Trust: cosa sono, quando sono validi e perché si fanno

Il nostro codice civile riconosce il diritto di rinunciare all’eredità. Ma quando conviene rinunciare all’eredità, in che modo e quali sono i costi? In questo articolo vi spiegheremo quando rinunciare ad un’eredità, come va fatta la rinuncia e quali sono le conseguenze.
La rinuncia all’eredità è la dichiarazione fatta dai chiamati all’eredità di non volere acquistare l’eredità del defunto. E’ un diritto che spetta a tutti i chiamati all’eredità e va fatta dopo l’apertura della successione.
Come noto, quando una persona scompare il suo intero patrimonio viene devoluto ai suoi eredi in base alle quote di ciascuno, si apre così la successione. Dopo l’apertura della successione i chiamati all’eredità devono fare una scelta: decidere se accettare o rinunciare all’eredità.
Nel fare questa scelta i chiamati devono tener presente che quando si accetta l’eredità viene devoluto pro quota non soltanto l’attivo del patrimonio, ma vengono trasmesse anche tutte le passività, cioè i debiti. Si ereditano, cioè, non soltanto i crediti ma anche i debiti. Non è possibile, infatti, fare un’accettazione parziale dell’eredità e quindi decidere di accettare solamente soldi e beni e rifiutare i debiti!
Pertanto, prima di accettare i chiamati devono verificare, prima di tutto, quali sono le effettive sostanze del defunto. Se risulta che i debiti del de cuius superano i crediti, allora, conviene rinunciare all’eredità.
E’ opportuno rinunciare all’eredità quando i debiti presenti nel patrimonio del defunto superano i crediti, cioè denaro e beni.
Ad esempio, se il patrimonio del defunto fosse costituito da un bene immobile del valore di 100.000 euro, ma il de cuius avesse debiti per 200.000, allora conviene rinunciare all’eredità.
La rinuncia all’eredità può essere fatta:
Solitamente vengono utilizzati i modelli di dichiarazione forniti dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale.
La rinuncia va fatta dopo l’apertura della successione, ma prima della presentazione della denuncia di successione e prima di dividere l’eredità.
Non è possibile rinunciare all’eredità con una scrittura privata autenticata. Lo ha stabilito più volte la Corte di Cassazione secondo cui la rinuncia fatta con scrittura autenticata è contraria alla disciplina del codice civile, potendo essere fatta solamente con formule solenni (cfr. Cass. sentenza n. 13590/2016).
La rinuncia all’eredità non può contenere, a pena di nullità:
La rinuncia che contiene uno di questi elementi è nulla e non produce alcun effetto.
In secondo luogo, se la rinuncia va fatta dietro il pagamento di un corrispettivo o se è fatta in favore di qualcuno degli eredi ad esclusione di altri equivale ad accettazione dell’eredità. Ad esempio:
Inoltre, non può rinunciare all’eredità colui che abbia già venduto o donato beni di appartenenza del defunto: questi atti equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità, quindi chi li ha compiuti è come se avesse già accettato e non può più rinunciare.
Per la rinuncia all’eredità sono previsti i seguenti costi:
L’art. 480 del codice civile stabilisce che l’accettazione e la rinuncia all’eredità vanno fatte entro il termine 10 anni dall’apertura della successione, quindi entro dieci anni dalla morte del de cuius.
Questi tempi devono essere rispettati se non si vuole perdere il diritto di accettare/rifiutare l’eredità. Trascorsi dieci anni, dunque, non si può più accettare o rinunciare all’eredità.
Il termine di dieci anni può essere abbreviato dal Tribunale: chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale del luogo in cui la successione si è aperta che sia fissato un termine entro cui il chiamato debba accettare o rifiutare l’eredità (c.d. azione interrogatoria). Se il Tribunale dovesse accettare la domanda il chiamato dovrà decidere di rifiutare l’eredità entro il termine fissato.
Nel caso di dichiarazione giudiziale di paternità, il termine di dieci anni per rinunciare all’eredità decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la paternità (art. 480, comma 2 codice civile).
La rinuncia all’eredità da parte dei minori di 18 anni va fatta dai genitori che lo rappresentano. La dichiarazione è resa da entrambi i genitori, al posto del minore, al Notaio o al Cancelliere del Tribunale. Prima di rinunciare, però, è necessario che i genitori abbiano precedentemente ottenuto l’autorizzazione del Tribunale per fare la rinuncia.
La rinuncia all’eredità da parte di persone interdette, amministrate o inabilitate è fatta dal tutore. Anche qui è necessario che il tutore abbia precedentemente ottenuto l’autorizzazione del Tribunale.
Secondo l’art. 521 del codice civile l’effetto principale della rinuncia all’eredità è che colui che rinuncia è come se non vi fosse mai stato chiamato. Si parla di effetto retroattivo della rinuncia, perché si produce anche per il passato. Vi sono però delle eccezioni:
Innanzitutto, dopo la rinuncia subentrano al posto del chiamato i suoi discendenti. Questi ultimi, se vogliono a loro volta rinunciare, devono fare dichiarazione di rinuncia nelle forme prima descritte.
Se il rinunciante non ha discendenti o se questi rinunciano la quota ereditaria di colui che vi ha rinunciato si devolve agli altri coeredi. E precisamente:
Cosa succede se il soggetto che ha rinunciato all’eredità si dovesse pentire della rinuncia? A questa domanda risponde l’art. 525 del codice civile che stabilisce che la rinuncia è revocabile: colui che ha rinunciato può sempre accettare l’eredità se il diritto non è ancora prescritto (e quindi se non sono trascorsi ancora dieci anni dalla morte), a condizione, però, che gli altri chiamati non abbiano ancora accettato. Sono sempre fatti salvi, tuttavia, i diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari.
La rinuncia all’eredità può essere impugnata: