Genocidio: quando si configura e perché si distingue dai crimini contro l’umanità
Cos’è il genocidio, come viene punito a livello internazionale e in Italia, quando si configura, esempi storici e situazione attuale.
- Il genocidio è un crimine internazionale che mira alla distruzione, in tutto o in parte, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
- La sua repressione è di competenza della Corte Penale Internazionale (CPI).
- La Convenzione del 1948 definisce il genocidio e impegna gli Stati a prevenirlo e punirlo.
Winston Churchill, durante una trasmissione radiofonica del 24 agosto 1941, definì lo sterminio di massa degli ebrei da parte dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale come un “crimine senza nome”.
Nel 1944, Raphael Lemkin, un avvocato ebreo polacco, cercò di descrivere le politiche naziste di sterminio sistematico e coniò la parola “genocidio“, unendo il prefisso ghenos, dal greco razza o tribù, al suffisso caedere, dal latino uccidere. Tuttavia, la parola “genocidio” non venne inizialmente riconosciuta come una categoria giuridica autonoma, infatti, il Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, accusò alcune tra le massime autorità naziste di “crimini contro l’umanità”.
Il genocidio è un crimine che segna profondamente l’umanità, proprio perché colpisce l’identità stessa di alcuni popoli e, dunque, colpisce in qualche modo tutti gli esseri umani. Prevenirlo e punirlo è un dovere collettivo, non solo giuridico, ma anche morale. Solo nel 1948 le Nazioni Unite approvarono la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, grazie anche al contributo dello stesso Lemkin.
Qual è la definizione ufficiale di genocidio
La Convenzione citata da una chiara definizione di genocidio, all’art. 2, dove si legge che:
Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
La Convenzione obbliga gli Stati firmatari a prevenire e punire tali atti, riconoscendoli come crimini internazionali.
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Il reato di genocidio nel diritto italiano
In Italia, la Convenzione viene recepita con la legge n. 962 del 1967, che definisce il genocidio all’art.1 con le seguenti parole:
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
È prevista, altresì, l’estradizione, pertanto non si applicano l’ultimo comma dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione.
Il nostro codice penale, con l’articolo 604 bis, inserito in virtù del d.lgs. del 1 marzo 2018 n. 21, introduce il reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, e ai commi successivi vengono inoltre vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all’associazione, sia, in maniera più grave, gli organizzatori e promotori.
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Genocidio e crimini contro l’umanità: cosa cambia?
Genocidio e crimini contro l’umanità sono entrambi crimini internazionali riconosciuti dallo “Statuto di Roma”, che disciplina l’azione della Corte Penale Internazionale.
Per quanto sia il genocidio che i crimini contro l’umanità siano reati internazionali, differiscono tra loro in questi termini:
- la condotta tipica del reato di genocidio consiste in atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale;
- i crimini contro l’umanità comprendono una gamma più ampia di condotte (omicidi, torture, deportazioni, stupro, schiavitù, persecuzioni politiche, ecc.) e non richiedono la volontà di distruggere un gruppo in quanto tale.
Questa distinzione è fondamentale per la qualificazione giuridica delle condotte davanti alla Corte Penale Internazionale.
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Shoah e olocausto: cosa cambia rispetto al genocidio?
L’etimologia della parola olocausto deriva dal greco holokaútōsis (ὁλοκαύτωσις). Il termine è molto antico: lo troviamo già nell’antico testamento perché veniva utilizzato per indicare un particolare sacrificio a Dio in cui l’animale veniva interamente consumato dal fuoco.
Ma i sacrifici alle divinità sono presenti in tutte le antiche religioni, non solo nella Bibbia, e questo sacrificio di olah in ebraico, “innalzamento”, era considerato la forma più elevata di offerta a Dio. Il termine è stato poi utilizzato per indicare il genocidio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale.
Shoah è, invece, un termine ebraico che significa “catastrofe” o “distruzione“, e sembra più appropriato per riferirsi al particolare genocidio consumato contro gli ebrei, perché si trattò di un atto di genocidio, ovvero la distruzione intenzionale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso – quello degli ebrei.
Furono sei milioni gli ebrei sterminati dalla Germania guidata da Hitler, salito al potere nel 1933, motivato da un’ideologia razzista che esaltava la presunta “superiorità ariana”.
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Quali sono i genocidi più famosi riconosciuti?
Il genocidio più famoso è certamente quello perpetrato dalla Germania nazista nel periodo della seconda guerra mondiale contro gli ebrei, ma purtroppo non fu l’unica atrocità. Oggi, a Gaza, assistiamo ogni giorno a una situazione che rientra perfettamente nel concetto di genocidio.
Tra i più noti massacri della storia, invece, ricordiamo anche:
- il genocidio armeno (1915), compiuto dal regime dei Giovani Turchi nell’Impero Ottomano – circa 3 milioni di armeni furono uccisi o deportati;
- i crimini di Mao Zedong in Cina tra il 1949 e il 1975, con campagne come il “Grande Balzo in avanti” e la “Rivoluzione culturale”; si stima che siano morte oltre 48 milioni di persone per fame, esecuzioni o lavori forzati. Nello specifico, Mao Zedong lanciò una campagna di industrializzazione chiamata “Grande Balzo in Avanti”, ma il suo piano delirante, invece di fare avanzare l’industria pesante cinese, facendo uscire il Paese dall’arretratezza dell’epoca, scatenò una carestia violentissima, dovuta all’abbandono delle terre di parte dei contadini;
- il genocidio cambogiano (1975-1979) – il regime dei Khmer rossi di Pol Pot causò la morte di circa 2 milioni di cambogiani, in quello che viene definito un autogenocidio, motivato da ideologie rivoluzionarie estreme;
- il genocidio curdo (1988) – durante il regime di Saddam Hussein, migliaia di curdi iracheni furono sterminati con armi chimiche, nel noto massacro di Halabja, tra cui moltissimi bambini;
- il genocidio in Sudan – negli anni ’80 e ’90, circa 1,9 milioni di cristiani e animisti morirono per fame e violenze a causa del blocco degli aiuti umanitari imposto da Khartum.
Ricordiamo poi che dalle dittature sudamericane (es. Argentina, Cile) alle violenze contro gli indigeni dell’Amazzonia, si stimano oltre un milione di vittime in un secolo. In Ruanda, invece, ci fu la prima condanna per genocidio a livello internazionale. Akayesu fu giudicato colpevole e condannato per genocidio dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (TPIR), nel 1998.
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