Caso Roggero: perché la sua non fu legittima difesa
Il gioielliere Mario Roggero è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: la Cassazione esclude la legittima difesa e spiega perché la reazione non era né necessaria né proporzionata.
- Il Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero.
- La legittima difesa (art. 52 c.p.) richiede tre requisiti contemporanei: pericolo attuale, necessità della reazione e proporzione tra offesa e difesa.
- Nel caso Roggero mancavano il pericolo attuale e la necessità della reazione, perché la rapina era già terminata.
Immagina di subire una rapina, vedere la tua famiglia minacciata e reagire d’istinto. È quello che è successo a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Da quel 28 aprile 2021 la sua vicenda giudiziaria ha attraversato tre gradi di giudizio, fino alla sentenza definitiva della Cassazione del 15 luglio 2026. Il caso ha diviso l’opinione pubblica, ma la legge italiana traccia confini precisi tra difendersi e farsi giustizia da soli. Vediamo cosa dice davvero la normativa sulla legittima difesa.
Cos’è successo nel caso Roggero
Tre rapinatori mascherati, armati di un coltello e di una pistola giocattolo, assaltano la gioielleria di Roggero minacciando lui, la moglie e la figlia. Una volta usciti dal negozio, mentre risalgono in auto per fuggire, Roggero li insegue in strada e spara più colpi di pistola.
Due dei rapinatori muoiono sul colpo, un terzo resta gravemente ferito. La scena viene ripresa dalle telecamere di sorveglianza del negozio e da quelle di un ufficio postale vicino, un elemento che si rivelerà decisivo nel processo.
Roggero viene processato per:
- duplice omicidio volontario (art. 575 c.p.);
- tentato omicidio, nei confronti del terzo uomo ferito;
- porto illegale di armi, perché la pistola era regolarmente detenuta, ma non poteva essere portata per strada.
In primo grado, la Corte d’Assise di Asti lo condanna a 17 anni. La Corte d’Assise d’Appello di Torino, nel dicembre 2025, riduce la pena a 14 anni e 9 mesi, riconoscendo alcune attenuanti, ma confermando l’impianto accusatorio. Il 15 luglio 2026 la Cassazione rigetta il ricorso della difesa e la condanna diventa definitiva.
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Perché non è legittima difesa?
L’istituto della legittima difesa è disciplinato dall’art. 52 del Codice penale. La norma stabilisce che non è punibile chi commette un fatto costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, a condizione che la difesa sia proporzionata all’offesa.
La disposizione ha subito modifiche nel 2006 e nel 2019, che ne hanno ampliato l’ambito applicativo soprattutto per la difesa nel domicilio. I requisiti di base, però, restano tre e devono sussistere tutti insieme:
- il pericolo deve essere attuale: la minaccia deve essere concreta e in corso in quel momento, non passata né solo temuta;
- la reazione deve essere necessaria – non deve esistere un’alternativa meno lesiva, come fuggire o mettersi al riparo;
- deve esserci proporzione tra il bene aggredito e quello difeso, valutando sia il valore dei beni in gioco sia i mezzi usati da entrambe le parti.
Nel caso Roggero, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata dalla Cassazione, mancavano proprio il primo e il terzo requisito. I giudici d’appello hanno evidenziato che l’azione aggressiva dei rapinatori era già conclusa nel momento in cui Roggero ha sparato: i banditi erano in fuga, non più impegnati in nessuna condotta minacciosa.
Le immagini delle telecamere hanno mostrato con chiarezza questa sequenza temporale, escludendo che si potesse ancora parlare di pericolo attuale. Sul fronte della proporzione, emerge inoltre lo squilibrio tra i mezzi: i rapinatori disponevano di un coltello e di una pistola giocattolo, mentre Roggero ha usato un’arma vera, con esito letale per due persone.
Perché in Italia non vale il modello statunitense?
Nel dibattito pubblico sul caso, non sono mancati i riferimenti al sistema di autodifesa armata in vigore negli Stati Uniti. Il paragone non regge sul piano giuridico, per due ragioni:
- in Italia l’uso legittimo della forza armata è riservato allo Stato e alle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni, non è un diritto generale del cittadino;
- non esiste, nel nostro ordinamento, una norma paragonabile al Secondo Emendamento della Costituzione americana, che riconosce ai cittadini il diritto di detenere e portare armi.
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L’esasperazione non è una scusante
Molti commentatori hanno richiamato lo stato di esasperazione di Roggero, dopo la violenza subita da lui e dalla sua famiglia. Su questo punto il Codice penale è netto: l’art. 90 c.p. stabilisce che gli stati emotivi o passionali – rabbia, paura, agitazione – non escludono né diminuiscono l’imputabilità.
Una forte emozione può incidere sulla responsabilità penale solo se degenera in una vera e propria infermità mentale, tale da annullare la capacità di intendere e di volere, e va dimostrata con perizie psichiatriche rigorose. Non è questa la situazione riconosciuta nel caso Roggero, la cui azione è stata ritenuta lucida e volontaria dai giudici di merito.
Perché la pena è di 14 anni e 9 mesi?
Per l’omicidio volontario l’art. 575 c.p. prevede la reclusione non inferiore a 21 anni. Nel caso di Roggero, che ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza, la pena finale è stata più contenuta, per effetto di alcune circostanze attenuanti riconosciute in appello, tra cui:
- le attenuanti generiche;
- l’attenuante della provocazione, collegata alla rapina subita poco prima dei fatti.
Il calcolo finale ha tenuto conto anche del cumulo, relativamente contenuto, per gli altri reati contestati (tentato omicidio e porto abusivo d’arma). Si tratta comunque di una condanna severa, coerente con la gravità dell’evento morte cagionato a due persone.
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Cosa succede ora?
Roggero, costituitosi spontaneamente, sconterà la pena nel carcere di Bollate. La legge prevede alcuni strumenti che potrebbero incidere sulle modalità di esecuzione, cioè:
- l’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario (legge 354/1975), che consente ai condannati che hanno compiuto 70 anni di scontare la pena in detenzione domiciliare, a determinate condizioni, tra cui l’assenza di dichiarazioni di delinquenza abituale o professionale;
- la liberazione anticipata, disciplinata dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario, riconosce una detrazione di 45 giorni di pena per ogni semestre scontato con partecipazione al percorso rieducativo.
Sul fronte della grazia, più volte evocata nel dibattito politico, va ricordato che si tratta di un provvedimento di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, all’esito di un iter articolato che coinvolge il Ministero della Giustizia. Non è un automatismo legato alla notorietà del caso o alla pressione dell’opinione pubblica.
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Riferimenti normativi
- art. 52 del Codice penale, legittima difesa;
- art. 90 del Codice penale, stati emotivi o passionali;
- art. 575 del Codice penale, omicidio;
- art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), detenzione domiciliare;
- art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), liberazione anticipata.
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