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La collazione ereditaria: cos’è, come funziona, esempio, documenti

La collazione è un istituto civilistico che opera nell’ambito delle successioni. Chi ne ha diritto? Quando si fa? Come si richiede? Quanto dura? Analizziamola nel dettaglio, in ambito ereditario.

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  • La collazione è un’obbligazione che nasce in capo al donatario e gli consente di conferire il bene donato nel patrimonio ereditario, su cui si forma la comunione e poi la successiva divisione.
  • Il Codice civile prevede diverse modalità a seconda del bene preso in considerazione. In particolare, si distingue tra mobili e immobili.
  • È possibile prevenire questo fenomeno mediante dispensa, che è un negozio con il quale il donante esonera il donatario dalla collazione del bene donato.

La collazione è un istituto forse poco noto ai più, ma particolarmente rilevante in sede di successione ereditaria. In base all’art. 737 c.c., in capo al donatario, all’apertura dell’eredità, sorge un’obbligazione corrispondente al valore delle cose donate. Egli è tenuto a conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti, poi si procederà alla divisione ereditaria. È una figura che consente di garantire la parità di trattamento degli eredi.

Quindi, nel caso in cui dovessi ricevere una donazione da tuo padre o tua madre, sappi che i tuoi fratelli in futuro potrebbero comunque ottenere una parte di quanto ricevuto. Si tutela, in un certo qual modo, la c.d. quota di legittima, cioè il diritto di determinati soggetti della famiglia di ricevere una quota del patrimonio.

Tuttavia, potresti eventualmente essere dispensato dal donante stesso dalla collazione. È necessario quest’atto negoziale, che in genere è contestuale alla donazione, con il quale il donante dispone che non dovrai conferire la cosa donata.

Ti starai poi chiedendo come si realizza questo conferimento. Questo può avvenire in natura, cioè è lo stesso bene che viene messo in collazione, o per imputazione, quindi per valore monetario. Laddove tu fossi interessato, di seguito analizzeremo vari aspetti della collazione e di come si realizza. . 

Che cos’è la collazione?

La collazione è un istituto particolare che rientra nell’ambito della disciplina della divisione ereditaria. Trova applicazione se un soggetto pone in essere una o una serie di donazioni prima della morte. Con tale istituto si evita un trattamento sperequato dei coeredi, proprio alla luce di questa serie di atti di liberalità.

La funzione della collazione, come sostenuto in dottrina, non è quella di garantire al coniuge e ai discendenti una porzione del patrimonio. Questa è un’esigenza assolta dalla disciplina del diritto di legittima. Serve invece a pareggiare le posizioni ereditarie dei predetti soggetti.

In questa prospettiva, sembra possibile affermare che la collazione non è volta ad assicurare la tutela della famiglia, in quanto istituzione di rilievo sociale ed economico. 

Da un punto di vista formale, il legislatore ha previsto un’obbligazione, direttamente derivante dalla legge. Si impone ai coeredi, quali i figli, i loro discendenti e il coniuge, di conferire nell’asse ereditario ciò che hanno ricevuto per donazione. Il defunto, però, potrebbe dispensare da tale obbligazione, tramite espressa previsione nello stesso atto.

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Qual è la differenza con la riunione fittizia?

Dobbiamo però, a questo punto, fare una piccola distinzione. Infatti, così descritta la collazione sembra equivalente all’operazione con cui si riuniscono le cose ricevute per donazione al patrimonio residuo alla morte dell’ascendente. Predetta operazione di riunione fittizia è compiuta per calcolare la quota di legittima che spetta ai figli, coniuge e altri coeredi che succedono in base alla legge. 

In realtà, a differenza di questa  fattispecie, la collazione non è un mero calcolo, ma consiste nel fatto che i beni siano materialmente riuniti. Inoltre, le norme relative a questo istituto sono derogabili, mentre le norme sulla riunione fittizia sono di carattere inderogabile.

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Come si realizza la collazione?

La collazione può avvenire:

  • in natura, mediante reale conferimento dei beni donati dal defunto;
  • per imputazione, quindi detraendo dalla porzione del coerede donatario il valore del bene donato al momento dell’apertura della successione.

Se la donazione ha ad oggetto beni immobili, l’art. 746 c.c. prevede la facoltà per il coerede, in forma di obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa, di conferire il bene in natura o per imputazione. Se il bene, però, è stato alienato o sottoposto ad ipoteca, in questo caso la collazione può essere effettuata solo per imputazione. Invece, per i beni mobili, il legislatore prevede solo la collazione per imputazione. Vediamo ora alcune ipotesi particolari di collazione. 

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Miglioramenti effettuati all’immobile

Gli artt. 748 e 749 c.c. prevedono alcune disposizioni sempre in tema di conferimenti, nel caso in cui siano apportati dei miglioramenti o siano sostenute spese o ci siano deterioramenti del bene immobile donato. 

