spese totali ammissibili;
- una quota di mutuo a tasso agevolato, solitamente vicino allo 0%, da restituire in un arco temporale di circa 8 anni;
- un tetto massimo di investimento che, per le ditte individuali, si aggira intorno ai 25.823 euro totali.
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Chi può accedere al prestito d’onore nel 2026
Per attivare la procedura, il richiedente deve possedere specifici requisiti soggettivi e oggettivi. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il mancato possesso anche di uno solo di questi requisiti al momento della domanda determina l’irricevibilità dell’istanza. Secondo le statistiche di Invitalia, circa il 40% delle domande viene respinto per carenze nella documentazione o per l’assenza dello stato di disoccupazione certificato.
I requisiti fondamentali includono:
- la maggiore età e la residenza nel territorio italiano, con preferenza per le regioni del mezzogiorno o aree in crisi industriale;
- lo stato di disoccupazione risultante dalle liste del centro per l’impiego;
- il non aver beneficiato di altre agevolazioni pubbliche per lo stesso progetto negli ultimi 3 anni;
- la costituzione della ditta o della società solo dopo l’esito positivo della domanda.
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Come si richiede il prestito d’onore?
L’attivazione non avviene tramite sportello bancario, ma esclusivamente online attraverso il portale di Invitalia. Il procedimento amministrativo è scandito da fasi precise, regolate dal codice del processo amministrativo per quanto concerne eventuali ricorsi contro il diniego. La domanda deve essere corredata da un piano d’impresa che dettagli l’analisi di mercato, il piano di marketing e il preventivo dei costi.
Le fasi del processo sono:
- invio telematico della domanda completa di business plan e dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- valutazione tecnica da parte degli analisti di Invitalia entro un termine medio di 6 mesi;
- colloquio motivazionale, finalizzato a verificare le competenze professionali del proponente;
- provvedimento di ammissione e stipula del contratto di finanziamento;
- erogazione delle somme, che solitamente avviene per stati di avanzamento lavori (sal) dietro presentazione di fatture quietanzate.
In caso di inadempimento, l’ente erogatore procede secondo le norme della riscossione coattiva. L’efficacia di questi strumenti dipende dalla capacità del beneficiario di trasformare il “debito d’onore” in un’attività produttiva capace di autosostenersi nel mercato.
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