Interessi di mora: cosa sono, quando si applicano e come si calcolano
Gli interessi di mora scattano quando un pagamento arriva in ritardo: ecco i tassi in vigore nel 2026, come si calcolano e cosa cambia per stipendio, affitto e fatture commerciali.
- Gli interessi di mora sono la somma che il debitore deve al creditore per il ritardo nel pagamento di un debito in denaro, come prevede l’art. 1224 del Codice civile.
- Il tasso cambia in base al rapporto: 1,6% annuo tra privati nel 2026, 10,40% nelle transazioni commerciali nel secondo semestre 2026.
- Per lo stipendio arretrato si sommano interessi e rivalutazione monetaria, mentre per l’affitto gli interessi decorrono di regola dalla messa in mora.
Gli interessi di mora (o interessi moratori) sono quelli che il debitore deve pagare quando non salda un’obbligazione pecuniaria, cioè un debito in denaro, entro il termine stabilito.
L’art. 1224, comma 1, c.c. dice che nei debiti di denaro sono dovuti gli interessi legali dal giorno della mora, anche se prima non erano previsti e anche se il creditore non prova alcun danno. Se prima della mora erano già dovuti interessi più alti di quelli legali, gli interessi moratori si applicano nella stessa misura.
Il comma 2 dello stesso articolo consente poi al creditore di chiedere il maggior danno, se riesce a dimostrarlo. Questo risarcimento ulteriore non spetta quando le parti hanno già concordato un tasso di mora nel contratto. Vediamo meglio come funzionano, tra tasso e calcolo, partendo dalla differenza con gli interessi legali e quelli corrispettivi.
Che differenza c’è tra interessi corrispettivi, legali e interessi di mora?
Gli interessi corrispettivi remunerano chi presta denaro: sono, per esempio, gli interessi di un mutuo. L’art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto.
Gli interessi moratori hanno invece una funzione risarcitoria: compensano il creditore per il tempo in cui resta senza il suo denaro. Gli interessi legali, invece, non sono una terza categoria, ma una misura, vale a dire il tasso fissato dalla legge che si applica quando le parti non hanno previsto nulla.
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Quando scattano gli interessi di mora?
Per far partire gli interessi di mora il debitore deve essere in mora. L’art. 1219 c.c. prevede che la mora si produca, di regola, con una intimazione o richiesta scritta di pagamento.
In alcuni casi la mora è automatica e non serve alcuna lettera. Tra questi c’è l’ipotesi in cui il termine è scaduto e la prestazione va eseguita al domicilio del creditore.
Le somme di denaro, secondo l’art. 1182, comma 3, c.c., si pagano proprio al domicilio del creditore: per questo, nei debiti in denaro con una scadenza precisa, gli interessi moratori di solito decorrono dal giorno successivo alla scadenza. Esistono però regole speciali, come quella sugli affitti, che vedremo più avanti.
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Quanto valgono gli interessi di mora nel 2026?
Quando il contratto non prevede nulla, tra privati si applica il tasso legale dell’art. 1284, comma 1, c.c. Il Ministero dell’Economia lo aggiorna ogni anno. Con il decreto MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2025, il tasso è sceso all’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, dal 2% del 2025.
Tra imprese, e tra imprese e Pubblica Amministrazione, vale una disciplina molto più severa: il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che attua le direttive europee contro i ritardi di pagamento. Si applica ai contratti che prevedono la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, e non riguarda i rapporti con i consumatori.
In questo caso, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza messa in mora. Il tasso è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali e il MEF lo comunica ogni sei mesi. Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è del 2,40%: gli interessi di mora commerciali arrivano quindi al 10,40%, contro il 10,15% del primo semestre.
L’art. 6 dello stesso decreto riconosce al creditore anche un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero del credito, oltre agli interessi.
Cosa succede dopo la causa?
C’è una regola che riguarda anche i rapporti tra privati. Secondo l’art. 1284, comma 4, c.c., se le parti non hanno fissato il tasso, dal momento in cui si propone la domanda giudiziale il tasso legale diventa quello delle transazioni commerciali.
