Legittima difesa: cos’è e com’è cambiata con la riforma del 2019
Quando si tratta di legittima difesa, cosa prevede la legge e cosa cambia con la nuova riforma 2019: esempi, casi e varianti dell'art. 52 del codice penale.
- La legittima difesa comprende una serie di situazioni nelle quali un fatto che in altri casi consisterebbe in un reato, non assume tale valore poiché imposto o consentito dalla legge.
- In condizione di pericolo, in pratica, sulla base del cosiddetto bilanciamento degli interessi, viene ritenuto più rilevante l’interesse dell’aggredito rispetto a quello dell’aggressore.
La legittima difesa è disciplinata dall’articolo numero 52 del Codice Penale, dove si legge che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Nel 2019 è stata introdotta una modifica importante a proposito della legittima difesa che ha rivoluzionato il presupposto della legittima difesa domiciliare. Vediamo di seguito come funziona la giurisprudenza a proposito di legittima difesa, quali sono gli esempi più comuni e cosa è cambiato prima e dopo l’approvazione della riforma del 2019.
- Legittima difesa: i presupposti
- Reazione legittima
- Eccesso colposo di legittima difesa
- L’onore della prova
- Legittima difesa putativa: cos’è
- Legittima difesa domiciliare: cos’è
- Legittima difesa e riforma 2019
- Lo stato di grave turbamento
- Legittima difesa e responsabilità civile
- Legittima difesa e diritto internazionale: art. 51
Legittima difesa: i presupposti
Bisogna innanzitutto fare differenza tra la vendetta e la legittima difesa in quanto:
- la vendetta è una reazione che segue la lesione;
- la legittima difesa, al contrario, è una reazione che anticipa la lesione.
La legittima difesa può essere intesa come l’unico rimedio da mettere in atto per difendersi da un’offesa ingiusta e si basa fondamentalmente su due presupposti:
- l’aggressione ingiusta che porta all’insorgere di un pericolo;
- la reazione difensiva che ne segue.
L’aggressione ingiusta consiste nel pericolo di poter ricevere un’offesa che, nel caso in cui non fosse neutralizzata, si trasformerebbe in una lesione di un diritto personale o patrimoniale, che viene tutelato dalla legge.
L’offesa ingiusta, invece, è in pratica qualsiasi minaccia o omissione contraria alle regole del diritto.
Si definisce difesa legittima quella nella quale il rapporto tra l’offesa temuta e la reazione di difesa si caratterizza dal punto di vista cronologico per l’immediata prossimità dell’offesa e, dunque, per la contestuale immediata successione della difesa.
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Reazione legittima
I casi nei quali la reazione contro un’aggressione ingiusta è legittima sono i seguenti:
- se difendersi è l’unico modo per evitare l’offesa;
- l’esistenza di una proporzione tra la difesa e l’offesa.
Il giudizio di proporzionalità prevede infatti quanto segue:
- il male che si infligge all’aggressore deve essere inferiore, uguale o di poco superiore rispetto a quello scaturibile dalla sua minaccia;
- il compito di valutare il bisogno, l’inevitabilità e la proporzione dell’offesa spetta al giudice che dovrà analizzare il caso concreto in modo relativo e qualitativo.
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Eccesso colposo di legittima difesa
Nei casi in cui la vittima reagisca con una reazione di difesa eccessiva, si parla allora di eccesso colposo di legittima difesa:
- in questo caso, non si aveva intenzione di commettere un reato, ma la reazione è stata eccessiva perché ha superato la proporzionalità che dovrebbe esserci tra l’offesa e la difesa;
- in tali circostanze, accade che si applichino le disposizioni riguardanti i delitti di tipo colposo.
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L’onore della prova
Il soggetto che si è difeso contro un’aggressione dovrà dimostrare al giudice la legittimità della sua difesa attraverso l’onere della prova, fornendo cioè tutti i fatti e le circostanze che possano dimostrare:
- l’esistenza di un pericolo reale o di un’offesa ingiusta;
- i mezzi a disposizione dell’aggredito e il modo in cui sono stati utilizzati;
- la proporzione tra la possibile minaccia e la reazione difensiva, ovvero tra la difesa e l’offesa.
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Legittima difesa putativa: cos’è
La legittima difesa putativa si verifica nei casi in cui un individuo agisca perché si sente effettivamente minacciato, ma il pericolo nella pratica non sussiste. I presupposti della legittima difesa putativa sono gli stessi previsti per quella reale: la differenza consiste proprio nel fatto che il pericolo avvertito non è reale.
