Notifiche in proprio degli avvocati: le novità previste con la riforma Cartabia
Ecco nel dettaglio le novità sulla notifica degli atti giudiziari in proprio da parte degli avvocati introdotte con la riforma Cartabia in vigore dal 30 giugno 2023.
- Le notifiche in proprio degli avvocati possono essere effettuate sia in formato digitale (PEC), sia in formato cartaceo (a mezzo posta), rispettando le regole previste dalla legge.
- L’avvocato notifica gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo PEC quando il destinatario è un professionista o un’ impresa.
- La notifica cartacea può essere esercitata solo se l’avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata.
Notificare atti giudiziari direttamente, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario, è l’obiettivo della cosiddetta notifica in proprio degli avvocati. Si tratta di uno strumento previsto dall’ordinamento italiano che trova disciplina all’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, la quale regola l’autorizzazione e le modalità operative per le notifiche in proprio.
La legge, in particolare, ha attribuito agli avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario. Si tratta di una facoltà concessa all’avvocato, non essendoci l’obbligo di notificare in proprio tutti gli atti. Quando lo ritiene utile o necessario, difatti, l’avvocato può sempre avvalersi dell’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario.
Di recente, la legge n. 53/94 è stata modificata dal decreto legislativo n. 149 del 2022, la c.d. “Riforma Cartabia”, entrata in vigore il 30 giugno 2023. Questa riforma fa parte delle modifiche complessive al processo civile introdotte per migliorare efficienza e digitalizzazione. Vediamo in che modo.
Perfezionamento notifica
La prima modifica introdotta è relativa all’articolo 3-bis, comma 3, della legge 53/94 e riguarda il momento in cui si perfeziona la notifica, la quale:
- per il soggetto notificante, avviene nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione;
- per il destinatario, quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Il perfezionamento della notifica in proprio degli avvocati prevede che “in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221″.
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Obbligo di notifica PEC
La riforma ha previsto i due casi ad hoc in cui l’obbligo di notifica debba avvenire via PEC e cosa fare quando questa notifica non vada a buon fine perché la casella di posta è piena, oppure in presenza di un malfunzionamento.
Il nuovo articolo 3 ter comma 1 della L. 53/94 prevede l’obbligo per l’avvocato di effettuare la notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali in due casi, ossia quando il destinatario:
- ha un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (per esempio, professionisti, imprese);
- ha volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell’INAD, ossia l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
In altre parole, la riforma Cartabia ha previsto che l’avvocato debba notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo PEC quando il destinatario è un soggetto obbligato dalla legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, ovvero quando, pur non essendo obbligato, abbia esercitato la facoltà di eleggere “domicilio digitale” (presso l’INAD.
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Notifica PEC non andata a buon fine
L’art. 3 ter commi 2 e 3 della L. 53/94 fornisce istruzioni qualora la notifica via PEC non andasse a buon fine. In sostanza, si prevede che, se la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario, o comunque non desse esito positivo, l’avvocato deve eseguirla, a spese del richiedente, nell’area web riservata prevista dall’art. 359 del Codice della crisi e dell’insolvenza.
In tal caso, l’avvocato deve anche dichiarare la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento e la notifica si considera eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l’inserimento è stato eseguito.
Qualora invece il destinatario fosse una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle Imprese e avesse eletto il domicilio digitale, l’avvocato deve notificare l’atto con le modalità ordinarie.
Inoltre, se, la causa della mancata notifica non è imputabile al destinatario, per esempio in caso di malfunzionamento della casella di posta, la notifica potrà eseguirsi anche in tal caso con le modalità ordinarie.
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Notifica in modalità cartacea
La notifica in proprio dell’avvocato è effettuata in modalità cartacea, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia un altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
Così prevede l’articolo 4 della L. 53/94, ove il nuovo comma 2 specifica che la notifica cartacea, mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, può essere esercitata, per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, solo se l’avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nell’area web prevista dall’art. 359 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario anche se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tale ipotesi, l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.
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Notifiche in proprio avvocati – Domande frequenti
L’avvocato non può notificare in proprio atti di citazioni in materia penale, nonché atti processuali che richiedono particolari modalità di notificazione previste dalla legge, come atti indirizzati a soggetti non identificabili o irreperibili, che necessitano di pubblicazione o altre forme sostitutive.
L’avvocato può notificare via PEC atti giudiziari e stragiudiziali del processo civile, amministrativo e tributario (es. citazioni, ricorsi, comparse, memorie), provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze, decreti), che devono essere notificati per il decorso dei termini processuali, nonché atti di costituzione in mora. La notifica via PEC è possibile però solo se il destinatario ha un indirizzo PEC valido.
L’avvocato può notificare in proprio se è abilitato a norma della legge n. 53/1994 e quando il destinatario ha un indirizzo PEC registrato in un elenco pubblico obbligatorio (es. ReGIndE, INI-PEC, Registro Imprese).
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