Porto d’armi: cos’è e come si ottiene la licenza
Cosa si intende con licenza di porto d’armi? Cosa permette di fare? Vediamo quali sono i requisiti per ottenerla e le diverse tipologie in vigore, come per esempio il porto d’armi sportivo.
Il porto d’armi – più propriamente detto licenza di porto d’armi – è un’autorizzazione amministrativa con la quale si riceve, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, il permesso di poter acquistare, detenere e portare armi in contesti nei quali non sono generalmente permesse.
Quali sono i requisiti da possedere per avere il porto d’armi? Quali armi permette di comprare e utilizzare questa licenza? Analizziamo la normativa in vigore, concentrandoci in particolare sulle differenti tipologie di porto d’armi, ovvero per difesa personale, per caccia e porto d’armi sportivo.
- Porto d’armi: requisiti
- Porto d’armi: tipologie
- 1. Licenza di porto di fucile per uso di caccia
- 2. Porto d’armi a uso sportivo
- 3. Licenza di porto d’armi per difesa personale
- Porto d’armi Forze di polizia
- Porto d’armi: sanzioni
- Quanto costa avere un porto d’armi?
- Richiesta porto d’armi: quali documenti presentare
Porto d’armi: requisiti
I cittadini che intendono richiedere il porto d’armi devono innanzitutto non aver mai subito delle condanne penali e/o trovarsi in circostanze particolari – è qui che entra in gioco il concetto di legittima difesa personale.
I requisiti e le regole di rilascio del porto d’armi sono specificati nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di attuazione – R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Sono comunque previste delle differenze a seconda della tipologia di porto d’armi al quale si è interessati.
L’obbligo di presentare un certificato medico di idoneità psico-fisica è stato introdotto dalla legge n. 89 del 6 marzo 1987. Il certificato dovrà essere allegato alla richiesta di rilascio della licenza di porto d’armi. Il Ministero della salute dovrà invece occuparsi di stabilire i criteri di accertamento dei requisiti psicofisici minimi da possedere per essere considerati idonei al porto d’armi (ai sensi del D.M del 28 aprile 1998).
Il certificato dovrà essere rilasciato dall’azienda sanitaria locale, oppure da un medico:
- delle forze di polizia;
- del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Per ottenere la licenza, chi non ha prestato il servizio militare deve essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi, che si ottiene frequentando un apposito corso presso una delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
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Soggetti esclusi
In un primo momento, il rilascio della licenza era impedito a particolari soggetti, quali gli obiettori di coscienza al servizio militare di leva. La legge 130/2007 ha invece permesso anche agli obiettori ammessi al servizio civile, dopo 5 anni dal congedo, di rinunciare al proprio status di obiettore con una dichiarazione irrevocabile da presentare all’ufficio per il Servizio Civile Nazionale.
Differenza tra porto e trasporto
Prima di analizzare nel dettaglio le differenti tipologie di porto d’armi, può essere utile ricordare la distinzione tra porto e trasporto di un’arma;
- il porto consiste della disponibilità dell’arma, che può essere utilizzata all’occorrenza e possibilmente in modo immediato;
- il trasporto di un’arma è invece il suo spostamento da un luogo a un altro in cui l’arma potrà essere utilizzata – si pensi al caso di un individuo che mette il fucile in borsa per andare nel luogo in cui potrà praticare la caccia.
Per poter portare e trasportare armi da fuoco si dovrà richiedere il nulla osta al Questore: questa autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui si ereditasse un’arma. Il modulo per presentare la richiesta è disponibile online, presso le Questure, i commissariati di polizia.
Porto d’armi: tipologie
Ci sono diverse tipologie di porto d’armi, ovvero:
- porto d’armi per uso caccia;
- porto d’armi a uso sportivo, per lo sport del tiro a volo;
- porto d’armi per difesa personale.
Bisogna inoltre distinguere tra licenza di porto di armi lunghe, che è di competenza della Questura, e licenza di porto di armi corte o di bastone animato per la difesa personale, che viene invece rilasciata dalla Prefettura.
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1. Licenza di porto di fucile per uso di caccia
Chi vuole praticare la caccia deve ottenere la licenza di porto di fucile dalla Questura della propria provincia di residenza. Dovrà prima conseguire l’abilitazione dell’esercizio venatorio. Questa autorizzazione permette di ottenere la licenza di porto di armi lunghe nelle zone in cui è possibile praticare la caccia in modo legale. In questo caso, la licenza ha una durata di 5 anni dalla data in cui è stata rilasciata.
Per poter esercitare l’attività venatoria si dovrà però versare ogni anno la tassa di concessione governativa (TCG,) prevista ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, a carico dei beneficiari di un provvedimento amministrativo e di altri atti, oltre che:
- le tasse regionali e provinciali in vigore nei luoghi di caccia;
- una polizza assicurativa.
Rilascio porto di fucile per uso caccia
Se non si paga la tassa in questione, inoltre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2016, non sarà possibile né comprare né trasportare armi da fuoco e munizioni.
Questa tipologia di licenza permette anche di acquistare e trasportare armi comuni e sportive – comprese le armi corte – e le relative munizioni, così come gli strumenti da punta e da taglio connessi all’attività venatoria.
La licenza di porto di fucile per uso caccia viene identificata da un numero composto da 6 cifre decimali, seguite da una lettera. Può essere concessa anche a partire dai 16 anni qualora il minore abbia il consenso scritto dei genitori o di un tutore e dimostri la capacità di maneggiare le armi.
