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Separazione coppia di fatto con figli: come sono regolati il mantenimento e l’affidamento

Cosa prevede la legge nel caso di separazione di una coppia di fatto? Quali sono i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio in caso di separazione? E quali sono le procedure da seguire per regolare l'affidamento e il mantenimento? Vediamolo insieme.

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  • La separazione della coppia di fatto con figli pone di fronte a domande riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli minorenni e non.
  • I genitori possono scegliere tra negoziazione assistita, ricorso congiunto o ricorso giudiziale davanti al tribunale ordinario del luogo in cui vive il figlio.
  • La regola resta l’affidamento condiviso, mentre l’assegno di mantenimento si calcola sui parametri dell’art. 337-ter c.c. e la casa segue l’interesse dei figli.

La separazione di una coppia di fatto con figli è un passaggio che riguarda una platea sempre più ampia. Secondo l’Istat, nel 2025 il 44,1% dei bambini è nato fuori dal matrimonio, e nel Centro Italia la quota supera per la prima volta la metà. Quando la convivenza finisce non c’è un matrimonio da sciogliere con la procedura di divorzio, ma restano i figli. E con loro le domande più concrete: dove vivranno, chi paga cosa, chi resta nella casa e se serve per forza un giudice. Facciamo subito chiarezza su questi punti.

Quali sono i diritti di una coppia di fatto in caso di separazione

Con la Legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il successivo D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 è sparita la distinzione tra figli “legittimi” e “naturali”. L’art. 315 del Codice civile stabilisce che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Questo significa che i figli di genitori non sposati hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio. Le norme su affidamento, mantenimento e casa familiare sono le stesse: l’art. 337-bis c.c. le estende in modo espresso ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Cambia solo il percorso: i conviventi non devono chiedere una separazione o un divorzio, perché tra loro non esiste un vincolo da sciogliere. Devono invece regolare l’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè tutto ciò che riguarda la vita dei figli dopo la fine della convivenza.

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Quale tribunale è competente?

La competenza spetta al tribunale ordinario, non al Tribunale per i minorenni. Lo prevede l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che riserva al Tribunale per i minorenni solo alcuni casi specifici, come i provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.), salvo che sia già pendente una causa davanti al tribunale ordinario.

Sul piano territoriale, la riforma Cartabia ha fissato un criterio unico. In base all’art. 473-bis.11 del Codice di procedura civile, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, cioè dove si trova di fatto il centro della sua vita. Se un genitore ha trasferito il figlio senza autorizzazione e non è passato un anno, resta competente il tribunale dell’ultima residenza abituale.

L’art. 473-bis.47 c.p.c. richiama questo criterio anche per i procedimenti sui figli nati fuori dal matrimonio: se non ci sono figli minori, per esempio quando si discute solo del mantenimento di un figlio maggiorenne, si applica il foro del convenuto, cioè il tribunale del luogo in cui risiede l’altro genitore.

La riforma prevede anche un nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che dovrebbe concentrare tutte queste competenze. La sua entrata in funzione, però, ha subito diversi rinvii: l’ultimo, disposto dal D.L. n. 100/2026, l’ha spostata al 17 ottobre 2027. Per ora, quindi, il riferimento resta il tribunale ordinario.

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Cosa deve fare la coppia di fatto con figli dopo la separazione

Non esiste un unico percorso obbligato per le coppie di fatto che si separano, e la scelta dipende soprattutto dal tipo i accordo tra i genitori e dalla tutela che vogliono dare alle loro intese. Quindi, per prima cosa, i genitori possono mettersi d’accordo da soli e rispettare le regole che si sono dati.

È una scelta lecita, ma ha un limite pratico: una scrittura privata o un accordo a voce non è un titolo esecutivo. Se uno dei due smette di pagare il mantenimento non rispetta i tempi di frequentazione, l’altro non può agire subito per il recupero. Manca anche un controllo esterno sull’interesse del figlio: per questo, ci sono alternative che potrebbero funzionare di più.

Negoziazione assistita

Fino al 2022 la negoziazione assistita era riservata alle coppie sposate. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della riforma Cartabia, l’ha estesa ai genitori non sposati.

L’art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 oggi la consente per:

  • le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
  • il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  • la modifica delle condizioni già stabilite in precedenza.

La procedura richiede almeno un avvocato per parte. In pratica, gli avvocati aiutano i genitori a raggiungere un accordo e lo sottoscrivono insieme a loro. Con figli minori, l’accordo va trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Se il pubblico ministero ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario, lo trasmette al presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti. Una volta autorizzato, l’accordo produce gli stessi effetti di un provvedimento del giudice, senza bisogno di udienze.

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Il ricorso in tribunale

Se i genitori sono d’accordo su tutto, ma preferiscono passare dal giudice, possono presentare un ricorso su domanda congiunta ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c. Nel ricorso indicano le condizioni concordate su affidamento, collocamento, tempi di frequentazione, assegno di mantenimento e spese straordinarie.

Il tribunale verifica che le condizioni rispettino l’interesse del minore e, se tutto è in ordine, le recepisce nel proprio provvedimento. È la strada più rapida tra quelle giudiziali, anche perché l‘udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte.

