Contratto di mandato: definizione, tipologie, esempi
Scopriamo quali sono le caratteristiche del contratto di mandato e le norme che lo disciplinano.
- Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) compie atti giuridici nell’interesse dell’altra (mandante).
- Può essere con rappresentanza (il mandatario agisce in nome del mandante) o senza rappresentanza (agisce per conto del mandante ma in nome proprio);
- Si distingue dalla delega, che riguarda attività materiali o esecutive, non atti giuridici.
Se decidessi di affidare a qualcuno la gestione di un affare, come acquistare un bene o concludere un contratto, potresti avvalerti del contratto di mandato, uno strumento giuridico che consente di far compiere ad altri uno o più atti giuridici mantenendo il controllo della situazione. In questo articolo ti spiegherò cos’è, come funziona, quali responsabilità comporta e quando conviene utilizzarlo.
Cos’è il contratto di mandato
Il mandato è il contratto con cui una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte, chiamata mandante (come disciplinato agli articoli 1703 e seguenti del codice civile).
Gli elementi essenziali sono:
- l’incarico conferito al mandatario di compiere atti giuridici (non attività materiali);
- l’interesse del mandante per conto del quale gli atti devono essere compiuti;
- l’obbligazione del mandatario di agire con diligenza e secondo le istruzioni ricevute.
Il mandato può essere oneroso, quando è previsto un compenso, o gratuito, se non è pattuito alcun corrispettivo. Il contratto si presume a titolo oneroso e la misura del compenso viene stabilita dalle parti. Qualora così non fosse è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza può essere stabilita da un Giudice.
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Contenuto
Per quanto concerne il suo contenuto, il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato concluso, ma anche quelli che sono necessari per il loro compimento. Il mandato generale, che riguarda cioè una serie non determinata di atti, non include quelli che eccedono l’ordinaria amministrazione. È sempre fatto salvo un patto diverso che li includa.
Per fare un esempio, immagina di non poter partecipare a un’asta immobiliare. Affidi a un professionista l’incarico di presentare offerte e concludere l’acquisto. Quel professionista è il mandatario; tu sei il mandante. L’incarico di partecipare all’asta e firmare gli atti è il mandato, le cui clausole contengono le istruzioni cui il mandatario dovrà attenersi.
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Mandato con rappresentanza
Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Gli effetti degli atti compiuti ricadono direttamente sul mandante. Insieme alla stipula del mandato, il mandante avrà conferito al mandatario la procura a rappresentarlo; avrà cioè conferito il potere di rappresentanza.
Il rappresentante (mandatario) partecipa alla conclusione degli atti con una propria dichiarazione di volontà ma sarà il rappresentato (mandante) a subire gli effetti dell’atto sottoscritto, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che da esso derivano.
Si pensi a un mandato con procura a vendere. Il contratto di mandato regola il rapporto interno tra il mandante e il mandatario, ma a stipulare la vendita sarà il mandatario che, grazie alla procura ricevuta, potrà concludere l’affare per conto e in nome del mandatario. La spendita del nome del mandante fa sì che gli effetti della vendita si producano in capo a quest’ultimo (si pensi all’acquisto del bene e all’obbligo di pagare il prezzo).
Mandato senza rappresentanza
Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce sempre per conto del mandante, ma in nome proprio. Gli effetti del contratto si producono pertanto sul mandatario. Sarà lui ad acquistare i diritti e ad assumere le obbligazioni che derivano dall’atto compiuto con i terzi, anche se questi erano a conoscenza del mandato.
L’interno contratto di mandato che lo lega al mandante comporterà le seguenti conseguenze:
- egli è obbligato a ritrasferire al mandante, con un nuovo contratto, i diritti che ha acquistato;
- ha diritto di essere rimborsato dal mandante per quanto, essendosi obbligato in proprio nome, ha dovuto pagare al terzo contraente.
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Quali sono gli obblighi e le responsabilità delle parti
Come per qualunque contratto, la sottoscrizione del mandato implica obblighi a carico di entrambe le parti. Il mandatario è tenuto a dare esecuzione al mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è inoltre tenuto a comunicare le circostanze sopravvenute che potrebbero comportare la revoca del mandato o la modifica delle sue condizioni.
Ci sono però dei “paletti”: il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. In assenza di ratifica, quanto compiuto oltre i limiti del mandato, sarà a carico del mandatario. Si pensi ad un acquisto avvenuto ad un prezzo superiore a quello stabilito. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute solo per circostanze ignote al mandante che non possono essergli comunicate in tempo e per le quali ragionevolmente si pensa che egli avrebbe dato approvazione;
Il mandatario deve inoltre rendere il conto del suo operato al mandatario e deve restituire tutto ciò che ha ricevuto in forza del mandato.
Per quanto riguarda gli obblighi del mandante, la legge prevede che:
- salvo patto contrario, il mandante è tenuto a somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dagli atti stipulati;
- deve rimborsare le anticipazioni sostenute dal mandatario e corrispondergli il compenso concordato;
- ha anche l’obbligo di tenere indenne il mandatario dalle conseguenze degli atti compiuti nell’interesse del mandante.
Quando si estingue il mandato
I motivi per cui un contratto di mandato può venir meno sono molti. In primo luogo, esso si estingue in caso di scadenza del termine. Lo stesso dicasi qualora venga concluso l’affare per il quale è stato conferito.
Altre motivazioni sono:
- la revoca da parte del mandante;
- la rinuncia del mandatario;
- la morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti.
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Differenza tra mandato, procura e delega
Mandato, procura e delega sono concetti che possono ingenerare fraintendimenti per i non addetti ai lavori. Si prestano a confusione e non tutti ne comprendono pienamente le differenze. In tutti i casi evidenziati, ci troviamo di fronte a istituti giuridici con i quali una persona fisica o giuridica, per esercitare i propri diritti o compiere determinati atti, si avvale di un altro soggetto. Questo sta a significare che non compare personalmente in quanto si fa sostituire da un’altra persona.
Ti sarà già capitato di delegare qualcuno a ritirare degli esami medici, oppure di avere dato mandato ad un’agenzia immobiliare per vendere il tuo appartamento. Potrà anche capitarti di dover rilasciare procura a un parente perché sei impossibilitato a vendere la casa del mare.
Affinché tu possa avere consapevolezza delle conseguenze dell’atto da compiere, ti segnalo le differenze tra i diversi strumenti.
Delega
La delega è un atto con il quale una persona incarica un’altra persona di eseguire una determinata operazione al suo posto. Siamo di fronte ad un atto unilaterale che viene sottoscritto in caso di impossibilità o per la mancanza di volontà di compierlo personalmente.
Gli elementi che devono necessariamente sussistere per la sua validità sono:
- l’indicazione delle generalità del delegante e del delegato;
- la specificazione dell’oggetto della delega;
- la data ed il luogo del conferimento della delega;
- la firma del delegante.
Procura e mandato
Con la procura, anch’esso atto unilaterale, si conferisce un potere di rappresentanza a compiere uno o più atti giuridici che produrranno effetto nei confronti del soggetto che ha rilasciato la procura, ovvero il soggetto rappresentato.
A differenza della procura e della delega, che sono atti unilaterali, il mandato è un contratto con il quale le parti si accordano affinché il mandatario compia, con o senza procura, determinati atti giuridici in base alle regole che sono state definite proprio nel contratto di mandato.
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