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Misure cautelari personali: cosa sono e come si suddividono

Secondo la legge italiana, la libertà personale è inviolabile, e anche l’imputato in un processo penale, sarà libero fino alla condanna definitiva. Come è possibile allora applicare le misure cautelari personali prima della fine del processo penale e senza che sia stata già inflitta una condanna definitiva?

misure cautelari personali
  • La Costituzione italiana, all’art. 13, sancisce l’inviolabilità della libertà personale.
  • Le misure cautelari personali sono provvedimenti provvisori, applicati se vi sono gravi indizi di colpevolezza e almeno una delle esigenze cautelari.
  • Il nostro codice di procedura penale distingue le misure cautelari personali in coercitive e interdittive.

L’art. 13 della Costituzione italiana dispone che la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Essendo, la libertà personale, un diritto fondamentale e inviolabile, vige la riserva di legge assoluta per cui solo la legge, con esclusione delle fonti subordinate, può disciplinare i casi in cui può essere limitata e solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria.

L’art. 27 della Costituzione dispone che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La necessità è quella di conciliare il diritto fondamentale della libertà di ogni individuo con l’esigenza della sicurezza pubblica. fatta questa fondamentale premessa, possiamo introdurre il tema delle misure cautelari personali: ecco cosa sono e come funzionano.

Misure cautelari personali: cosa sono

Le misure cautelari personali sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi. Nascono dall’esigenza di evitare che il trascorrere del tempo, tra l’acquisizione della notitia criminis (notizia di reato) e l’esecuzione, eventuale, di una sentenza di condanna, possa compromettere l’accertamento del fatto storico, o possa determinare il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato, oppure che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.

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Condizioni per l’applicabilità delle misure cautelari personali

Il presupposto principale per l’applicazione delle misure cautelari personali, è l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento all’art. 192 c.p.p. sulla sussistenza degli indizi gravi, precisi e concordanti. Il giudice non potrà decidere di applicare una misura cautelare a propria discrezione in assenza della pluralità e della concordanza degli indizi.

L’art. 274 c.p.p. prescrive quali sono le esigenze cautelati che giustificano la limitazione della libertà personale, cioè:

  • il pericolo di fuga, quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste il concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, ma solo nel caso in cui il giudice ritenga di non potere irrogare una pena inferiore ai due anni di reclusione e se ritiene che la condotta concretamente assunta sia grave, senza poter utilizzare, invece, come parametro la gravità del titolo di reato per cui si procede;
  • la reiterazione del reato, cioè quando sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede – lo scopo è quello di tutelare la collettività;
  • il pericolo di inquinamento delle prove – quando sussistono specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova.

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misure cautelari personali coercitive

Quali sono i criteri di scelta della misura cautelare (art. 275 c.p.p.)

Per individuare la misura da applicare al caso concreto, il giudice deve ricorrere al principio di proporzionalità e di idoneità (art. 275 comma 1 c.p.p.).

Ne consegue che il giudice non può disporre né la custodia cautelare in carcere, né la misura degli arresti domiciliari se prevede di concedere in sentenza la sospensione condizionale della pena (art. 275 comma 2 bis c.p.p.).

Il giudice non può applicare la misura maggiormente afflittiva, la detenzione in carcere, se ritiene che la pena prevedibile non sarà superiore a tre anni, salvo che per particolari reati.

In ogni caso, le misure cautelari personali possono essere adottate solo in relazione ai delitti (non anche alle contravvenzioni).

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Come si suddividono le misure cautelari personali

Il nostro codice di procedura penale prevede diversi tipi di misure cautelari personali e le distingue in:

  1. misure cautelari personali coercitive;
  2. misure cautelari personali interdittive.

1. Misure cautelari personali coercitive

Le misure cautelari personali coercitive sono quelle maggiormente afflittive perché limitano la libertà personale, che è un diritto inviolabile e garantito dalla Costituzione.

Sono misure cautelari personali coercitive:

  • la custodia cautelare in carcere;
  • la custodia cautelare in luogo di cura;
  • gli arresti domiciliari;
  • il divieto di espatrio;
  • l’obbligo di presentazione alla PG;
  • l’allontanamento dalla casa familiare;
  • il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
  • il divieto e obbligo di dimora.