Se i genitori non trovano un’intesa, uno dei due può depositare un ricorso e l’altro presentare le proprie richieste. Con figli minori, l’art. 473-bis.12 c.p.c. prevede di allegare un piano genitoriale, che descrive impegni e attività quotidiane dei figli: scuola, sport, frequentazioni, vacanze.

Alla prima udienza il giudice può adottare provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis.22 c.p.c.), che restano in vigore fino alla decisione. Il figlio che ha compiuto 12 anni, o anche più piccolo se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato (art. 473-bis.4 c.p.c.). Il giudice può anche informare i genitori della possibilità di avviare un percorso di mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.).

Serve sempre un avvocato?

Davanti al tribunale sì, perché le parti stanno in giudizio con un difensore. Nel ricorso congiunto i genitori possono anche affidarsi a un solo avvocato comune, se sono davvero d’accordo su tutto. Nella negoziazione assistita, invece, la legge richiede un avvocato per ciascun genitore. L’unica strada senza avvocati è l’accordo privato, con i limiti visti sopra.

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Affidamento condiviso o esclusivo?

La regola generale è l’affidamento condiviso. L’art. 337-ter c.c. riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, oltre che con i nonni e i parenti di ciascun ramo.

Affido condiviso non significa tempi identici. Il figlio ha di solito un collocamento prevalente presso uno dei genitori, mentre l’altro ha tempi di frequentazione stabiliti nell’accordo o dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza abituale) restano comuni e vanno prese insieme.

L’affidamento esclusivo, invece, è un’eccezione: in base all’art. 337-quater c.c., il giudice può affidare il figlio a un solo genitore quando ritiene, con provvedimento motivato, che l’affido all’altro sia contrario all’interesse del minore. Anche in questo caso, salvo diversa disposizione del giudice, le decisioni di maggiore interesse si prendono insieme. In ogni scelta, il criterio guida è sempre lo stesso: l’interesse morale e materiale del figlio, non le pretese dei genitori.

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Mantenimento dei figli

Ogni genitore contribuisce al mantenimento in proporzione al proprio reddito. Quando serve, il giudice stabilisce un assegno periodico tenendo conto dei parametri dell’art. 337-ter, comma 4, c.c.:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascuno.

Accanto all’assegno ci sono le spese straordinarie, come visite specialistiche, gite e attività extrascolastiche. La loro ripartizione tra i genitori va indicata nell’accordo o nel provvedimento del giudice.

Cosa cambia in presenza di figli maggiorenni?

Il mantenimento non finisce con i 18 anni: l’art. 337-septies c.c. consente al giudice di disporre un assegno a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che salvo diversa decisione viene versato direttamente al figlio.

La Cassazione ha però chiarito che questo diritto non è illimitato. Con l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183, ha valorizzato il principio di autoresponsabilità: il figlio adulto deve impegnarsi per raggiungere l’indipendenza, e l’obbligo dei genitori si riduce man mano che passa il tempo dalla fine del percorso di studi.

Per i figli maggiorenni con disabilità grave, invece, si applicano integralmente le regole previste per i minori.

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A chi resta la casa familiare dopo la separazione?

Nella separazione di una coppia di fatto con figli, la casa familiare segue le regole dell’art. 337-sexies c.c. Il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, a prescindere da chi sia il proprietario o l’intestatario del contratto.

Di solito, la casa resta al genitore con cui i figli vivono in modo prevalente, così da non stravolgere il loro ambiente di vita. Il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici, considerando anche l’eventuale titolo di proprietà – il provvedimento è trascrivibile e opponibile ai terzi.

Il diritto viene meno se l’assegnatario smette di abitare stabilmente nella casa, convive con un nuovo partner o si sposa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha precisato che la revoca non è automatica: il giudice deve sempre verificare che sia conforme all’interesse dei figli.

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Separazione coppia di fatto con figli – Domande frequenti

I conviventi con figli devono separarsi in tribunale?

No, non c’è un vincolo da sciogliere, quindi non esiste quest’obbligo. Serve però regolare affidamento e mantenimento dei figli, con negoziazione assistita o ricorso al tribunale.

Quale tribunale decide sui figli di una coppia di fatto?

Il tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore (art. 473-bis.11 c.p.c.).

Basta un accordo scritto tra i genitori per regolare il mantenimento?

È valido tra le parti, ma non è un titolo esecutivo. Se l’altro non paga, devi comunque rivolgerti al giudice.

Riferimenti normativi

  • artt. 315, 337-bis, 337-ter, 337-quater, 337-sexies, 337-septies c.c.;
  • art. 38 disp. att. c.c.;
  • artt. 473-bis.4, 473-bis.10, 473-bis.11, 473-bis.12, 473-bis.22, 473-bis.47, 473-bis.51 c.p.c.;
  • art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 132;
  • L. 10 dicembre 2012, n. 219;
  • D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154;
  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;
  • D.L. n. 100/2026.
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Graziana Aiello
Avvocato Civilista
Sono un avvocato che si occupa di diritto civile con studio a Torino e Catania. Nel corso degli anni ho sviluppato una vasta esperienza nel contenzioso legato al trading-forex, affrontando questioni relative a contratti finanziari e investimenti. Inoltre, ho acquisito competenze specifiche nella gestione di cause relative a separazioni, famiglia e minori. La mia esperienza professionale mi ha permesso di acquisire competenze trasversali e di essere in grado di fornire assistenza legale in molti altri ambiti del diritto civile.
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