Assegno divorzile: cos’è, presupposti, quando è dovuto, novità
Quando si divorzia, a quanto ammonta l'assegno di divorzio per la moglie? Quali sono i presupposti per l'assegno divorzile? Ecco tutto quello che c'è da sapere su come funziona, come si calcola e quando spetta.
- L’assegno di divorzio è diverso dall’assegno di mantenimento, che viene stabilito con la separazione personale dei coniugi.
- Possono verificarsi situazioni in cui uno dei due coniugi può chiedere la revoca o la revisione dell’assegno.
- L’assegno di divorzio può essere corrisposto anche una tantum, ovvero in un’unica soluzione, anziché periodicamente.
L’assegno divorzile è una misura economica prevista dalla Legge sul divorzio (L. 898/1970), disciplinata principalmente dall’art. 5, comma 6, e si configura come un obbligo che il Tribunale può disporre a carico di un coniuge nei confronti dell’altro, quando quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
L’assegno di divorzio ha quindi lo scopo di garantire al coniuge più debole economicamente un sostegno per assicurare un livello di vita dignitoso, tenendo conto del contributo fornito durante il matrimonio e delle condizioni post-divorzio.
In caso di separazione con addebito, l’assegno divorzile può spettare, se il coniuge addebitato si trova in difficoltà economica e sussistono le altre condizioni previste dalla legge. Dopo la separazione consensuale, invece, l’assegno divorzile sarà valutato indipendentemente dagli accordi presi nella separazione, in base alla situazione economica e ai contributi dati durante il matrimonio.
Quali sono le caratteristiche di questa misura economica? Analizziamole nel dettaglio, partendo delle modifiche più recenti da parte della giurisprudenza.
- Assegno di divorzio: ultime sentenze
- Assegno divorzile: quali sono i presupposti?
- Quanto dura l’assegno di divorzio
- Quando cessa l’assegno divorzile
- Assegno divorzile: importo
- Revisione assegno di divorzio: quando scatta
- Assegno divorzile: quando non è dovuto
- Assegno divorzile e assegno di mantenimento: differenza
Assegno di divorzio: ultime sentenze
I due momenti fondamentali che hanno ridefinito la disciplina dell’assegno divorzile sono, in primis, la sentenza della Suprema Corte n. 11504 del 2017, conosciuta come sentenza Grilli, la quale ha superato il criterio del tenore di vita per il riconoscimento dell’assegno. In altre parole, la sentenza ha stabilito che, se il richiedente ha autosufficienza economica cade la pretesa dell’assegno.
Successivamente, a rappresentare un importante punto di svolta nell’interpretazione dell’assegno divorzile è stata la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha superato la visione restrittiva espressa nella precedente sentenza Grilli (2017). La pronuncia del 2018 ha ridefinito il ruolo dell’assegno divorzile, sottolineando l’importanza di bilanciare l’autosufficienza economica del richiedente con i criteri della solidarietà post-coniugale.
In sostanza, la Corte ha stabilito che, quando si deve decidere l’ammontare dell’assegno divorzile, occorre prendere in considerazione il contributo dato dal coniuge cosiddetto più debole durante il matrimonio in funzione compensativa e non solo assistenziale.
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Assegno divorzile: quali sono i presupposti?
L’erogazione dell’assegno divorzile avviene se sussistono una serie di presupposti per il riconoscimento, ovvero:
- inadeguatezza dei mezzi economici: il coniuge richiedente deve dimostrare che non ha mezzi sufficienti o non può procurarseli per cause oggettive;
- condizioni economiche di entrambi i coniugi;
- ragioni che hanno portato al divorzio;
- contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla famiglia e al patrimonio comune o individuale;
- durata del matrimonio.
L’assegno divorzile non si basa più solo sull’accertamento della mancanza di mezzi adeguati del richiedente, ma richiede un’analisi complessiva del rapporto matrimoniale.
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Quanto dura l’assegno di divorzio
In linea generale, l’assegno divorzile è a tempo indeterminato, cioè viene corrisposto fino a quando non intervengano eventi che ne determinino la cessazione.
Tra questi, ci sono:
- il nuovo matrimonio del beneficiario;
- il raggiungimento dell’autosufficienza economica;
- la morte di uno dei coniugi.
Tuttavia, occorre sempre valutare caso per caso, e il giudice può stabilire una revisione o cessazione dell’assegno se cambiano le condizioni economiche o personali delle parti.
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Cos’è l’assegno divorzile una tantum?
Il comma 8 dell’art. 5 L. 898/1970 introduce la possibilità di liquidare l’assegno divorzile mediante una soluzione una tantum, ossia pagamento in un’unica soluzione, invece della corresponsione periodica. L’adozione della soluzione una tantum, però, richiede un accordo tra i coniugi, che deve essere sottoposto al giudizio di equità del Tribunale, che verifica se la somma pattuita risulti adeguata rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e alle finalità dell’assegno divorzile.
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Quando cessa l’assegno divorzile
L’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile cessa in alcune situazioni specifiche, come già specificato. Per esempio, nel caso di nuovo matrimonio del beneficiario. Ai sensi del comma 9 dell’art. 5 L. 898/70, il diritto all’assegno divorzile decade automaticamente se il coniuge beneficiario contrae un nuovo matrimonio. Se poi il coniuge beneficiario diventa autosufficiente economicamente, il Tribunale può revocare o modificare l’assegno.
