Atti vandalici e conseguenze penali: come si denunciano
Cosa si intende per atti vandalici, quali sono gli articoli del Codice penale che ne disciplinano la pena e come funziona la denuncia a Polizia o Carabinieri, necessaria per ottenere un ipotetico indennizzo.
- Per atti vandalici si intendono le condotte provocate in modo volontario e che procurano il danneggiamento di un oggetto, come per esempio un’auto.
- Possono configurarsi diverse tipologie di reati legati al vandalismo, quale quello di danneggiamento (art. 635 cp).
- Qualora si dovesse subire un atto vandalico, è possibile rivolgersi subito alla Polizia presentando una querela.
Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di vedere un’auto ridotta in pessime condizioni da quella che molti potrebbero definire una bravata adolescenziale, ovvero un atto vandalico.
Gli atti vandalici rientrano tra i reati perseguibili d’ufficio, ovvero tra quelli che possono essere denunciati alle autorità competenti da qualsiasi persona ne venga a conoscenza.
In questa guida analizzeremo cosa siano di preciso gli atti vandalici, come vengono puniti e cosa fare per sporgere denuncia a Polizia o Carabinieri.
Cosa si intende per atti vandalici?
Gli atti vandalici sono dei comportamenti violenti che provocano la deturpazione di oggetti di proprietà pubblica o privata. Li si può categorizzare in atti vandalici semplici e aggravati: trovano disciplina giuridica negli articoli 635 e 639 del Codice penale.
Si parla di atto vandalico (danneggiamento) semplice nei casi in cui il bene non si trovi in un’area aperta al pubblico: viene punito con l’illecito amministrativo.
Qualora, invece, venga commesso in una zona aperta al pubblico (per esempio una strada o un parcheggio), si parla di danneggiamento aggravato, che rappresenta un reato.

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Articolo 635 Codice penale – Il reato di danneggiamento
Il reato di danneggiamento ricorre quando qualcuno distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, beni mobili o immobili appartenenti ad altri, usando violenza o minaccia contro una persona, oppure in occasione del reato previsto dall’articolo 331. In questi casi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica anche a chi compie tali condotte su:
- edifici pubblici, edifici destinati a uso pubblico o al culto, beni di interesse storico o artistico, immobili situati nei centri storici, immobili in costruzione, ristrutturazione o risanamento, nonché sulle altre cose indicate dall’articolo 625, numero 7;
- opere destinate all’irrigazione;
- coltivazioni di viti, alberi o arbusti da frutto, boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento;
- attrezzature o impianti sportivi, quando il danneggiamento è finalizzato a impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chi distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili beni altrui in occasione di manifestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Per tutti questi reati, la sospensione condizionale della pena è concessa solo se vengono eliminate le conseguenze dannose o pericolose del fatto oppure, se il condannato non si oppone, se viene svolta un’attività non retribuita a favore della collettività per un periodo stabilito dal giudice e non superiore alla durata della pena sospesa.
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Articolo 369 Codice penale – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
L’articolo 639 c.p. disciplina, invece, il deturpamento e imbrattamento di cose altrui, e stabilisce che, salvo i casi previsti dall’articolo 635, chi deturpa o imbratta beni mobili o immobili appartenenti ad altri è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.
Se il fatto riguarda beni immobili oppure mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la reclusione da uno a sei mesi oppure la multa da 300 a 1.000 euro. Se invece il fatto è commesso su beni di interesse storico o artistico, la pena è la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
In caso di recidiva per le ipotesi previste dal secondo comma, la pena è aumentata e consiste nella reclusione da tre mesi a due anni e nella multa fino a 10.000 euro. Per i casi indicati nel secondo comma si procede d’ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal secondo e dal terzo comma, il giudice può imporre, ai fini della sospensione condizionale della pena, l’obbligo di ripristinare e ripulire i luoghi; se ciò non è possibile, può disporre l’obbligo di sostenere o rimborsare le relative spese oppure, se il condannato non si oppone, di svolgere un’attività non retribuita a favore della collettività per un periodo determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
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Denuncia per atti vandalici: come funziona
Nel momento in cui qualcuno compie un atto vandalico nei confronti di un oggetto di proprietà, si consiglia prima di tutto di fare delle foto, in modo tale da poterle utilizzare come prove.
Si potrà poi presentare denuncia/querela recandosi in Questura o direttamente in caserma, dai Carabinieri. La denuncia potrà essere sporta direttamente da casa qualora si fosse anziani o portatori di handicap grazie a un servizio a domicilio disponibile chiamando il numero 113. Si avranno a propria disposizione 90 giorni di tempo.
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La denuncia dovrà:
- presentare i propri dati anagrafici;
- descrivere il fatto nei minimi dettagli, con riferimento anche al giorno e all’ora in cui si è verificato.
Nell’ipotesi in cui non si avesse alcun sospetto sul possibile autore del reato, si potrà comunque fare una denuncia contro ignoti.

Atti vandalici su un’auto e rimborso assicurativo
Nel caso in cui l’atto vandalico sia stato commesso contro la propria auto, coperta da polizza assicurativa contro il danneggiamento, si consiglia di contattare la propria compagnia assicurativa.
Si dovrà inviare:
- la copia della denuncia;
- le foto dei danni subiti.
La procedura prevede la verifica dei danni da parte di un perito, il quale dovrà certificare che ci sia effettivamente stato un atto vandalico: in caso affermativo, il danno sarà quantificato e si riceverà un rimborso. Purtroppo, se non hai stipulato la relativa polizza che copre gli atti vandalici, l’assicurazione potrebbe anche non pagare.
Atti vandalici – Domande frequenti
Gli atti vandalici sono tutti quegli atti che provocano il danneggiamento volontario di un bene altrui.
Si consiglia di sporgere denuncia presso Polizia o Carabinieri, entro 90 giorni dall’evento, altrimenti si corre il rischio di perdere un eventuale risarcimento per atti vandalici.
La prima cosa da fare nel caso di atti vandalici contro la propria auto è rivolgersi alla Polizia, raccontando i fatti e presentando denuncia. Potrebbe essere utile verificare la presenza di telecamere nei paraggi.
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