Usurpazione di funzioni pubbliche vs rifiuto e omissione di atti d’ufficio

Il reato di rapina è disciplinato dall’articolo 628 del Codice penale, da non confondere con il reato di furto.
Quando si parla di reato di rapina, si può distinguere tra:
Si può anche parlare di tentata rapida, di concorso nel reato di rapina e di rapina aggravata, come la rapina a mano armata.
Vediamo di seguito come viene punito il delitto di rapina e quali sono la prescrizione, la procedibilità, la competenza e gli elementi costitutivi del reato.
L’articolo 628 del Codice penale stabilisce che:
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
Sempre all’articolo 628 c.p. viene stabilita la pena prevista del caso in cui si dovessero verificare delle circostanze aggravanti. In particolare, è prevista la reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti
La rapina è un reato contro il patrimonio, che viene realizzato con violenza o minaccia, e deriva dal reato di furto (art. 624 c.p.), ovvero quello in base al quale Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
La differenza tra il furto e la rapina, che hanno praticamente la stessa formulazione, consiste nell’aggiunta dell’uso della violenza o della minaccia, che nel furto non sono presenti.
La rapina è un reato plurioffensivo in quanto non lede soltanto il patrimonio di chi la subisce, ma anche la sua libertà fisica e morale. Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 28852/2013 si legge infatti che il reato di rapina ha carattere plurioffensivo, sicché oltre al valore del bene sottratto andava considerata la lesione del bene giuridico dell’integrità fisica e morale della persona aggredita.
La rapina è un delitto commesso a titolo di dolo, quindi con volontà e coscienza di sottrarre una cosa mobile al suo possessore. Nel momento in cui il dolo diventa specifico, è possibile distinguere tra:
Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.
La rapina propria è disciplinata dal comma 1 dell’articolo 628 c.p., per il quale la sottrazione della cosa mobile altrui si realizza con violenza o minaccia esercitate nei confronti della vittima e non nei confronti della cosa (in questa ipotesi, si parlerebbe di reato di furto con strappo).
La violenza non deve necessariamente provocare una lesione nella vittima, mentre la minaccia consiste in un atteggiamento che sia in grado di incutere timore. Violenza e minaccia devono mettere chi le subisce nell’impossibilità di prendere liberamente una decisione.
Nell’ipotesi in cui ciò non accadesse e la vittima mantenesse una minima capacità decisionale, si configurerebbe il reato di estorsione (629 c.p.). La rapina propria richiede il dolo specifico. Chi commette una rapina ha la volontà e la coscienza di voler arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale profitto può consistere in un vantaggio di natura patrimoniale, intellettuale o morale.
Leggi anche: “Cos’è l’appropriazione indebita“.
Il reato di estorsione è quello immediatamente successivo al reato di rapina del Codice penale. Disciplinato dall’articolo 629 c.p. prevede che Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente
Nella rapina impropria (disciplinata dal comma 2 dell’articolo 628 c.p.), si sposta il momento in cui avviene la condotta violenta o minacciosa a un momento successivo rispetto a quello in cui viene sottratta la cosa.
Gli elementi costitutivi della rapina impropria sono gli stessi della rapina propria. A cambiare è il dolo specifico, in quanto nella rapina impropria si manifestano non solo la coscienza e volontà di trarre un profitto ingiusto, ma anche l’intenzione di assicurarsi l’impunità o il possesso della cosa.
Il Tribunale di Torino (sentenza n. 90162/2011) mette anche in luce una diversa cornice temporale tra i due reati, specificando che Per la configurazione del reato non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l’uso della violenza o della minaccia, ma è invece necessario e sufficiente che tra le due diverse attività, intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva, e cioè che dette attività si presentino come un’azione unitaria, posta in essere al fine di impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità.
Una parte della giurisprudenza sostiene che non sia necessaria l’avvenuta sottrazione della cosa affinché si configuri il reato di rapina impropria avvenuto con il solo tentativo di sottrarre la cosa.
Il reato di rapina rientra tra i delitti procedibili d’ufficio e prevede l’arresto in flagranza obbligatorio in base quanto previsto dall’articolo 380, secondo comma, lettera f), del codice di procedura penale. Il fermo indiziato di delitto può essere applicato come misura precautelare.
La competenza del reato di rapina è:
Come per tutti i delitti, il tempo di prescrizione del reato di rapina è pari al massimo della pena edittale prevista, più un quarto.
Le circostanze aggravanti del reato di rapina sono descritte all’articolo 628 del Codice penale: clicca sul link per saperne di più.
Gli elementi costitutivi della rapina impropria sono gli stessi della rapina propria: clicca sul link per conoscere cosa cambia.