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Programma protezione testimoni: cos’è, come funziona in Italia e quanto dura

Il programma protezione testimoni tutela chi rischia la vita per le proprie dichiarazioni. Ecco come funziona in Italia, chi decide l'ammissione, quanto dura la protezione e in cosa differisce dal modello degli Stati Uniti.

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Redazione deQuo
03 Novembre 2026
programma protezione testimoni
  • Il programma protezione testimoni in Italia nasce con il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 e oggi protegge sia i testimoni di giustizia sia i collaboratori di giustizia, insieme ai loro familiari.
  • L’ammissione spetta alla Commissione centrale del Ministero dell’Interno, su proposta del procuratore, mentre il Servizio centrale di protezione attua in concreto le misure.
  • La durata non è fissa: le misure restano finché c’è un pericolo grave e attuale, con verifiche periodiche e, per i testimoni, un termine massimo di sei anni prorogabile.

Il programma protezione testimoni è il sistema con cui lo Stato tutela chi denuncia o testimonia contro la criminalità organizzata e, per questo, rischia la vita. È il caso dell’imprenditore che denuncia il racket o del cittadino che riconosce un sicario in aula, protetti dalla L. 11 gennaio 2018, n. 6. Lo stesso apparato, nato con il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, tutela anche i collaboratori di giustizia, cioè gli ex affiliati che scelgono di parlare. Le due figure restano però distinte, con requisiti, misure e durate diverse. Vediamo come funziona il programma.

Cos’è il programma protezione testimoni in Italia

Il sistema italiano nasce nel 1991, negli anni più duri della lotta alla mafia. Il D.L. n. 8/1991 crea due organi distinti:

  1. la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, che decide;
  2. il Servizio centrale di protezione, istituito all’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, che esegue.

La L. 13 febbraio 2001, n. 45 riforma l’impianto e separa per la prima volta la figura del testimone da quella del collaboratore. Nel 2018 arriva una legge dedicata solo ai testimoni, la L. 6/2018, che abroga le vecchie norme sui testimoni contenute nel decreto del 1991 e rafforza le loro tutele.

La legge non parla di un unico “programma”, ma di una scala di interventi:

  • al gradino più basso ci sono le misure ordinarie di polizia, poi le speciali misure di protezione, applicate quando quelle ordinarie non bastano;
  • al vertice c’è lo speciale programma di protezione, l’unico che consente il trasferimento in una località protetta e il cambio delle generalità (art. 13, comma 5, D.L. 8/1991).

Nessuno può “iscriversi” da solo al programma. Il percorso coinvolge tre soggetti, ognuno con un ruolo preciso: chi propone, chi decide e chi attua.

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I numeri della protezione in Italia

Il Ministro dell’Interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato del sistema. Secondo la Relazione relativa al 2024, trasmessa alla Camera nel novembre 2025, al 31 dicembre 2024 le persone sotto protezione erano 3.090: 707 collaboratori, 54 testimoni, 2.134 familiari di collaboratori e 195 familiari di testimoni. I minori protetti erano 922.

Nello stesso anno la Commissione ha ammesso alle misure provvisorie 71 collaboratori e 8 testimoni, e a quelle definitive 67 collaboratori e 5 testimoni. La relazione segnala una popolazione protetta in calo negli ultimi anni, legata all’alto numero di uscite tra revoche e mancate proroghe.

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Come funziona il programma protezione testimoni

La proposta di ammissione al programma spetta al procuratore della Repubblica che indaga sui fatti raccontati dal dichiarante, o al magistrato della Direzione distrettuale antimafia delegato (art. 11 D.L. 8/1991). Può proporla anche il Capo della Polizia, ma solo dopo il parere del procuratore. Per i reati di mafia e terrorismo interviene con un parere anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Decide la Commissione centrale, presieduta da un Sottosegretario all’Interno e composta da un avvocato dello Stato, due magistrati e cinque funzionari e ufficiali (art. 10, comma 2-bis). La Commissione stabilisce l’ammissione, il contenuto e la durata delle misure; i suoi atti sono coperti dal segreto d’ufficio.

Una volta deliberato il programma, la palla passa al Servizio centrale di protezione (art. 14 D.L. 8/1991), diviso in almeno due divisioni autonome, una per i collaboratori e una per i testimoni, che operano con i Nuclei operativi di protezione sul territorio.