Le prime tre misure (custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di cura e arresti domiciliari) sono misure coercitive custodiali, mentre le altre le finiamo non custodiali; la differenza risiede nella previsione della custodia in un luogo specifico, che comporta quindi la totale limitazione della libertà personale, mentre le misure cautelari personali coercitive, ma non custodiali, impongono l’esecuzione di un obbligo.

L’art. 280 c.p.p. prevede, stante la gravità della misura cautelare custodiale, che possa essere applicata “solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni”. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti, di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Per tutti i reati con pena inferiore, il giudice deve scegliere un’altra misura cautelare personale coercitiva, ma non custodiale.

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2. Misure cautelari personali interdittive

Le misure cautelari personali interdittive, invece, impediscono a un soggetto di svolgere determinate attività quando sussistono gravi indizi di reato.

Limitano temporaneamente i diritti dell’indagato o dell’imputato, senza comportare la detenzione, ma incidono sulla sua attività professionale o sulla sua capacità di esercitare funzioni pubbliche, e sono:

  • la sospensione della responsabilità genitoriale;
  • la sospensione dal pubblico ufficio;
  • il divieto temporaneo di contrattare con la PA;
  • il divieto di esercitare attività.

L’art. 287 del c.p.p. prevede che le misure interdittive possano essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

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Applicazione di una misura cautelare personale: come si richiede

Quando riscontra gravi indizi di colpevolezza, precisi e concordanti, e ritiene che ci si una delle esigenza cautelari, il PM chiede al giudice l’applicazione della misura. Il giudice, con ordinanza (cautelare), applica la misura che ritiene più idonea.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva può essere impugnata, entro 10 giorni dalla sua esecuzione, davanti al Tribunale del Riesame, detto anche Tribunale della Libertà, che valuterà se sussistono i gravi indizi di colpevolezza e se vi sono esigenze cautelari concrete e attuali, tali da limitare la libertà personale dell’indagato o imputato.

L’appello ex art. 310 c.p.p. è un altro mezzo di impugnazione dell’ordinanza cautelare, l’unico che può essere utilizzato dal PM, quando la richiesta di misura cautelare sia stata respinta e il solo mezzo che viene utilizzato in tutti i casi in cui non è possibile proporre riesame, ovvero avverso l’ordinanza che applica una misura cautelare interdittiva o che rigetta una richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare già in esecuzione.

Termini di durata massima della custodia cautelare

I termini di durata massima della custodia cautelare sono stabili dall’art. 303 del Codice di procedura penale, che stabilisce quanto può durare la detenzione preventiva prima che venga emesso il provvedimento che dispone il giudizio o la sentenza. Decorsi i termini senza che il giudice abbia emesso il provvedimento, la misura perderà efficacia. Dall’articolo si evince che la durata sia variabile a seconda dei casi.

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Cosa sono le misure cautelari reali

Per completezza, riportiamo un breve riferimento sulle misure cautelari reali. Differiscono da quelle personali perché determinano per l’indagato, o l’imputato, l’indisponibilità di cose o beni, per esigenze probatorie o di pubblica sicurezza.

Si distinguono in:

  • sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.);
  • sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).

Il sequestro conservativo tende ad evitare che diminuiscano o si disperdano le garanzie patrimoniali, che potranno permettere successivamente al condannato di pagare le somme dovute per il risarcimento del danno o le spese di giustizia.

Il sequestro preventivo, invece, è finalizzato ad evitare che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso.

I presupposti per la loro applicazione sono:

  • il periculum in mora, pericolo che il ritardo nell’applicazione della misura cautelare possa comportare un pregiudizio irreparabile;
  • il fumus commissi delicti, vale a dire concreti e persuasivi elementi di fatto, anche indiziari, che consentono di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.

Approfondisci leggendo Misure cautelari reali: cosa sono il sequestro conservativo e preventivo

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Avv. Silvia Leto
Avvocato penalista
Sono un avvocato penalista iscritta all’Albo di Crotone dal 2011, con studio a Milano e a Crotone.Mi occupo di diritto penale con esperienza consolidata in procedimenti relativi a reati di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, falsa fatturazione, incidente di esecuzione. Mi sono laureata alla “Sapienza” Università di Roma, con una laurea in diritto penale, sul delitto tentato, nella cattedra del Prof. Avv. Franco Coppi. Ho collaborato anche con studi legali stranieri a Lisbona e a New York.
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