In pratica, chi costringe il creditore a fare causa rischia di pagare, per il periodo successivo, gli interessi al 10,40% invece che all’1,6%. La norma ha lo scopo di scoraggiare chi resiste in giudizio solo per guadagnare tempo.
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Come si calcolano gli interessi di mora?
Gli interessi di mora si calcolano in regime di interesse semplice, giorno per giorno. La formula è questa:
interessi = capitale × tasso × giorni di ritardo / 36.500
Se il ritardo attraversa più periodi con tassi diversi, il calcolo va spezzato: ogni tratto di tempo segue il tasso in vigore in quel momento.
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Interessi di mora sullo stipendio non pagato
Lo stipendio arretrato non rientra nelle transazioni commerciali e segue una regola propria, più favorevole al lavoratore. L’art. 429, comma 3, del Codice di procedura civile stabilisce che il giudice, quando condanna al pagamento di crediti di lavoro, riconosce:
- gli interessi nella misura legale;
- la rivalutazione monetaria, cioè il recupero della perdita di valore del denaro dovuta all’inflazione, calcolata con l’indice ISTAT;
- entrambe le voci dal giorno di maturazione del diritto, quindi dalla data in cui lo stipendio andava pagato.
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Interessi di mora sull’affitto pagato in ritardo
Per i canoni di locazione la legge prevede una regola speciale: l’art. 1282, comma 2, c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se l’inquilino paga in ritardo, quindi, il proprietario può chiedere gli interessi legali solo dopo avergli intimato per iscritto il pagamento, per esempio con raccomandata o PEC. Il discorso cambia se il contratto di locazione contiene una clausola che fa decorrere gli interessi dalla scadenza di ogni rata.
Il ritardo nell’affitto ha anche un’altra conseguenza, diversa dagli interessi. Per le locazioni abitative, l’art. 5 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 considera il mancato pagamento del canone oltre 20 giorni dalla scadenza un inadempimento grave, che può portare alla risoluzione del contratto e allo sfratto per morosità.
L’art. 55 della stessa legge consente all’inquilino di sanare la morosità in tribunale, pagando alla prima udienza canoni, oneri accessori, interessi legali e spese. Il giudice può concedere un termine fino a 90 giorni se l’inquilino è in difficoltà.
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Quando si parla di usura?
Anche gli interessi di mora fissati in un contratto hanno un tetto. Con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.
Se il tasso di mora pattuito supera la soglia d’usura, la clausola perde efficacia. Secondo le Sezioni Unite, il debitore non paga più la mora nella misura concordata, ma in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in base all’art. 1224, comma 1, c.c. Questa tutela riguarda soprattutto mutui e finanziamenti.
Il calcolo degli interessi di mora sembra semplice, ma la scelta del tasso giusto, la decorrenza e le eventuali clausole del contratto possono cambiare il risultato. Se aspetti uno stipendio arretrato, un affitto non pagato o il saldo di una fattura, oppure se ti chiedono interessi che ti sembrano eccessivi, un avvocato esperto in recupero crediti può verificare quanto ti spetta davvero e scegliere la strada più rapida per ottenerlo.
Interessi di mora – Domande frequenti
Tra privati si applica il tasso legale dell’1,6%. Nelle transazioni commerciali il tasso è del 10,15% nel primo semestre e del 10,40% nel secondo semestre 2026.
Sì. Il lavoratore privato ha diritto a interessi legali e rivalutazione monetaria sommati; il dipendente pubblico solo all’importo maggiore tra i due.
Quando il tasso di mora fissato nel contratto supera la soglia d’usura, la quale viene fissata ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia.
Riferimenti normativi
- art. 1182 Codice civile;
- art. 1219 Codice civile;
- art. 1224 Codice civile;
- art. 1282 Codice civile;
- art. 1284 Codice civile;
- art. 1815 Codice civile;
- art. 429 Codice di procedura civile;
- artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- artt. 5 e 55 Legge 27 luglio 1978, n. 392;
- art. 22, comma 36, Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- Decreto MEF 10 dicembre 2025.
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