Separazione dei beni e divorzio con figli: cosa cambia se sono minorenni o maggiorenni?
Con la separazione dei beni, il divorzio con figli segue regole diverse dalla comunione legale: ecco chi tiene la casa, cosa succede ai risparmi e come cambiano le tutele se i figli sono minorenni o maggiorenni.
- La separazione dei beni nel divorzio con figli lascia a ciascun coniuge i beni intestati a lui, mentre quelli cointestati si dividono come in qualunque comproprietà.
- La casa familiare può essere assegnata al genitore che vive con i figli, anche se l’immobile appartiene solo all’altro.
- Per i figli maggiorenni, mantenimento e diritto alla casa durano fino all’indipendenza economica, nei limiti del principio di autoresponsabilità.
La separazione dei beni in caso di divorzio con figli produce effetti molto diversi dalla comunione legale, anche se i diritti dei figli restano gli stessi. Con la separazione dei beni (art. 215 del Codice civile) ogni coniuge è proprietario solo di ciò che intesta a sé, mentre con la comunione gli acquisti fatti durante il matrimonio appartengono a entrambi. Vediamo se questo regime patrimoniale ha conseguenze al momento del divorzio.
Come funziona la divisione dei beni in regime di separazione?
Casa, auto, conti, investimenti e quote societarie intestati a un coniuge restano suoi anche dopo il divorzio. La differenza con la comunione emerge con un esempio concreto: l’appartamento comprato dal marito a proprio nome dopo le nozze, in comunione legale, appartiene per metà alla moglie; in separazione dei beni appartiene solo al marito.
La proprietà, però, non decide da sola chi abita la casa: se quell’immobile è la casa familiare e ci sono figli, il giudice può assegnarne il godimento all’altro genitore.
Anche in separazione dei beni, però, i coniugi possono acquistare insieme. Gli immobili e i conti cointestati appartengono a entrambi per le rispettive quote e si dividono con un accordo o, in mancanza, con un giudizio di divisione, che ciascun comproprietario può sempre chiedere (art. 1111 c.c.).
Per i beni di cui non è chiaro il proprietario vale l’art. 219 c.c.: ciascun coniuge può dimostrare con ogni mezzo la proprietà esclusiva. Se nessuno ci riesce, il bene è di proprietà indivisa per pari quota.
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Cosa succede a risparmi, redditi e debiti
In comunione legale, gli stipendi e i frutti dei beni personali non consumati al momento dello scioglimento diventano comuni: è la cosiddetta comunione de residuo (art. 177 c.c.). In separazione dei beni questo meccanismo non esiste e il coniuge che ha risparmiato sul proprio conto conserva l’intero importo.
Lo stesso vale per i debiti: ciascuno risponde solo dei propri. Il mutuo cointestato fa eccezione, perché il contratto con la banca resta in vigore dopo il divorzio e i condebitori sono tenuti in solido (art. 1294 c.c.), qualunque sia il genitore che continua ad abitare la casa.
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A chi va la casa familiare?
L’art. 337-sexies c.c., che vale anche nel divorzio, attribuisce il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’assegnazione non trasferisce la proprietà: concede solo il diritto di abitarla, per garantire ai figli la continuità del loro ambiente di vita.
Se la casa di proprietà è esclusiva di un genitore, quindi, anche in caso di separazione dei beni il giudice può assegnare la casa al genitore non proprietario, se i figli vivono in prevalenza con lui. In questo caso il proprietario conserva l’immobile ma non può abitarlo né disporne liberamente finché dura l’assegnazione.
Se la casa è cointestata, invece, appartiene a entrambi. L’assegnazione al genitore collocatario non impedisce la divisione, ma il diritto di abitazione resta opponibile a chiunque acquisti il bene.
Il genitore che vive nella casa con i figli, in questo caso, abita un immobile di cui è anche proprietario per metà. Con la separazione dei beni e la casa intestata all’altro, invece, la sua posizione dipende solo dall’assegnazione e dura quanto dura l’esigenza dei figli.
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Cosa cambia se i figli sono minorenni?
