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Cos’è l’assunzione del debito altrui e come si fa

Assumere un debito altrui significa onorare un pagamento dovuto da un altro soggetto debitore verso un creditore. Vi sono diversi modi con i quali realizzare tale operazione: vediamo in cosa consistono.

accollo debito altrui
  • L’assunzione del debito altrui è un atto con cui un soggetto si impegna a pagare un debito contratto da un altro.
  • I principali modi con i quali è possibile assumere un debito di altri sono l’accollo, l’espromissione e la delegazione.
  • Il tratto distintivo di tali istituti è rappresentato dalla fonte di assunzione del debito altrui.

L’assunzione del debito altrui è un istituto giuridico di matrice civile, che consente a un soggetto terzo di assumere l’obbligazione di pagare il debito di un’altra persona, ovvero del debitore originario.

Un classico esempio di assunzione del debito altrui si ha quando un padre decide di pagare il prezzo concordato fra il figlio e una concessionaria per l’acquisto di un’automobile.

Il pagamento di un debito da parte di un terzo comporta l’adempimento del debitore originario, anche se l’obbligazione è stata eseguita da un altro soggetto, di fatto estraneo al rapporto obbligatorio. 

Il pagamento del terzo soddisfa il creditore, libera il debitore originario ed estingue l’obbligazione. L’assunzione del debito altrui è molto spesso un’operazione utilizzata nella gestione dei rapporti familiari, ma anche per la regolamentazione ed estinzione di più situazioni obbligatorie, per esempio in contesti societari, con u’unica operazione.

Vi sono diverse modalità per assumere il credito altrui: le principali sono accollo, espromissione e delegazione. Esaminiamole.

Assunzione del debito altri con l’accollo

L’accollo è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 1273 c.c., che prevede l’accordo fra il debitore (accollato) ed un soggetto terzo (accollante), con il quale quest’ultimo assume l’impegno ad adempiere nei confronti del creditore (accollatario), per esempio effettuando il pagamento in luogo dell’originario debitore.

L’assenso del creditore accollatario non è richiesto ai fini del perfezionamento dell’accollo. Un esempio di accollo si configura nelle ipotesi in cui Tizio ha contratto un debito con Caio, ma a seguito di un accordo fra Tizio e Sempronio, il debito è onorato da parte di quest’ultimo a favore del creditore Caio.

Le ragioni che giustificano l’accollo possono avere natura liberale, come nel caso in cui il debitore accollato sia legato da un vincolo di parentela con il soggetto accollante e, in forza di tale rapporto, questi si offre di estinguere un debito del primo. 

L’accollo può avere anche una causa diversa, che si definisce in gergo causa solvendi. In tale ultimo caso, l’accollante è debitore a sua volta dell’accollato: in forza di un diverso accordo, estingue il debito dell’accollato nei confronti dell’accollatari e libera sé stesso nei confronti del debitore originario. In altri termini, con una sola operazione si estinguono due obbligazioni.

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Tipologie di accollo: accollo esterno e accollo interno

La legge prevede alcune tipologie di accollo, in base all’accordo sottostante e alle parti che ne sono coinvolte.

In tale senso, si può distinguere tra:

  1. accollo esterno, quando l’accordo tra accollante e accollato si presenta come un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che il creditore accollatario può agire per pretendere l’adempimento del credito direttamente dal primo. In tal caso, dunque, l’accollatario è parte del rapporto obbligatorio;
  2. accollo interno, che si configura quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore verso l’accollante, il quale si impegna solo nei confronti del debitore accollato. In questo caso, pertanto, il rapporto obbligatorio alla base dell’accollo riguarda solo l’accollato e l’accollante, ma non l’accollatario.

Quante tipologie di accollo esterno esistono?

