Approvata la legge delega sul salario minimo: il Governo ha sei mesi di tempo per attuarla
Nessun salario minimo, rafforzamento della contrattazione collettiva più rappresentativa. Ecco gli ingredienti della nuova legge delega sul salario minimo osteggiata dall’opposizione
- La legge delega sul salario minimo rafforza la contrattazione collettiva ed estende il trattamento retributivo, previsto dai contratti collettivi maggiormente utilizzati, ai lavoratori non coperti da accordi sindacali.
- Nel disegno di legge, nonostante l’originario obiettivo, non è stato previsto un salario minimo per i lavoratori.
- La legge delega sul salario minimo è stata inizialmente voluta dai partiti dell’opposizione, gli stessi che oggi la contestano e criticano aspramente l’operato del Governo per aver tradito l’obiettivo alla base della stessa, di stabilire un salario minimo.
Lo scorso 23 settembre il Senato, dopo quasi due anni dall’ok della Camera (6 dicembre 2025), ha approvato il Disegno di legge contenente la delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.
Il disegno di legge, noto (oggi erroneamente) come legge delega sul salario minimo, è stato approvato con 78 voti favorevoli. Sulla delega, sebbene in origine di iniziativa dell’attuale opposizione, tutte le forze politiche di centro sinistra oggi hanno votato compatte in senso contrario, prendendo le distanze dalla versione approvata in via definitiva, perché lontana dall’obiettivo primo, ovvero stabilire livelli minimi di salario per i lavoratori.
E infatti, la previsione di un salario minimo è stata superata e sostituita dal rafforzamento dello strumento della contrattazione collettiva. In particolare, legge delega sul salario minimo estende la retribuzione, stabilita dai contratti a livello nazionale, anche alle categorie di lavoratori non “coperti” da accodi sindacali.
- Cosa prevede la legge delega sul salario minimo
- Niente salario minimo
- Definizione dei contratti collettivi nazionali
- Cosa stabilisce la legge delega sul salario minimo per gli appalti
- Contrattazione collettiva di secondo livello
- Interventi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali
- Controlli sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva
- La posizione contraria dell’opposizione
Cosa prevede la legge delega sul salario minimo
La versione definitiva del disegno di legge introduce una serie di misure volte intervenire in materia di retribuzione e contrattazione collettiva, con l’obiettivo di rafforzare la tutela salariale dei lavoratori, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 Costituzione.
In particolare, gli obiettivi messi nero su bianco dalla legge delega sono:
- assicurare trattamenti retributivi giusti ed equi;
- contrastare il lavoro sottopagato, in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- contrastare i fenomeni di concorrenza sleale (cosiddetto «dumping contrattuale»).
Il conseguimento di tali obiettivi è demandato al Governo, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega, dovrà adottare uno o più decreti legislativi attuativi.
È importante precisare che quanto stabilito nella legge delega sul salario minimo, per espressa previsione normativa, non riguarda i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165/2001), alle quali è applicata una contrattazione collettiva specifica.
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Niente salario minimo
Come accennato, il disegno di legge non contiene nessuna delega al Governo per stabilire salari minimi, come previsto in origine. Per completezza, occorre precisare che per salario minimo si intende l’ammontare complessivo della retribuzione minima che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai propri lavoratori parametrata su base oraria, giornaliera, settimanale o mensile.
Sul tema del salario minimo, l’Europa si è sempre mossa in ordine sparso. Molti Paesi, circa 22, a oggi riconoscono un salario minimo, alcuni di importo anche significativo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo).
In Italia, come noto, non esiste ancora un salario minimo. Le motivazioni di tale scelta italiana sono differenti, ma essenzialmente riconducibili alla massiccia presenza e forza della contrattazione collettiva, che copre circa l’80% dei lavoratori. Tale ampia copertura ha consentito all’Italia di essere esentata dall’obbligo di introdurre un salario minimo.