Con figli minorenni, la regola è l’affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.): entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e prendono insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli. Il giudice stabilisce anche presso quale genitore i figli hanno il collocamento prevalente.
Da questa scelta dipendono le principali conseguenze economiche: il genitore collocatario ottiene di norma la casa familiare e riceve dall’altro l’assegno di mantenimento, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive).
I genitori possono definire tutto con un accordo, anche tramite negoziazione assistita dagli avvocati. In presenza di figli minorenni, però, l’accordo deve ottenere l’autorizzazione del pubblico ministero, che verifica se risponde al loro interesse (art. 6 D.L. 132/2014).
Per i figli maggiorenni con handicap grave, l’art. 337-septies, comma 2, c.c. stabilisce che a loro si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minori, anche per quanto riguarda casa e mantenimento.
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Cosa succede se i figli sono maggiorenni
Il compimento dei 18 anni non fa cessare automaticamente gli obblighi dei genitori, ma cambiano però le regole sul mantenimento, sulla casa e sul destinatario dell’assegno. L’art. 337-septies c.c. consente al giudice di disporre un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente – versato direttamente al figlio, salvo diversa decisione del giudice.
La casa può restare al genitore che convive con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente. La convivenza deve essere stabile, anche se allontanamenti brevi e sporadici non la interrompono. Quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica o va a vivere altrove, il presupposto dell’assegnazione viene meno e il proprietario può chiedere la revoca.
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Assegno divorzile e separazione dei beni
L’assegno divorzile riguarda l’ex coniuge e non i figli, ma nella separazione dei beni assume un peso particolare. Il patrimonio costruito durante il matrimonio resta infatti a chi lo ha intestato, anche quando l’altro coniuge ha contribuito con il lavoro domestico o la cura dei figli.
L’assegno ha funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Il giudice valuta quindi anche il contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro, secondo i criteri dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970. Su accordo delle parti, l’assegno può essere corrisposto in un’unica soluzione (art. 5, comma 8, L. 898/1970), anche con il trasferimento di un immobile.
Perché il regime patrimoniale non cambia i diritti dei figli?
La scelta tra comunione e separazione dei beni riguarda solo i rapporti economici tra i coniugi. I diritti dei figli restano identici in entrambi i casi: i genitori devono mantenerli in proporzione alle rispettive risorse e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (art. 316-bis c.c.).
Nel divorzio, il giudice fissa il contributo al mantenimento in base all’art. 337-ter c.c., che indica i criteri da considerare, vale a dire:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In un regime di separazione dei beni capita spesso che un coniuge abbia un patrimonio molto più consistente dell’altro: quel patrimonio entra nella valutazione delle risorse economiche, anche se resta interamente di sua proprietà.
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Ogni famiglia ha una storia patrimoniale diversa: immobili cointestati, case intestate a un solo coniuge, figli di età differenti, redditi molto distanti. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può aiutarti a valutare la tua situazione e a costruire un accordo equilibrato al fine di tutelare l’interesse dei tuoi figli davanti al giudice.
Divorzio e regime di separazione dei beni – Domande frequenti
Sì. Il giudice può assegnare il godimento della casa al genitore con cui vivono i figli, anche se non è proprietario (art. 337-sexies c.c.).
No. L’assegno dipende dalle condizioni economiche e dal contributo dato alla famiglia, non dal regime patrimoniale scelto (Cass. SU n. 18287/2018).
Se smette di abitarci stabilmente, se convive con un nuovo partner, se si risposa o se i figli diventano autosufficienti e vanno a vivere altrove.
Riferimenti normativi
- art. 162 c.c.;
- art. 191 c.c.;
- art. 215 c.c.;
- art. 217 c.c.;
- art. 219 c.c.;
- art. 316-bis c.c.;
- art. 337-ter c.c.;
- art. 337-sexies c.c.;
- art. 337-septies c.c.;
- art. 1111 c.c.;
- art. 2643 c.c.;
- art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898;
- art. 6 L. 1° dicembre 1970, n. 898;
- art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74;
- art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
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