L’accollo esterno può a sua volta distinguersi in due diverse sotto-classificazioni, quali:

  • accollo cumulativo, dove l’originario debitore accollato rimane obbligato in solido con il terzo accollante nei confronti del creditore accollatario;
  • liberatorio, in cui è obbligato nei confronti dell’accollatario solo l’accollante e non più l’accollato. Per realizzare tale tipologie di accollo liberatorio, occorre una dichiarazione espressa e inequivocabile del creditore accollatario, oppure deve essere concluso un accordo tra accollante e creditore accollatario, contenente una clausola espressa ed inequivocabile in tal senso.

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Assunzione del debito altrui con l’espromissione

L’espromissione è un accordo giuridico, disciplinato dall’art. 1522 c.c., con il quale un terzo (l’espromittente) si assume il debito di un’altra persona (l’espromesso) nei confronti del creditore (l’espromissario), senza il rilascio del preventivo consenso o richiesta da parte del debitore. Si tratta di un adempimento spontaneo da parte dell’espromittente.

Classico esempio di espromissione riguarda l’ipotesi in cui un padre che, al fine di evitare che il figlio possa subire effetti pregiudizievoli dal mancato pagamento di un debito (pignoramento), si offre di pagare il debito al posto del figlio senza che questi lo abbia delegato.

Come l’accollo, anche l’espromissione può essere cumulativa o liberatoria, a seconda che rimangano debitori in solido, l’espromittente e anche l’espromissario, oppure che si impegni a saldare il debito solo l’espromittente, il quale così libera l’espromesso.  In tal caso, il creditore non soddisfatto non potrà, in un secondo momento, agire nei confronti del debitore originario.

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Delegazione del debito altrui

La delegazione è una operazione che, ai sensi dell’art. 1268 c.c., consente l’assunzione di un debito altrui, mediante un accordo in cui il debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di assumere un proprio debito nei confronti del creditore (delegatario). 

Il fine di tale accordo è essenzialmente consentire di estinguere due rapporti obbligatori diversi e indipendenti, uno fra delegante e delegato e l’altro fra delegatario e delegante, con un’unica operazione.

Classico e ricorrente esempio di delegazione si ha nel caso in cui il cliente/debitore (delegante) emetta un assegno, incaricando la propria banca (delegato) di versare l’importo a favore di un proprio creditore, il quale è altresì il possessore dell’assegno (delegatario).

Tipologie di delegazione del debito altrui

La delegazione può essere di due diverse tipologie, in base al tipo di impegno che si assume e al momento in cui tale onere si adempie. 

In tale senso, si può individuare la:

  1. delegazione di debito (delegatio promittendi), disciplinata dall’art. 1268 c.c., a norma del quale il delegato si obbliga ad adempiere la prestazione in futuro, quando questa sorge;
  2. delegazione di pagamento, prevista ai sensi dell’art. 1269 c.c., per la quale il delegato adempie immediatamente all’obbligazione a favore del creditore.

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Differenze fra accollo, espromissione e delegazione

Alla luce di quanto in precedenza esposto, gli istituti dell’accollo, espromissione e delegazione consentono tutti l’assunzione di credito altrui, ma con elementi di differenziazione in alcuni casi, neanche particolarmente evidenti.

L’aspetto che maggiormente caratterizza e, conseguentemente, diversifica i diversi istituti in commento è rappresentato dalla fonte di assunzione del debito altrui.

Con la delegazione, il debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di adempiere o di obbligarsi nei confronti del creditore (delegatario). Nell’espromissione, il terzo (espromittente) assume spontaneamente l’impegno di adempiere a un debito del debitore (espromesso) nei confronti del creditore (espromissario). Nell’accollo, il terzo (accollante) si accorda con il debitore (accollato) per assumere il suo debito verso il creditore (accollatario).

Da un punto di vista pratico, non è sempre facile comprendere la diversità di tale forme di assunzione del debito altrui e, al contempo, capire quale potrebbe essere la più conveniente. Per questo motivo, la consulenza di un avvocato è altamente consigliata, per evitare sorprese in futuro.

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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