Come segnalare l’irreperibilità di una persona
Cosa succede, in un processo penale, nel caso in cui l'imputato dovesse essere irreperibile? In quali casi si applica la sospensione del processo? Vediamo come stanno le cose, alla luce delle novità della riforma Cartabia.
- L’irreperibilità nell’ambito di un procedimento penale indica la condizione nella quale non è possibile rintracciare l’imputato di un processo.
- Ha, in genere, come conseguenza l’allungamento dei tempi processuali, anche se la Riforma Cartabia è intervenuta per ovviare al problema della sospensione del processo.
- In caso di irreperibilità di una data persona, è possibile richiederne la cancellazione dall’anagrafica del Comune dove si trovava la sua ultima residenza.
Un soggetto viene considerato irreperibile nel momento in cui non lo si riesce più a rintracciare presso il suo indirizzo abituale per almeno un anno. Di questa persona si sono praticamente perse le tracce.
Potrebbe quindi essersi trasferito in un altro Comune o all’estero. L’unica cosa certa è che non c’è la possibilità di stabilire la sua reale dimora tramite gli accertamenti anagrafici.
Nell’ipotesi in cui il soggetto dovesse essere imputato, il giudice o il pubblico ministero avranno l’obbligo di effettuare nuove ricerche al fine di individuare dove si trovi. Se non dovessero riuscirci, allora dovrebbero emettere il cosiddetto decreto di irreperibilità.
Vediamo di seguito di cosa si tratta e come funziona invece la procedura per segnalare all’anagrafe l’irreperibilità di una data persona, quindi come procedere con la sua cancellazione anagrafica.
Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità
L’art. 159 del Codice di procedura penale dispone che, nei casi in cui non sia possibile notificare all’imputato non detenuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161, debbano essere effettuate nuove ricerche.
In particolare, l’imputato dovrà essere cercato nel luogo:
- di nascita;
- dell’ultima residenza anagrafica;
- dell’ultima dimora;
- in cui esercita abitualmente la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale.
Se le ricerche dovessero avere esito negativo, allora l’autorità giudiziaria dovrà emettere il decreto di irreperibilità. Tale decreto prevede la nomina di un difensore dell’imputato, al quale saranno consegnate le notificazioni.
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Decreto di irreperibilità: efficacia
L’efficacia del decreto di irreperibilità (art. 10 cpp) termina:
- con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- oppure, in assenza della prima, con la chiusura delle indagini preliminari.
La pronuncia delle sentenza di primo grado comporta invece la perdita di efficacia del decreto di irreperibilità emesso:
- dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare;
- da giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio.
L’efficacia del decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e dal quello di rinvio cessa invece con la pronuncia delle sentenza.
Un caso in cui, invece, il decreto di irreperibilità è nullo è quello in cui le ricerche nei confronti dell’imputato precedenti la sua emissione siano state incomplete.
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Decreto irreperibilità e sospensione del processo
La legge n. 67/2014 ha introdotto nel codice di procedura penale la sospensione del processo in caso di irreperibilità. In particolare, sono state previste due diverse situazioni.
La prima è quella in cui l’imputato non sia presente al processo, ma si abbia la prova che sia a conoscenza del suo svolgimento, quindi che la sua assenza sia il frutto di una libera scelta. In questo caso, il processo si svolge in assenza dell’imputato.
La seconda è la condizione in cui si verifica la sospensione del processo perché l’imputato risulta irreperibile, quindi non ha ricevuto la notificazione relativa al procedimento. La sospensione dura fino a quando le ricerche dell’imputato non abbiano esito positivo o si abbia la prova certa ch’egli sia venuto a conoscenza dell’esistenza del processo.
La sospensione del processo, che ha durata pari a 1 anno e può essere disposta diverse volte, comunque, non comporta l’interruzione delle attività processuali. Su richiesta di parte, infatti, si può proseguire, durante il periodo di ricerca dell’imputato irreperibile, con l’acquisizione delle prove non rinviabili e quelle che potrebbero portare al proscioglimento dell’imputato.
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Cosa cambia con la Riforma Cartabia
Oltre all’eliminazione della disciplina della contumacia nel processo penale, la Riforma Cartabia ha previsto anche la cancellazione della sospensione del processo nei confronti dell’imputato irreperibile. Quanto detto nel precedente paragrafo è stato dunque modificato.
Nel caso in cui il processo non possa svolgersi legittimamente in assenza dell’imputato, come nel caso in cui quest’ultimo abbia ricevuto la notifica a mani, quindi sia certamente a conoscenza dell’esistenza di un processo a suo carico, ma abbia scelto di non presentarsi, il giudice dovrà emettere una sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza da parte dell’imputato.
Tale sentenza potrà comunque eventualmente essere revocata nel caso in cui:
- l’imputato venga infine rintracciato (perché nel frattempo le ricerche nei suoi confronti continueranno): in questo caso, il procedimento sarà riavviato;
- non siano scaduti i termini di prescrizione, che sono doppi rispetto a quelli di prescrizione del reato.
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Cancellazione anagrafica per irreperibilità
Nel momento in cui una persona risulta irreperibile a seguito di accertamenti ripetuti nel tempo presso il suo indirizzo di residenza, è possibile procedere con la sua cancellazione dai registri anagrafici del Comune di residenza.
L’istanza, che dovrà essere motivata, può avvenire d’ufficio, per esempio da parte di Questura o Carabinieri a seguito di indagini, oppure su segnalazione da parte di altri soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante, quali:
- il proprietario dell’abitazione in cui il soggetto irreperibile era in affitto;
- un altro ufficio comunale
- un’altra Pubblica Amministrazione
- un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
- un privato cittadino.
Effetti della cancellazione per irreperibilità
La persona che viene cancellata dai registri anagrafici della popolazione residente a causa della sua condizione di irreperibilità perde:
- il diritto di voto;
- la possibilità di richiedere un documento di identità o certificazioni anagrafiche;
- il diritto all’assistenza sanitaria.
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Irreperibilità – Domande frequenti
La cancellazione anagrafica per irreperibilità ha diverse conseguenze, come per esempio la perdita del diritto di voto.
La cancellazione per irreperibilità dall’anagrafe del Comune di residenza può essere avviata d’ufficio o su segnalazione da parte di un qualsiasi soggetto che abbia un interesse giuridico.
Una persona irreperibile viene cancellata dall’ANPR, Anagrafe nazionale della popolazione residente, perdendo tutti i diritti, come per esempio quello di richiedere un documento di riconoscimento.
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