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Fermo preventivo di polizia: come funziona e cosa cambia per i minorenni con il decreto sicurezza 2026

Il fermo preventivo di polizia permette di trattenere fino a 12 ore chi è ritenuto pericoloso, anche senza un reato. Il decreto sicurezza di ottobre 2026 lo estende ai luoghi affollati e ai minorenni: ecco quali sono regole, limiti e garanzie.

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Redazione deQuo
03 Novembre 2026
fermo preventivo di polizia
  • Il fermo preventivo di polizia è l’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia, per massimo 12 ore, di chi è ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico, anche se non ha commesso reati.
  • Il decreto sicurezza di ottobre 2026 (D.L. 190/2026) lo estende dalle manifestazioni ai luoghi con un consistente afflusso di persone,.
  • La misura può riguardare anche i minorenni che hanno più di 14 anni, con avviso ai genitori e controllo della Procura presso il tribunale per i minorenni.

Il fermo preventivo di polizia è una misura di prevenzione: la polizia accompagna una persona in ufficio e la trattiene per il tempo necessario agli accertamenti, senza che sia stato commesso un reato. Con il decreto sicurezza di febbraio 2026, viene esteso durante cortei e manifestazioni pubbliche. Con il D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, il raggio d’azione si allarga a piazze, stazioni e aree della vita notturna e si prevede la sua applicazione anche ai minori che hanno più di 14 anni. Vediamo meglio come funziona l’attuale disciplina normativa.

Cos’è il fermo preventivo di polizia

La misura nota come accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia, è regolata dall’art. 11-bis del D.L. 21 marzo 1978, n. 59: è stata inserita nel D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

Si tratta di una misura amministrativa di polizia, non di un provvedimento penale. Non va confusa con l’arresto o con il fermo di indiziato di delitto dell’art. 384 del Codice di procedura penale, che presuppongono un reato già commesso o in corso. Qui il presupposto è diverso: il pericolo concreto che una persona stia per mettere in atto condotte violente.

In pratica, durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli agenti possono accompagnare in ufficio una persona solo se c’è un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e un fondato motivo di ritenere che la persona metta a rischio il pacifico svolgimento dell’evento.

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Quali sono i requisiti alla base del fermo

Il sospetto delle forze dell’ordine non può essere generico. La legge chiede circostanze specifiche di tempo e di luogo ed elementi di fatto, che possono emergere da:

  • il possesso di armi, oggetti atti a offendere o strumenti indicati dagli artt. 4 e 4-bis della legge n. 110/1975 e dagli artt. 5 e 5-bis della legge n. 152/1975;
  • precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante pubbliche manifestazioni;
  • fatti che risalgono agli ultimi cinque anni.

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Quanto può durare?

Il trattenimento dura il tempo strettamente necessario agli accertamenti e in ogni caso non può superare le 12 ore. La polizia deve dare immediata notizia al pubblico ministero dell’accompagnamento, con l’ora e i motivi.

Il pubblico ministero deve valutare subito la situazione: se ritiene che le condizioni di legge non ci siano, ordina il rilascio. Anche la liberazione della persona, con il relativo orario, va comunicata immediatamente al magistrato.

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Cosa cambia con il decreto sicurezza di ottobre 2026

Il D.L. n. 190/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre e in vigore dal 23 ottobre 2026, aggiunge il comma 3-ter all’art. 11-bis. Il fermo preventivo esce così dal perimetro delle manifestazioni.

Come spiega il comunicato del Consiglio dei ministri n. 193, l’accompagnamento fino a 12 ore vale ora anche per le specifiche operazioni di polizia svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Le operazioni devono servire a prevenire reati che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica.

Anche nei luoghi affollati la polizia deve basarsi su circostanze concrete di tempo e di luogo e su elementi di fatto. Il possesso degli strumenti e degli oggetti già indicati per le manifestazioni resta un indizio rilevante.

Cambia, invece, l’elenco dei precedenti e delle segnalazioni che possono giustificare il trattenimento. Il nuovo comma richiama fatti commessi nei cinque anni precedenti e relativi a:

  • delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, come lesioni, rapine o furti;
  • spaccio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990);
  • il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis c.p.);
  • porto di armi e di oggetti atti a offendere (artt. 4 e 4-bis della legge n. 110/1975).

Su questa base deve esistere un fondato motivo di ritenere che la persona ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.

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Come funziona il fermo preventivo per i minori di 14 anni?

Quando l’accompagnamento riguarda un minorenne, le comunicazioni sul trattenimento e sul rilascio non vanno al pubblico ministero ordinario. Il destinatario è il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cioè l’ufficio specializzato nella giustizia minorile.

La polizia deve inoltre informare senza ritardo i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. A quel punto, i genitori sono invitati a presentarsi in ufficio per prendere in consegna il figlio al momento del rilascio.

La novità più impattante rispetto a prima riguarda la presunzione di impunibilità dei soggetti minorenni: con il nuovo decreto sicurezza di ottobre 2026, per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria (prima il giudice doveva accertarla caso per caso).

Ai minorenni si applica l’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.), cioè l’arresto entro 48 ore sulla base di video e foto. Per chi ha compiuto 16 anni, inoltre, il giudice che dispone una misura cautelare non è più tenuto a considerare

Se tu o tuo figlio siete stati trattenuti negli uffici di polizia, un avvocato penalista o esperto di diritto minorile può verificare se i presupposti di legge erano davvero presenti. Può controllare il rispetto delle 12 ore, la comunicazione al pubblico ministero e l’avviso ai genitori.

Fermo preventivo di polizia – Domande frequenti

Quanto dura il fermo preventivo di polizia?

Il tempo necessario agli accertamenti non supera le 12 ore. Il pubblico ministero può ordinare il rilascio anche prima.

Il fermo preventivo vale anche per i minorenni?

Sì. Per chi ha meno di 18 anni la Procura per i minorenni riceve subito la notizia e i genitori vengono avvisati senza ritardo.

Serve aver commesso un reato per essere fermati?

No. Bastano elementi concreti che facciano ritenere la persona pericolosa, come oggetti atti a offendere o precedenti negli ultimi cinque anni.

Il fermo preventivo finisce sulla fedina penale?

No, non è una condanna né un arresto. Resta però traccia negli atti di polizia e nella comunicazione al pubblico ministero.

Riferimenti normativi

  • art. 13 Costituzione;
  • art. 77 Costituzione;
  • art. 98 Codice penale;
  • art. 420-bis Codice penale;
  • art. 382-bis Codice di procedura penale;
  • art. 384 Codice di procedura penale;
  • art. 11-bis D.L. 21 marzo 1978, n. 59;
  • art. 7 D.L. 24 febbraio 2026, n. 23;
  • artt. 16 e 19 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448;
  • art. 1 D.L. 22 ottobre 2026, n. 190;
  • art. 3 D.L. 22 ottobre 2026, n. 190;
  • art. 7 D.L. 22 ottobre 2026, n. 190;
  • artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
  • artt. 4 e 4-bis L. 18 aprile 1975, n. 110;
  • artt. 5 e 5-bis L. 22 maggio 1975, n. 152.
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