Ripetibilità dell’assegno di mantenimento: novità giurisprudenziali e limiti
La disciplina dell’assegno di mantenimento per i figli è in continua evoluzione. Il principio della ripetibilità - pur essendo la norma generale - è sottoposto a una rigorosa valutazione delle circostanze economiche e dei bisogni effettivi del minore. Vediamo qual è stata la sua evoluzione negli anni.
- La normativa italiana contempla il principio della ripetibilità dell’assegno di mantenimento per i figli.
- Tale assegno è anche soggetto a eventuale revisione, sospensione o revoca.
- I recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare le pronunce della Cassazione (n. 32914/2022 e n. 3329/2025), e l’Ordinanza n. 10974/2023) e le decisioni dei tribunali di merito, evidenziano la necessità di un bilanciamento tra il principio di certezza del diritto e le esigenze equitative, solidali e consumative del beneficiario.
L’assegno di mantenimento per i figli ha la funzione di garantire il sostentamento e il benessere dei minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti in seguito a separazione o divorzio dei coniugi. Per tali motivi, l’assegno è indisponibile, impignorabile e non compensabile.
Detto ciò, un tema controverso riguarda la ripetibilità dell’assegno di mantenimento e quali siano i presupposti per una eventuale revisione, sospensione o addirittura revoca. In questo articolo analizziamo l’argomento attraverso i recenti orientamenti giurisprudenziali.
L’assegno di mantenimento per i figli può essere modificato?
Tradizionalmente, l’assegno di mantenimento viene concepito come una prestazione periodica, volta a garantire i bisogni quotidiani dei figli. Tale natura “iterativa” è tuttavia soggetta a revisione, in aumento o diminuzione, e di revoca, in presenza di mutamenti sostanziali delle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli.
La revisione o revoca può avvenire:
- su accordo dei genitori,
- o all’esito di una procedura giudiziale.
La legge ammette il diritto di chiedere la modifica o cessazione del mantenimento in ogni tempo.
Il codice civile all’art. 337 quinques dispone infatti che:
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
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L’assegno di mantenimento è ripetibile?
Il tema in esame pone la questione del diritto dell’obbligato a ripetere le maggiori somme versate se il Tribunale modifica l’entità dell’assegno di mantenimento.
Rilevante, in tal senso, è la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 32914/202, la quale ha chiarito che sussiste la ripetibilità dell’assegno versato al coniuge o all’ex compagno solo se si accerti la completa insussistenza, sin dall’origine, dei presupposti per il mantenimento. In caso di una semplice rivalutazione al ribasso per mutamenti delle condizioni, invece, non sussiste il diritto alla restituzione delle somme già versate.
Dunque, il diritto di ripetere le maggiori somme corrisposte va escluso:
- nel caso in cui il Tribunale abbia effettuato una rivalutazione, con effetto retroattivo, delle condizioni economiche del soggetto obbligato;
- oppure se l’assegno stabilito in sede presidenziale sia stato meramente ridotto.
Senza alcun dubbio, non sussiste il diritto alla ripetizione se l’assegno anteriormente stabilito non superava la misura necessaria a garantire il soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita, valutate secondo un criterio di normalità“, al punto che le somme di denaro già erogate possano ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutte consumate, nel periodo per il quale era stata prevista la loro corresponsione.
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Cosa dice la pronuncia delle Sezioni Unite n. 32914/2022
Nella pronuncia della Cassazione richiamata, si legge che:
- a) opera la “condictio indebiti”, cioè la piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, se è presente una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, a condizione che si accerti fin da subito l’insussistenza dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;
- b) non opera la “condictio indebiti”, quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si rivalutano le sole “condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se si effettua una semplice rimodulazione al ribasso – ma le somme di denaro devono avere entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio in base al quale tali somme siano state consumate dal soggetto richiedente in condizioni di accertata debolezza economica.
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Assegno di mantenimento tra revisione e restituzione
Negli ultimi anni, alcune pronunce hanno evidenziato aspetti innovativi e di maggiore concretezza nella valutazione dei presupposti per la revisione o la sospensione dell’assegno di mantenimento.
Le sentenze più recenti indicano che l’effetto retroattivo delle modifiche al mantenimento si applica in misura limitata, operando generalmente “dal momento della domanda” di revisione e non retroattivamente fino al momento in cui le somme sono state versate, in considerazione della funzione consumativa dell’assegno.
La restituzione delle somme non dovute, per la cosiddetta “ripetibilità dell’indebito“, trova una sua eccezione quando si dimostra che le somme corrisposte sono state effettivamente impiegate per soddisfare le esigenze alimentari del figlio.
In tal senso, la Cassazione ha precisato che il diritto alla restituzione non spetta se gli importi già corrisposti hanno svolto la funzione per cui erano stati erogati, in linea con i principi di impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari.
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Restituzione somme assegno di mantenimento figli: ultime sentenze
Un contributo significativo è rappresentato dall’Ordinanza n. 10974/2023, con cui la Cassazione ha precisato che, in presenza di una modifica giudiziale che riduca l’assegno per il mantenimento dei figli, il diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso non si applica se tali somme hanno avuto una concreta funzione alimentare e sono state consumate per far fronte ai bisogni quotidiani del minore.
Riguardo ai figli maggiorenni non autosufficienti, recentemente, la Cassazione (ordinanza n. 3329/2025) ha chiarito che l’obbligo di mantenimento non può essere adempiuto mediante modalità alternative (come l’ospitalità in casa), ma va garantito mediante il versamento di un assegno periodico, il cui ammontare si basa sulle condizioni economiche del genitore e sul tenore di vita precedentemente goduto
Rilevante per il tema trattato anche l’orientamento dei tribunali di primo grado, che continuano a confermare che la revisione dell’assegno si fonda su una valutazione “in concreto” delle circostanze. Per esempio, la sentenza n. 8962/2022 del Tribunale di Napoli ha evidenziato come, in caso di riduzione dell’assegno di mantenimento per il figlio, il diritto alla restituzione delle somme versate sia escluso se le prestazioni hanno avuto effettiva natura alimentare.
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