Il Servizio sceglie la località protetta, organizza i trasferimenti, eroga l’assistenza economica e accompagna i protetti nelle udienze. Ai testimoni assegna anche un referente personale, che li segue per tutta la durata delle misure e li assiste nelle pratiche patrimoniali e lavorative (art. 16 L. 6/2018).

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Quali obblighi devono essere sottoscritti dal testimone protetto?

Il protetto deve sottoscriverle e accettare una serie di obblighi precisi, elencati all’art. 12 del D.L. 8/1991, ovvero:

  • rispettare le norme di sicurezza e collaborare all’esecuzione delle misure;
  • sottoporsi a interrogatori ed esami davanti all’autorità giudiziaria;
  • non rilasciare dichiarazioni sui fatti a soggetti diversi da magistrati, polizia e proprio difensore;
  • non incontrare né contattare persone dedite al crimine;
  • dichiarare tutti i beni posseduti e versare il denaro frutto di attività illecite.

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A chi si applica: testimoni di giustizia e collaboratori

Il programma protezione testimoni si applica sia ai testimoni di giustizia, sia ai collaboratori. In entrambi i casi, la protezione si estende ai familiari conviventi e a chi è esposto a pericolo per le relazioni con il protetto. La L. 6/2018 li chiama “altri protetti”.

Il testimone di giustizia è una persona estranea al mondo criminale:

  • secondo l’art. 2 della L. 6/2018 è tale chi rende dichiarazioni attendibili e rilevanti in un procedimento penale come persona offesa, persona informata sui fatti o testimone;
  • non deve avere condanne per delitti non colposi connessi ai fatti, né trarre profitto dal contesto criminale che denuncia;
  • deve inoltre trovarsi in una situazione di pericolo grave, concreto e attuale, rispetto alla quale le tutele ordinarie risultano del tutto inadeguate.

Il collaboratore di giustizia, il cosiddetto “pentito”, proviene invece dall’organizzazione criminale. L’art. 9 del D.L. 8/1991 richiede dichiarazioni di intrinseca attendibilità, con carattere di novità, completezza o notevole importanza per le indagini; la collaborazione deve riguardare reati di mafia, terrorismo o gli altri gravi delitti elencati dalla legge.

Anche per lui serve un pericolo grave e attuale che le misure ordinarie non riescono a fronteggiare. Ne parliamo nella guida sul collaboratore di giustizia.

Quali misure prevede la protezione?

Il contenuto della tutela si adatta al livello di rischio e alla situazione personale di ciascuno ai sensi di quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2004, n. 161. Per i testimoni la regola è restare a casa propria. L’art. 4 della L. 6/2018 stabilisce che vanno garantite, di norma, la permanenza nella località di origine e la prosecuzione del lavoro. In questo caso si parla di misure in loco: vigilanza, scorte, sistemi di sicurezza su abitazioni e aziende, gestite dal Prefetto.

Il trasferimento in una località protetta scatta solo quando le altre forme di tutela non bastano. Anche allora la legge chiede di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni di vita precedenti. Per i collaboratori, che di solito provengono da contesti ad alto rischio, il trasferimento è invece più frequente.

Chi vive in località protetta può ricevere documenti di copertura: carta d’identità, codice fiscale, patente con un nome diverso (art. 13, comma 10); non hanno corrispondenza anagrafica e valgono solo per la durata del programma.

Il cambio delle generalità è una misura diversa e definitiva. La nuova identità sostituisce quella vera ed è autorizzata con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, secondo il D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119. Nel 2024 la Commissione ne ha autorizzati 17, secondo la Relazione al Parlamento per l’anno 2024.

Sostegno economico e reinserimento

Chi non può lavorare a causa della protezione riceve un assegno periodico:

  • per i collaboratori l’importo non può superare cinque volte l’assegno sociale (art. 13, comma 6, D.L. 8/1991);
  • per i testimoni l’obiettivo è garantire una condizione economica equivalente a quella precedente (art. 6 L. 6/2018).

I testimoni hanno diritto a tutele più ampie, pensate per chi non ha colpe. Tra queste rientrano l’assistenza legale a carico dello Stato, il rimborso del mancato guadagno, la cessione allo Stato degli immobili a prezzo di mercato, se il trasferimento è definitivo e la vendita privata non riesce, e l’accesso a un posto di lavoro nella pubblica amministrazione (art. 7).

