Ddl anti-maranza: cosa prevede il nuovo pacchetto sicurezza approvato dal Governo
Il ddl anti-maranza introduce il fermo preventivo esteso ai minori, il divieto di aggregazione, nuove aggravanti e lo stop al risarcimento per chi delinque. Ecco tutte le novità approvate dal Consiglio dei ministri.
- Il Consiglio dei ministri ha approvato il 14 luglio 2026 un nuovo Ddl sicurezza, noto anche come Ddl anti-maranza, con misure contro le baby gang e per la prevenzione del disagio giovanile.
- Tra le novità principali ci sono fermo preventivo esteso ai minorenni, il divieto di aggregazione, l’aggravante per il danneggiamento di gruppo e una stretta sulle occupazioni abusive.
- Il testo esclude inoltre il risarcimento del danno a chi delinque e subisce lesioni dalla vittima, misura ispirata al caso del gioielliere Mario Roggero.
Il Consiglio dei ministri, riunito il 14 luglio 2026 a Palazzo Chigi, ha approvato con procedura d’urgenza il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile”, che integra il pacchetto sicurezza già varato il 5 febbraio 2026. Il testo tocca il Codice penale, il Codice di procedura penale e il Codice civile, oltre al Codice antimafia. Vediamo quali sono le novità più importanti di quello che è stato ribattezzato dalla stampa “Ddl anti-maranza“.
Il divieto di aggregazione: la prima norma anti-maranza
La misura più discussa riguarda il cosiddetto divieto di aggregazione. Il ddl modifica l’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), introducendo un nuovo comma 5-bis.
In pratica, il questore potrà disporre l’avviso orale accompagnato dal divieto di radunarsi con determinate persone quando:
- cinque o più persone, anche in gruppo, tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose;
- il destinatario della misura sia già stato colpito, nei cinque anni precedenti, da misure di prevenzione o da provvedimenti a tutela della sicurezza urbana;
- oppure sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico.
L’obiettivo dichiarato è contrastare la proliferazione di episodi di violenza e vandalismo legati alle bande giovanili, i cosiddetti “maranza”, e le connesse forme di degrado urbano.
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Fermo preventivo esteso anche ai minorenni
La seconda misura centrale amplia il fermo di prevenzione. Il ddl modifica l’articolo 11-bis del decreto legge 59/1978, già novellato dall’articolo 7, comma 2, del decreto legge 23/2026 (il decreto sicurezza 2026).
La novità principale è l’estensione della misura anche ai soggetti minorenni. Il fermo si applica nel corso di operazioni di polizia dirette a prevenire reati che turbano l’ordine pubblico in luoghi con consistente afflusso di persone, come le zone della movida, quando sussistano elementi concreti di pericolosità, tra cui:
- il possesso di oggetti pericolosi o armi;
- l’uso di caschi o strumenti che ostacolano il riconoscimento della persona;
- precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti o di armi.
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha precisato, in conferenza stampa, che il fermo preventivo potrà essere applicato da tutti gli agenti di pubblica sicurezza impegnati nei servizi di ordine pubblico, compresa la Polizia locale quando specificamente impiegata in tali attività.
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Danneggiamento di gruppo: nuova aggravante e arresto in flagranza differita
Il ddl introduce una fattispecie aggravata autonoma nell’ambito dell’articolo 635 del Codice penale (danneggiamento). Le condotte previste dai commi 1 e 2 dell’articolo – distruzione, dispersione o deterioramento di beni altrui, con o senza violenza o minaccia – se commesse da cinque o più persone riunite, sono punite più severamente, con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro.
Per queste condotte il ddl introduce anche:
- la possibilità di arresto facoltativo in flagranza per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
- l’estensione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita, già esistente per altri reati, anche a questa nuova ipotesi aggravata di danneggiamento.
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Aggravanti per i reati contro i giornalisti
Il testo introduce due nuove circostanze aggravanti comuni. La prima riguarda i delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale commessi ai danni di giornalisti nell’esercizio o a causa della loro attività, e dei direttori di testata. La seconda colpisce chi, oltre a violare un provvedimento di rimpatrio o il divieto di reingresso nel territorio dello Stato, commette un ulteriore delitto.
Occupazioni abusive: procedura di sgombero estesa alle seconde case
Cambia anche la disciplina delle occupazioni arbitrarie di immobili. La procedura accelerata che consente alle forze di polizia di liberare rapidamente l’immobile occupato e reintegrare l’avente diritto nel possesso, oggi riservata al caso in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, diventa applicabile a tutte le ipotesi di occupazione arbitraria, comprese le seconde case.
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Niente risarcimento per chi delinque: il caso Roggero
Una delle norme più commentate riguarda il Codice civile. Il ddl esclude il diritto al risarcimento del danno per chi, nel commettere alcuni reati gravi, subisca un danno per mano della persona offesa.
I reati indicati sono:
- la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- il furto in abitazione, il furto con strappo e il furto con destrezza in casi particolari (art. 624-bis c.p.);
- la rapina (art. 628 c.p.);
- il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
La misura è ispirata al caso del gioielliere Mario Roggero, che il 28 aprile 2021 uccise a colpi d’arma da fuoco due rapinatori nella sua abitazione, ritrovandosi poi una richiesta di risarcimento di 3,3 milioni di euro da parte dei familiari delle vittime.

Lesioni lievi contro le forze dell’ordine: procedibilità d’ufficio
Il ddl introduce la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali lievi commesso ai danni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. Fino a oggi questi fatti erano perseguibili solo con querela di parte.
Le misure per il contrasto al disagio giovanile
Accanto alla stretta repressiva, il ddl prevede anche misure di prevenzione. Viene istituita, nell’ambito dei Centri per la famiglia, una rete territoriale dell’alleanza educativa, in raccordo con le istituzioni scolastiche e le realtà del territorio, con progetti volti a contrastare la povertà educativa e l’emarginazione sociale.
Il provvedimento ha ricevuto numerose critiche. Le opposizioni accusano il Governo di privilegiare l’approccio repressivo rispetto agli interventi di prevenzione e inclusione sociale, contestando in particolare il nuovo fermo di prevenzione e l’ampliamento dei poteri attribuiti alle forze di polizia, ritenuti da alcuni eccessivamente invasivi. Il dibattito parlamentare, nelle prossime settimane, chiarirà se e come il testo verrà modificato durante l’iter di approvazione.
Riferimenti normativi
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 3, comma 5-bis;
- decreto legge 59/1978, art. 11-bis, come modificato dal decreto legge 23/2026;
- Codice penale, art. 635 (danneggiamento);
- Codice civile, artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628, 630 c.p. richiamati per l’esclusione del risarcimento;
- Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 181 del 14 luglio 2026, governo.it.
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