Si parla, allora, di errore scusabile, che viene determinato da una situazione obiettiva che fa nascere la convinzione di trovarsi in una situazione pericolosa, nella quale si sta per ricevere un’offesa ingiusta.
In base a quanto chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 28224/2014: “l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta“.
Esempio
- un amico ci colpisce al buio con un’arma finta;
- non abbiamo modo di riconoscere né l’amico né il fatto che si tratti di uno scherzo;
- reagendo per legittima difesa lo feriamo o finiamo con l’ucciderlo;
- la nostra azione potrebbe rientrare benissimo in un caso di legittima difesa putativa.
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Legittima difesa domiciliare: cos’è
La legittima difesa domiciliare consiste nella difesa esercitata tra le mura domestiche o nel luogo in cui si trascorre la maggior parte del proprio tempo (quindi anche dove si svolge la propria attività commerciale o professionale). Si tratta di una forma particolare di legittima difesa, nella quale viene anche violato il proprio domicilio.
In questa circostanza, chi si trova in casa può difendersi rispettando il rapporto di proporzione fra difesa e offesa e utilizzare un’arma detenuta in modo legittimo o qualsiasi altro mezzo ideale per difendersi al fine di:
- salvaguardare la propria o l’altrui incolumità;
- tutelare i beni propri o altrui, quando non si verifica desistenza, ma c’è reale pericolo di aggressione.
Prima della riforma introdotta con la legge del 2019, il giudice doveva di volta in volta valutare l’effettiva legittimità della difesa.
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Legittima difesa e riforma 2019
La legge n.36/2019 ha introdotto un cambiamento significativo all’articolo 52 e alle norme correlate, modificando la legittima difesa domiciliare nel mondo seguente: in caso di violazione di domicilio, la difesa è sempre legittima e sussiste il rapporto di proporzione. Quindi chi esercita la legittima difesa nella propria abitazione, o nel luogo in cui lavora o svolge la propria attività commerciale, non è punibile dalla Legge.
È stato anche inserito un quarto comma all’articolo 52 del Codice Penale, in base al quale può agire sempre in stato di legittima difesa “colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Ciò non significa che si possa sparare sempre:
- è reato sparare alle spalle di chi si sta dando alla fuga;
- è reato sparare quando non c’è alcun pericolo per la propria incolumità.
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Lo stato di grave turbamento
La riforma del 2019 ha modificato anche l’articolo 55 del Codice Penale, che regola l’eccesso colposo. In particolare, è stato introdotto il seguente comma che definisce e rende più ampio il concetto di colpa:
“la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5 (minorata difesa), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Nella pratica, prima della riforma, in caso di legittima difesa putativa si sarebbe stati puniti per lesioni di tipo colposo. Adesso, invece, nel caso di legittima difesa domiciliare putativa, non si è più puniti per eccesso colposo, se la propria condotta è avvenuta in una situazione di grave turbamento emotivo causato dall’invasione di domicilio.
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Legittima difesa e responsabilità civile
L’articolo 2044 del Codice Civile esonera dalla responsabilità civile “chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri“. Nei casi di legittima difesa domiciliare, viene sempre esclusa la responsabilità civile di chi si è difeso. Chi si è difeso non è dunque tenuto a pagare alcun risarcimento per il danno che ha eventualmente provocato con la sua azione.
Nei casi di eccesso colposo invece, sarà il giudice a stabilire l’indennità che si deve alla persona che è stata danneggiata, sulla base:
- della gravità dei fatti;
- delle modalità di realizzazione;
- della causa che ha generato il danno.
Con la nuova riforma è stato anche inserito l’articolo 115-bis del Testo Unico delle spese di giustizia, nel quale viene esteso il gratuito patrocinio a spese dello stato per tutti coloro per i quali vengono disposti l’archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere perché non sussiste reato.
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Legittima difesa e diritto internazionale: art. 51
A proposito di legittima difesa in ambito internazionale, si può fare riferimento all’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, nel quale si legge che
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di legittima difesa sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale
Legittima difesa – domande frequenti
Nello stato di necessità la condotta si rivolge a un soggetto che non ha provocato la situazione di pericolo, mentre nella legittima difesa la condotta difensiva è generata da un’aggressione ingiusta.
La legittima difesa putativa consiste nei casi in cui ci si difende per legittima difesa perché ci si sente minacciati dal pericolo di ricevere un’offesa ingiusta, ma quel pericolo in realtà non sussiste.
La legge 2019 sulla legittima difesa legittima sempre la difesa in caso di violazione di domicilio, ribadendo l’esistenza del rapporto di proporzione fra difesa e offesa.
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