La prima disposizione prevede che:

  • i miglioramenti apportati all’immobile siano calcolati in favore del donatario, secondo il valore che hanno all’apertura della successione;
  • le spese straordinarie fatte dal donatario per la conservazione della cosa, siano calcolate in favore del donatario. La norma non opera se le spese sono state compiute per riparare un danno arrecato dallo stesso donatario con colpa. Le spese necessarie, invece, restano a suo carico;
  • i deterioramenti derivanti da colpa del donatario costituiscono una somma che, invece, è imputata in collazione. 

Se l’immobile era stato alienato, si deve comunque calcolare il valore che l’immobile ha all’apertura della successione. Quindi, miglioramenti e detrimenti si calcolano come se l’immobile fosse ancora in possesso dell’erede. 

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Cosa accade se sono donati beni mobili consumabili?

Il legislatore del codice civile del 1942 ha introdotto poi all’art. 750 c.c. per risolvere una questione relativa alla collazione di beni mobili consumabili. Il rischio principale era che, a seguito della donazione, nel tempo intercorrente tra l’atto negoziale e l’apertura della successione, il bene perisce o comunque perde di valore. 

Quindi, all’art. 750 c.c. è disposto che si procede a collazione per imputazione al momento dell’apertura della successione e viene calcolato il valore che il bene avrebbe in quel momento. Si tiene conto, a tal scopo, del prezzo di listino corrente.

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Collazione di somme di denaro

Nel caso in cui oggetto della donazione siano somme di denaro, si deve procedere a collazione delle somme ai sensi dell’art. 751 c.c. I coeredi non donatari, in questo caso, prelevano dalla massa ereditaria una somma di denaro equivalente a quella donata. 

Trattandosi di un’obbligazione pecuniaria, è soggetta a principio nominalistico. Questo significa che si preleva il valore effettivo del donato, senza applicare la rivalutazione per l’inflazione. 

Se il denaro liquido non basta e il donatario non vuole conferire altre somme o titoli di Stato, sono prelevati beni mobili o immobili corrispondenti a ciascuna quota. Se il patrimonio, comunque, risulta insufficiente, sono accollati debiti pecuniari al donatario.

Una questione particolare posta in giurisprudenza è relativa a cosa vada in collazione quando il denaro donato viene utilizzato per comprare un immobile. Era incerto se fosse conferito il denaro o l’immobile stesso. Attualmente, si propende per la seconda ipotesi. Si esaminerà più approfonditamente la questione nei successivi paragrafi.

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cos'è la collazione

La natura giuridica della collazione

Sulla natura della collazione sono sorte alcune controversie. In particolare, occorre domandarsi se l’attribuzione traslativa o comunque l’attribuzione patrimoniale conseguente alla collazione avvenga automaticamente, oppure costituisca l’esito dell’adempimento di un’obbligazione. 

L’orientamento dominante si basa sul dato letterale del testo. La normativa configura la collazione come una vera e propria obbligazione a carico del coerede donatario in favore degli altri coeredi. Sorge, quindi, in base alla legge al momento dell’apertura della successione. 

Da questa affermazione derivano, però, importanti conseguenze, laddove il donante risulti inadempiente. In tal caso, infatti, si applicheranno tutti i rimedi che normalmente l’ordinamento prevede per far valere i diritti di credito, compreso anche il risarcimento

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Collazione: presupposti

I presupposti della collazione sono:

  • la qualità di donatario del soggetto tenuto alla collazione;
  • la qualità di discendente o di coniuge del defunto, del soggetto tenuto alla collazione;
  • la qualità di coerede legittimo o testamentario del soggetto tenuto alla collazione;
  • l’esistenza di un patrimonio residuo da dividere;
  • l’assenza della dispensa dalla collazione. 

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, si deve puntualizzare che sebbene la norma non lo preveda espressamente, l’interpretazione unanime dispone che tra i soggetti tenuti alla collazione vi siano anche i figli adottivi.

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Oggetto della collazione

Per quanto riguarda l’oggetto della collazione, vi rientrano le donazioni sia dirette sia indirette. Con riferimento alle donazioni indirette, una questione particolare è quella dell’intestazione fittizia di beni a nome altrui. Il caso tipico è quello del figlio che acquista un appartamento con denaro donato dal padre.

La giurisprudenza distingue due diverse ipotesi. Una prima si realizza quando il genitore doni al figlio la somma di denaro e, successivamente, questo acquisti l’immobile. In questo caso, il collegamento tra i due negozi è solo economico, quindi oggetto di collazione sarà esclusivamente il denaro.

Diversa è l’ipotesi in cui l’acquirente del bene sia il figlio e il padre paghi il prezzo. Qui, si realizza una donazione indiretta dell’immobile, a mezzo dell’adempimento dell’obbligo altrui. Ciò comporta che l’oggetto della collazione non sia il denaro, ma l’immobile.  

Configura un’ipotesi di donazione indiretta anche la vendita mista a donazione. Il negozio realizzato ha formalmente la struttura della compravendita, ma tra le due prestazioni c’è una notevole sproporzione. Quindi l’eccedenza dell’attribuzione è soggetta a collazione. 

