Pirateria marittima: cos’è, cosa dice la legge e cosa rischia chi la commette
Il caso della Global Sumud Flotilla, intercettata in acque internazionali al largo di Creta, riaccende il dibattito sulla pirateria marittima nel diritto internazionale. Cosa si intende esattamente per pirateria? Chi può essere punito e con quali pene?
- La pirateria marittima è definita dall’art. 101 della Convenzione UNCLOS di Montego Bay del 1982 e punita in Italia dall’art. 1135 del Codice della Navigazione, con la reclusione da 10 a 20 anni.
- Perché si configuri pirateria in senso tecnico, l’atto deve avvenire in alto mare, essere commesso da soggetti privati e a fini privati: questo è il punto giuridico più controverso nel caso della Global Sumud Flotilla.
- Le azioni condotte da navi militari statali non rientrano automaticamente nella definizione classica di pirateria, ma possono comunque costituire gravi violazioni del diritto internazionale.
La mattina del 30 aprile 2026, le motovedette della Marina israeliana hanno intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali, a ovest dell’isola di Creta, a circa 960 chilometri da Gaza. Secondo le fonti di ANSA, circa 175 attivisti provenienti da oltre 20 Paesi sono stati fermati e almeno 21 delle 58 imbarcazioni intercettate (il numero potrebbe essere più alto, in realtà).
Tra i fermati, anche decine di cittadini italiani. La Global Sumud Flotilla – missione umanitaria partita per la seconda volta il 26 aprile dalla Sicilia con l’obiettivo di portare aiuti a Gaza – ha immediatamente parlato di pirateria. Ma cosa significa questo termine dal punto di vista giuridico? E quando si configura il reato di pirateria marittima?
Cos’è la pirateria marittima secondo il diritto internazionale
Il riferimento principale è la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall’Italia con la Legge 2 dicembre 1994, n. 689. L’art. 101 UNCLOS definisce la pirateria come “ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati“, rivolto in alto mare contro un’altra nave o contro persone e beni a bordo.
Da questa definizione emergono tre requisiti essenziali che devono coesistere:
- l’atto deve avvenire in alto mare o in zone fuori dalla giurisdizione di qualsiasi Stato;
- deve essere commesso da soggetti privati (non militari statali in servizio);
- deve avere fini privati – tipicamente scopo di rapina o depredazione.
La condizione dei “fini privati” è la clausola più dibattuta dell’intera disposizione: non essendo stata adeguatamente definita nell’art. 101 UNCLOS, i giuristi internazionalisti hanno incontrato diverse difficoltà nella sua interpretazione.
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Come la legge italiana punisce la pirateria?
Nel nostro ordinamento, il reato di pirateria è disciplinato dall’art. 1135 del Codice della Navigazione. Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera che commette atti di depredazione in danno di una nave o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell’equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51442 del 27 dicembre 2023, ha ulteriormente precisato i confini del reato: la definizione di cui all’art. 1135 del Codice della Navigazione si estende alle condotte che implicano atti di depredazione in danno di una nave o del suo carico, inclusi atti di violenza commessi a scopo di depredazione contro persone imbarcate.
Va aggiunto che l’art. 1136 del Codice della Navigazione punisce la nave sospetta di pirateria – quella armata abusivamente e priva di carte di bordo – con la reclusione da cinque a dieci anni per il comandante o l’ufficiale. Non si tratta quindi solo di un crimine già consumato: la legge colpisce anche le condotte preparatorie.
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L’azione di uno Stato può essere pirateria?
Qui si trova il punto più spinoso del caso Flotilla. Non possono qualificarsi atti di pirateria le condotte commesse da un natante militare in danno di altra nave, a meno che non si tratti di una nave militare il cui equipaggio si sia ammutinato e agisca per fini privati.
In altre parole: la definizione classica di pirateria, quella dell’UNCLOS, nasce per colpire soggetti privati – i pirati “tradizionali” – non eserciti nazionali. Quando ad abbordare una nave è una forza militare statale, si esce tecnicamente dall’ambito della pirateria e si entra in quello delle violazioni del diritto internazionale, che è un terreno diverso.
La pirateria è stata qualificata come “crimine a giurisdizione universale” dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU con la risoluzione 1976/2011. Questo significa che qualsiasi Stato ha il diritto – e in teoria il dovere – di perseguire i pirati, ovunque il crimine sia stato commesso. Tuttavia, questo principio si applica ai pirati privati, non alle marine militari. Quello che sappiamo, per certo, è che lo Stato di Israele continua ogni giorno a violare il diritto internazionale.
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Libertà di navigazione in alto mare: cosa dice il diritto internazionale
Il principio della libertà d’alto mare è uno dei cardini del diritto marittimo internazionale, sancito dall’UNCLOS. In alto mare, le navi sono soggette esclusivamente alla giurisdizione dello Stato di cui battono bandiera. Nessun altro Stato – salvo casi specifici previsti dalla Convenzione, come appunto la pirateria, la tratta degli schiavi o il traffico di droga – può fermare, abbordare o sequestrare un’imbarcazione straniera.
Il portavoce della Global Sumud Flotilla ha dichiarato che “Israele non ha giurisdizione in queste acque” e che intercettare o abbordare quelle imbarcazioni equivale a “una detenzione illegale, potenzialmente un rapimento in alto mare”.
La questione centrale è dunque questa: il blocco navale imposto da Israele su Gaza – che Israele ritiene valido e applicabile anche in alto mare – è riconosciuto come legittimo dalla comunità internazionale? Su questo punto, il dibattito tra giuristi è aperto. Il blocco navale è uno strumento legittimo in tempo di guerra, ma la sua estensione a oltre 900 chilometri di distanza dalla costa, in acque del Mediterraneo prive di qualsiasi connessione con il territorio israeliano, è contestata da molti esperti di diritto internazionale.
Cosa ha detto il Governo
Il governo italiano ha condannato il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali al largo delle coste greche, e ha chiesto al governo di Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo.
Secondo le ultime notizie, tra i fermati ci sarebbero almeno 24 cittadini italiani, con la premier Meloni che ha chiesto la liberazione immediata. La vicenda è giunta anche in Parlamento: secondo ANSA, le opposizioni hanno chiesto un’informativa urgente alla premier e ai ministri competenti, definendo l’accaduto “un atto ostile di pirateria internazionale”.
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Pirateria in senso giuridico o politico?
L’uso del termine “pirateria” nel caso Flotilla ha una valenza in parte giuridica e in parte politica. In senso tecnico, la definizione classica di UNCLOS non si applica direttamente alle forze armate di uno Stato, ma questo non vuol dire che l’azione sia lecita: abbordare navi civili in alto mare senza titolo giuridico valido può costituire una grave violazione del diritto internazionale del mare, della libertà di navigazione e potenzialmente del diritto internazionale umanitario.
La distinzione non è solo accademica. Ha conseguenze pratiche: stabilire se si tratta di pirateria in senso stretto, o di un illecito internazionale di natura diversa, determina quali meccanismi di risposta sono attivabili – dalla responsabilità statale davanti alle corti internazionali, alle misure diplomatiche e alle eventuali sanzioni. Su questo, il diritto internazionale ha gli strumenti. Quello che spesso manca è la volontà politica di applicarli.
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