Ciò nondimeno, il dibattito sulla introduzione di un salario minimo è tornato attuale, in ragione dei ritardi dei rinnovi contrattuali e della precarietà che contraddistingue il lavoro nel nostro Paese. La mancata approvazione di un salario minimo con la legge delega rappresenta, dunque, una occasione mancata.
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Definizione dei contratti collettivi nazionali
Il disegno di legge persegue la linea del rafforzamento della contrattazione collettiva, demandando al Governo l’individuazione per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, considerando il numero delle imprese e dei dipendenti.
Ciò dovrebbe consentire, quantomeno secondo i proclami del Governo, di considerare il trattamento economico complessivo minimo, previsto dai contratti collettivi, come condizione economica minima per tutti i lavoratori appartenenti alla medesima categoria. In tal modo, si dovrebbe estendere anche ai lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva il medesimo trattamento.
Cosa stabilisce la legge delega sul salario minimo per gli appalti
La linea adottata dal Governo volta a rafforzare ulteriormente la contrattazione collettiva è stata confermata anche con riferimento ai contratti di appalto, sovente terreno fertile per contribuzioni in nero o inique.
La legge delega sul salario minimo,0 all’art. 1, comma 2, lett. b), stabilisce l’obbligo di riconoscere ai lavoratori i trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi maggiormente applicati nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto.
Tale previsione conferma di fatto quanto già previsto dall’art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, a norma del quale, ai lavoratori,che prestano la propria attività in opere di appalto e sub-appalto spetta un trattamento economico e normativo analogo a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale più presente sul panorama nazionale, concluso fra associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
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Contrattazione collettiva di secondo livello
La legge delega sul salario minimo promuove una attiva contrattazione di secondo livello al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze e al costo della vita, in relazione al contesto territoriale in cui tali contratti sono applicati.
La previsione di contratti decentrati, in particolare con riferimento all’aspetto economico, rappresenta una misura alla quale da diverso tempo lavorava una parte delle forze politiche del nostro Paese, in particolare l’attuale maggioranza di Governo e da sempre, invece, osteggiata dall’opposizione.
È inoltre prevista la possibilità di introdurre strumenti volti a sostenere il rinnovo dei contratti collettivi nazionali scaduti, anche attraverso l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare o compensare la riduzione del potere di acquisto in ragione degli specifici contesti territoriali in cui si trovano.
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Interventi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali
Il disegno di legge, all’art. 4, promuove il rinnovo dei contratti scaduti e non rinnovati entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini. Nelle ipotesi in cui per scadenza o disdetta manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo, applicabile ai lavoratori, rimane quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al successivo rinnovo.
Per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, è previsto un intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale è riconosciuto il potere di adottare misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, che siano parametrati alla peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini.
Controlli sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva
Una misura degna di nota è disciplinata dall’art. 2 della legge delega sul salario minimo, in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva. La legge promuove l’attivazione di ispezioni e controlli volti a far emergere il lavoro sommerso e irregolare, l’evasione contributiva e assicurativa.
Tale attività di controllo è resa possibile attraverso l’introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi a oggetto l’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa.
La posizione contraria dell’opposizione
Come anticipato, anche se, in origine, l’introduzione di un salario minimo per i lavoratori è stata una riforma caldeggiata dall’attuale opposizione, tale forza politica sta aspramente criticando il disegno di legge.
La ragione principale di tali critiche della sinistra è essenzialmente il “tradimento” della originaria proposta. Le opposizioni sostengono che il testo iniziale, che prevedeva un salario minimo legale (9 euro lordi all’ora), sia stato completamente superato e sostituito con il rafforzamento e l’estensione dell’ambito di applicazione della contrattazione collettiva.
Altra importante mozione, sollevata dai leader della minoranza, è rappresentata dalla deriva di potere che il Governo si sarebbe garantito con una lacunosa e generica legge delega che, di fatto, non “decide” ma lascia ampio potere all’Esecutivo.
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