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programma protezione testimoni in america

Quanto dura il programma protezione testimoni

Non esiste una durata standard valida per tutti: le speciali misure di protezione sono “a termine” e restano legate all’attualità del pericolo. Cambiano però i tempi tra piano provvisorio, collaboratori e testimoni. Nei casi urgenti la Commissione delibera subito un piano provvisorio di protezione, senza particolari formalità.

Per i collaboratori il piano perde efficacia dopo 180 giorni se nel frattempo non arriva la proposta definitiva (art. 13, comma 1, D.L. 8/1991); per i testimoni il termine è di 90 giorni, prorogabile fino a 180 con provvedimento motivato del magistrato (art. 12 L. 6/2018).

Qual è la durata per i collaboratori di giustizia?

Nel provvedimento di ammissione la Commissione fissa un termine, non inferiore a sei mesi e non superiore a cinque anni, entro cui verificare se mantenere, modificare o revocare le misure. Se il provvedimento non indica nulla, il termine è di un anno (art. 13-quater, comma 3, D.L. 8/1991). Alla scadenza, la protezione non finisce in automatico, ma viene rivalutata. La Commissione considera il tempo trascorso dall’inizio della collaborazione, la fase dei processi e la capacità di reazione del gruppo criminale.

Approfondisci leggendo Intralcio alla giustizia: cos’è, quando scatta il reato e come difendersi

Quanto dura per i testimoni di giustizia?

Per i testimoni il termine massimo è di sei anni (art. 8 L. 6/2018). Oltre questa soglia, le misure possono proseguire se lo chiede, con richiesta motivata, l’autorità che le ha proposte. Il programma definitivo è comunque soggetto a verifica ogni sei mesi (art. 13, comma 4).

Le misure di tutela fisica restano fino alla cessazione del pericolo e, quando possibile, si riducono in modo graduale. Se a fine programma il testimone non ha ancora un reddito autonomo, può ottenere la capitalizzazione dell’assegno o l’accesso all’impiego pubblico.

Quanto termina il programma?

La protezione può finire prima, con una revoca: l’art. 13-quater del D.L. 8/1991 la rende obbligatoria se il collaboratore rifiuta gli interrogatori, nasconde i propri beni o commette delitti che indicano il ritorno nel circuito criminale.

Altri comportamenti vengono valutati caso per caso: la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di offerte di lavoro adeguate, il ritorno non autorizzato nel luogo d’origine, la rivelazione della nuova identità. Per i testimoni valgono regole analoghe, previste dall’art. 13, comma 3, della L. 6/2018.

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Come funziona negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti il programma si chiama Witness Security Program (WITSEC). Lo ha istituito l’Organized Crime Control Act del 1970 e lo gestisce dal 1971 lo U.S. Marshals Service, agenzia del Dipartimento di Giustizia. L’ammissione passa per una verifica dell’agenzia investigativa, del procuratore federale e degli stessi Marshals. L’ultima parola spetta all’Office of Enforcement Operations del Dipartimento di Giustizia. La differenza più evidente con l’Italia riguarda l’identità: negli USA la nuova identità è lo strumento tipico, mentre da noi il cambio di generalità resta una misura eccezionale.

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Programma protezione testimoni – Domande frequenti

Chi entra nel programma protezione testimoni deve cambiare identità?

No. Il cambio delle generalità è una misura eccezionale, prevista solo nello speciale programma quando le altre tutele non bastano.

Quanto dura il programma protezione testimoni?

Dipende dal pericolo. Per i testimoni il termine massimo è di sei anni, prorogabile; per i collaboratori la verifica avviene entro un termine tra sei mesi e cinque anni.

Si può uscire dal programma volontariamente?

Sì, la legge prevede la rinuncia espressa alle misure. La Commissione ne tiene conto per revocare o modificare la protezione.

Riferimenti normativi

  • artt. 9, 10, 11, 12, 13, 13-quater, 14, 15 e 16-quater D.L. 15 gennaio 1991, n. 8;
  • L. 13 febbraio 2001, n. 45;
  • artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 16 L. 11 gennaio 2018, n. 6;
  • D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119;
  • D.M. 23 aprile 2004, n. 161.
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