Anche in questo caso, si discute se la differenza da conferire debba essere costituita da una frazione materiale del bene venduto, oppure dal denaro che il compratore ha risparmiato. La soluzione della questione è legata all’interpretazione della volontà del defunto. Si verifica se egli ha voluto donare il denaro risparmiato o la quota del bene ceduta. 

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Quali donazioni sono escluse dalla collazione?

Non sono sottoposte a collazione le donazioni di modico valore fatte dal coniuge, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia e, se ordinarie, quelle per abbigliamento e nozze

Anche le spese sostenute per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionali sono esenti, salvo per la parte eccedente notevolmente la misura ordinaria, in ragione delle condizioni economiche del defunto.

Sono altresì esenti dall’obbligo di conferimento le liberalità d’uso e gli utili societari conseguiti per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuni dei suoi eredi, purché il rapporto societario sia regolato con atto di data certa. Non è, infine, soggetta a collazione la cosa donata, poi perita per causa non imputabile al donatario. 

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Cosa si intende per patrimonio residuo

Un ulteriore presupposto della collazione sarebbe la sussistenza di un patrimonio residuo al momento dell’apertura della successione. La mancanza di esso impedirebbe la nascita della stessa comunione ereditaria, senza la quale l’istituto della collazione non avrebbe alcun senso.

Pare però preferibile la tesi contraria: l’obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e diviene operante con l’accettazione. Quindi i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria che deve dividersi tra i coeredi. 

Non ha rilevanza, dunque, l’assenza di un relictum ereditario da dividere. La comunione può derivare dalla collazione stessa delle donazioni. 

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La dispensa dalla collazione

La dispensa dalla collazione, espressamente prevista dall’art. 737 c.c., è il negozio giuridico con cui il donante esonera il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi quanto ricevuto per donazione. Non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. 

Secondo l’opinione preferibile, la dispensa è un negozio a causa di morte, in quanto destinata a produrre effetti solo dopo la morte.

L’evento morte, infatti, non è solo l’occasione degli effetti del negozio, ma è presupposto essenziale della dispensa. Questa non potrebbe, d’altra parte, essere concepita indipendentemente dall’ipotesi di una futura successione, che si aprirà in favore di uno o più discendenti.

Secondo alcuni, la dispensa sarebbe un atto negoziale del tutto autonomo rispetto alla donazione. La tesi prevalente in giurisprudenza configura, invece, la dispensa quale elemento accidentale, o negozio accessorio della donazione. 

L’adesione ad una o alle altre ricostruzioni ha delle conseguenze sulla disciplina e il profilo formale dell’atto, oltre alla possibilità di configurare un dispensa contestuale o successiva alla donazione. 

A nostro avviso è preferibile qualificare la dispensa come negozio autonomo, anche se collegato alla donazione. Infatti, comunque, ha una funzione tipicamente a causa di morte, mentre la donazione è un atto tra vivi. Ad ulteriore riprova, si ricorda che può essere effettuata anche con testamento, quindi in un atto distinto dalla donazione. 

azione di collazione

Qual è la forma della dispensa?

La natura di negozio autonomo della collazione causa, quale ulteriore conseguenza, l’assenza dell’onere di rispettare particolari forme per la sua validità. Non è quindi soggetta allo stesso regime della donazione, che per quella diretta prevede l’atto pubblico e per quella indiretta, invece, la forma specifica del negozio che si impiega. 

Se, invece, si qualifica la dispensa come negozio accessorio alla donazione, allora deve avere la stessa forma. Secondo alcuni, la dispensa non richiederebbe neppure una dichiarazione espressa. Può derivare anche da espressioni o dal contegno complessivo del defunto. Ad esempio questa eventualità si realizzerebbe se procede egli stesso alla divisione. 

Dispensa e imputazione ex se: che differenze ci sono?

La dispensa dalla collazione, infine, si distingue dall’imputazione ex se. Infatti, la dispensa esclude che il bene oggetto della liberalità debba essere compreso nella massa da dividere. Ciò comporta che il donatario potrà trattenere la donazione senza dover restituire il bene in natura o conferire il valore nell’asse patrimoniale. 

La dispensa dall’imputazione ex se, invece, implica il diverso effetto in base al quale il legittimario che voglia agire in riduzione non debba previamente imputare alla sua quota il valore del bene oggetto di donazione. Questo graverà sulla parte disponibile del patrimonio di chi eredita. 

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Collazione – Domande frequenti

Cosa si intende per collazione?

La collazione è, in pratica, un’obbligazione che sorge a carico del donatario di conferire nel patrimonio ereditario quanto ricevuto con la donazione; dopo si procederà a dividere la somma derivante da tale operazione. 

Cosa succede se non si fa una collazione?

Considerando che la collazione è un’obbligazione prevista per legge, se non si procede alla collazione, gli altri eredi potranno disporre dei rimedi previsti per l’inadempimento. 

Come aggirare la collazione?

Per evitare la collazione è necessaria la dispensa, un negozio autonomo, con il quale il donante autorizza il donatario a non conferire il bene nell’asse ereditario da dividere. 

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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