Infine, la morte del coniuge obbligato fa cessare l’obbligo di pagamento. Tuttavia, ci sono implicazioni importanti relative alla pensione di reversibilità. In particolare, in tal caso, se l’assegno divorzile era ancora in corso al momento della morte, il coniuge beneficiario può avere diritto alla pensione di reversibilità o a una quota di essa. Se, invece, l’assegno divorzile era stato liquidato in una tantum, il beneficiario non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Anche una convivenza “more uxorio”, assimilabile per stabilità e durata a un matrimonio, può comportare la cessazione dell’assegno. La giurisprudenza richiede che la convivenza fornisca al beneficiario un sostegno economico sufficiente (Cass. Civ., Sent. n. 32198/2021).
Altre sentenze hanno stabilito che, se il beneficiario, pur avendo opportunità lavorative compatibili con la sua condizione e capacità, rifiuta ingiustificatamente di impiegarsi, il giudice potrebbe ridurre o revocare l’assegno. Questa condotta è considerata incompatibile con il principio di solidarietà post-coniugale.
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Assegno divorzile: importo
A quanto ammonta l’assegno di divorzio? Il calcolo dell’importo dell’assegno divorzile viene effettuato in base alla condizione patrimoniale dei due coniugi. Non esiste una regola univoca da applicare per calcolare l’assegno divorzile, visto che la legge stabilisce che solo il Giudice può deciderne l’entità.
Possono verificarsi anche altre condizioni inaspettate, le quali possono portare alla riduzione dell’assegno divorzile, come per esempio quella in cui si verifica una riduzione sostanziale del reddito della persona che sta pagando l’assegno.
Se il lavoratore viene messo in cassa integrazione e non riceve per un determinato periodo di tempo la sua consueta retribuzione, si verifica un fatto nuovo, ovvero un giustificato motivo che può portare all’abbassamento dell’assegno di divorzio.
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Come si richiede l’assegno di divorzio
Per poter ricevere l’assegno divorzile, il coniuge richiedente deve effettuare espressa domanda in sede di divorzio giudiziale. In tal caso, occorre provare la sussistenza di tutti quei presupposti indicati in precedenza.
Se hai bisogno di chiedere l’assegno divorzile, ti consigliamo di rivolgerti ad un avvocato specializzato in diritto di famiglia che possa garantire il rispetto dei tuoi diritti.
Revisione assegno di divorzio: quando scatta
L’articolo 9 della Legge 898/1970 prevede la possibilità di richiedere una revisione dell’assegno divorzile quando emergano valide circostanze. La revisione dell’assegno può avvenire nel caso in cui “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La procedura di revisione permette di:
- modificare l’importo dell’assegno;
- sopprimerlo del tutto;
- chiederne la ricezione, nel caso in cui non fosse stata ancora richiesta o fosse stata rifiutata in precedenza.
Se devi chiedere la revisione dell’assegno divorzile ti consigliamo di rivolgerti ad un avvocato specializzato.
Assegno divorzile: quando non è dovuto
L’assegno divorzile non è dovuto quando il coniuge richiedente ha mezzi economici adeguati per mantenere un tenore di vita dignitoso e autonomo.
Inoltre, l’assegno non è dovuto neanche se il matrimonio è stato di breve durata e non ha comportato un contributo significativo di uno dei coniugi al patrimonio comune o personale dell’altro, specie in assenza di figli o vincoli di solidarietà post-coniugale.
L’assegno può essere negato se il coniuge richiedente ha avuto una condotta che ha gravemente violato i doveri coniugali – per esempio, abbandono della famiglia o comportamenti lesivi verso l’altro coniuge).
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Assegno divorzile e assegno di mantenimento: differenza
L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile sono due istituti distinti. Il primo viene stabilito durante la separazione personale dei coniugi, quindi in un contesto in cui il matrimonio non è ancora sciolto. L’obbligo di versare l’assegno termina con il divorzio o in caso di riconciliazione tra i coniugi.
L’assegno divorzile, invece, viene stabilito a seguito della sentenza di divorzio, quando il matrimonio è definitivamente sciolto e spetta solo se il coniuge richiedente non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. È inoltre possibile ottenere l’assegno divorzile anche se non si percepiva l’assegno di mantenimento durante la separazione.
Per approfondire, leggi la nostra guida Assegno divorzile e assegno di mantenimento: quali sono le differenze
Assegno divorzile – Domande frequenti
L’assegno divorzile non è una forma di sostegno incondizionata e permanente. La sua durata indefinita può essere interrotta o modificata in presenza di elementi concreti che ne giustificano la cessazione o la revisione, nel rispetto dei principi di solidarietà ed equità tra gli ex coniugi.
Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità del proprio ex coniuge defunto, a determinate condizioni stabilite dalla legge (art. 9 Legge 898/1970).
Sì, il coniuge avente diritto può rinunciare all’assegno divorzile, sia durante le trattative per il divorzio, sia in un momento successivo.
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