Che differenza c’è tra decreto legislativo e decreto legge
Il Decreto Legislativo e il Decreto Legge sono atti aventi forza di legge, disciplinati dalla Nostra Carta Costituzionale, rispettivamente all’art. 76 e all’art. 77. Spesso vengono confusi, ma sono due istituti giuridici molto differenti. La differenza più importante risiede proprio nel processo di formazione.
- La funzione legislativa in Italia, è affidata dalla Costituzione della Repubblica, al Parlamento.
- Il Governo, organo esecutivo, eccezionalmente emana atti aventi forza di legge: il Decreto Legislativo e il Decreto Legge.
- Si tratta di atti che hanno funzioni differenti, ma che, soprattutto negli ultimi mesi, sono spesso stati utilizzati in modo improprio.
La funzione legislativa in Italia, è esercitata collettivamente dalle due Camere del Parlamento (art. 70 Cost.): se entrambe le Camere non approvano il testo di Legge, questo non potrà entrare in vigore.
Il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con eguali compiti e poteri. La Nostra Costituzione ha adottato il modello del bicameralismo perfetto: le due Assemblee non differiscono infatti per le funzioni, ma solo nella loro formazione.
Un progetto di Legge, pertanto, per divenire Legge, deve essere approvato da entrambi i rami del Parlamento, senza alcuna differenza nel testo; se il testo subisce delle modifiche, il progetto passerà di nuovo da una Camera all’altra, fino a quando non verrà approvato da entrambe le Camere nell’identica formulazione (è la così detta navetta parlamentare).
Il potere esecutivo, invece, è affidato al Governo, che ha il compito di attuare le Leggi e gestire la cosa pubblica; ha, inoltre, iniziativa legislativa, quindi può presentare progetti di Legge al Parlamento, mentre solo eccezionalmente esercita l’azione legislativa, sempre sotto il rigido controllo del Parlamento perché la legislazione di derivazione governativa è comunque condizionata dalle direttive delle Camere.
In tali casi, possono essere emanante due tipologie di atti: il Decreto Legislativo e il Decreto Legge. Vediamo quali sono le differenze e qual è l’utilizzo scorretto che se ne sta facendo nell’ultimo periodo.
Cos’è il decreto legislativo
Il decreto legislativo è uno di quegli atti aventi forza di Legge, eccezionalmente emanati dal Governo. È disciplinato dall’art. 76 della Costituzione, il quale dispone che:
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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In cosa consiste la Legge Delega
Il Parlamento deve delegare formalmente il Governo con Legge delega, la quale:
- fissa principi e criteri direttivi;
- stabilisce tassativamente la materia sulla quale il Governo dovrà legiferare e su questo, l’organo esecutivo, non avrà alcuna discrezionalità;
- assegna un limite di tempo per l’esercizio del potere (solitamente un anno);
- può prevedere ulteriori disposizioni sulle procedure successive.
Il procedimento, pertanto, è formato da due momenti:
- il Parlamento, con una norma di delegazione, prescrive i requisiti e determina la sfera entro cui deve essere contenuto l’esercizio della funzione legislativa delegata. Questa Legge deve essere preventivamente approvata dal Parlamento e deve essere entrata in vigore, quindi deve seguire l’iter legislativo prima di conferire l’esercizio della funzione legislativa all’esecutivo;
- il Consiglio dei Ministri delibera, quindi il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore.
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Quali sono le finalità del decreto legislativo?
Il Governo può essere delegato per motivi tecnici; infatti, lo strumento del decreto legislativo viene utilizzato quando le materie da disciplinare sono molto tecniche e il Parlamento non ha le competenze necessarie per trattarle.
Il Governo, con la sua struttura amministrativa, può risultare più idoneo per affrontare materie complesse o tecnicamente specifiche, ma la delega può essere utilizzata anche semplicemente per alleggerire il carico di lavoro del Parlamento; è uno strumento tipico di interventi programmati.
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Che differenza c’è tra un decreto legge e un decreto legislativo?
Il decreto legge (DL) è regolamentato dall’art. 77 della Costituzione, nel quale si legge che:
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Come funziona il decreto legge
Alla luce del paragrafo precedente, possiamo affermare che le caratteristiche principali del decreto legge sono le seguenti:
- è adottato solo in casi straordinari di necessità e urgenza;
- ha effetto immediato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia ex tunc.
Il decreto Legge, infatti, può essere emanato dal Governo in soli casi di necessità ed urgenza: diversamente dal decreto legislativo, infatti, non è un atto programmato e richiesto dall’organo legislativo, ma la sua adozione è straordinariamente necessaria ed urgente in quel momento – per questo motivo ha effetto immediato, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Spesso, l’approvazione di una Legge ordinaria può richiedere tempi molto lunghi, addirittura anni; il DL è uno strumento molto utile quando è necessario legiferare in tempi brevi. Il DL, però, deve essere convertito dalle Camere, con una «legge di conversione» a pena di decadenza e di inefficacia ex tunc, entro il ristretto termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione; se ciò non succede, perde efficacia sin dall’inizio e decade con effetto retroattivo.
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Un esempio attuale: il Decreto Sicurezza
Nelle ultime settimane si è parlato molto del decreto sicurezza, che aveva iniziato il suo percorso come disegno di legge ordinario e poi è stato trasformato in decreto.
L’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione ha sollevato dubbi di costituzionalità sul DL Sicurezza per mancanza degli immancabili requisiti di necessità e di urgenza, che sono imprescindibili per l’adozione di un decreto legge. Il decreto si occupa oltremodo di una pluralità di materie diverse: mafia, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti e coltivazione della canapa.
La Corte critica sia il metodo di adozione del provvedimento, sia i suoi contenuti. La pratica di adottare decreti legge non solo per affrontare situazioni emergenziali, ma spesso per trovare soluzioni immediate a tematiche ostiche non è nuova, ma una dinamica di questo tipo ridimensiona in maniera significativa il ruolo del Parlamento.
Infatti, i provvedimenti più rilevanti sono spesso adottati su iniziativa dell’esecutivo per mezzo dei decreti, e quando si accumula un numero eccessivo di DL da convertire, diventa fisiologico il ricorso alla fiducia per evitare che questi decadano.
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