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2. Porto d’armi a uso sportivo
Il porto di arma lunga per il tiro a volo è comunemente noto come porto d’armi sportivo: si richiede alla Questura della provincia in cui si ha la residenza. Le armi lunghe potranno essere utilizzate nei campi di tiro a volo, pubblici e privati.
Con questa licenza sarà possibile comprare e trasportare le armi comuni e sportive (anche le armi corte) e le relative munizioni che siano idonee allo svolgimento dell’attività di tiro. Anche questa licenza ha una durata di 5 anni.
Ad ogni modo, per praticare il tiro a segno in un poligono il porto d’armi non è obbligatorio. È infatti possibile noleggiare un’arma del poligono oppure possedere la Carta di Riconoscimento rilasciata da una sezione di Tiro a Segno Nazionale, con la vidimazione del Questore.
Per il porto d’armi a uso sportivo è sempre richiesto il Certificato medico e l’abilitazione al maneggio delle armi.
3. Licenza di porto d’armi per difesa personale
La legge n. 36 del 26 aprile 2019 recante Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa ha introdotto l’obbligo per chiunque voglia acquistare e detenere un’arma da fuoco, di possedere l’autorizzazione rilasciata dalle autorità.
La legge prevede che non sia punibile chi ha utilizzato un’arma per necessità, ovvero per legittima difesa, come previsto all’art. 52 del Codice penale, nel quale si legge che:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Si tratta del soggetto che usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- a)la propria o la altrui incolumità:
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La legittima difesa permette, dunque, di difendersi da soli qualora si presentino le condizioni disciplinate dalla legge, a patto che le armi in proprio possesso sia detenute in modo legittimo.
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Richiesta porto d’armi per difesa personale
Si può richiedere a questo proposito:
- la licenza di porto di bastione animato, che è di competenza del prefetto e dura un anno, ovvero un’arma da punta e taglio che è consentito portare con sé fuori dall’abitazione;
- una licenza di porto d’armi per difesa personale.
Anche questa licenza viene rilasciata dal Prefetto della Provincia di residenza soltanto nei casi in cui venga dimostrato il bisogno di possedere un’arma.
L’autorizzazione, che ha una validità di 5 anni a condizione del pagamento degli oneri amministrativi in vigore, prevede:
- il trasporto e il porto di armi corte e lunghe nei poligono di tiro;
- l’acquisto e il trasporto di armi e munizioni comuni.
Il porto d’armi per uso personale dei privati è uguale a quello previsto per le guardie particolari giurate, per le quali, però, la tassa di concessione governativa è più bassa e la durata è di soli 2 anni.
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Richiesta porto di fucile per uso personale
Si potrà invece richiedere al Questore della propria provincia di residenza l’autorizzazione per poter portare armi lunghe per difesa personale, oltre che di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro. Anche in questo caso, si dovrà dimostrare di averne realmente bisogno. La licenza avrà, per chi è in regola con il pagamento delle tasse, una durata di 5 anni.
Porto d’armi Forze di polizia
Sono previste poi delle regole specifiche per le forze di polizia e le forze armate, come il porto senza licenza per difesa personale. Nel caso degli ufficiali delle forze armate che siano in servizio permanente attivo, la licenza può essere rilasciata dal Prefetto gratuitamente.
La legge individua le categorie di persone che, per l’esposizione al rischio derivante dall’attività svolta nell’ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa o nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall’obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d’armi.
L’art. 73 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza riporta che:
Il capo della polizia, i prefetti, i viceprefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P.S., i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 della legge.
Per tali soggetti non vige la limitazione al porto delle sole armi d’ordinanza. La stessa viene estesa a ulteriori 3 armi comuni e viene concessa per difesa personale.
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Porto d’armi: sanzioni
Abbiamo visto come, a seconda dei casi, il compito di verificare i requisiti necessari per la licenza di porto d’armi ricade sulla questura o sulla prefettura. Questore e prefetto possono anche rifiutare la concessione della licenza.
Questo avviene per esempio nel caso in cui siano stati commessi reati contro la persona, il patrimonio, lo Stato, l’ordine pubblico e per le condanne per diserzione in tempo di guerra o per porto abusivo di armi.
In particolare, il porto abusivo è punito, ai sensi dell’art. 699 del codice penale, con l’arresto fino a diciotto mesi, mentre la detenzione abusiva di armi (art. 697 cp) viene punita con l’arresto da 3 a 12 mesi e l’ammenda fino a 371 euro.
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Quando il porto d’armi è vietato
Nonostante si sia in possesso di una licenza di porto d’armi, ci sono dei luoghi previsti dalla legge in cui il porto è vietato. Si tratta dei locali e mezzi di trasporto pubblico, i seggi elettorali, le manifestazioni.
Licenza per collezione di armi
Esiste poi un’ulteriore licenza che richiedere nel caso in cui si volessero possedere delle armi unicamente per scopi di collezionismo. Le armi si potranno tenere in casa, ma non potranno essere usate. Questa tipologia di licenza ha, non a caso, una durata permanente.
In genere, si prevede la detenzione di un numero massimo di 3 armi comuni da sparo, tra corte e lunghe, e 6 sportive. Con questa licenza è possibile superare tale limite e possedere più pistole e fucili da collezione. Si possono anche possedere armi antiche, ovvero quelle ad avancarica o realizzate prima del 1890, in numero superiore a 8.
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Quanto costa avere un porto d’armi?
La richiesta di licenza di porto d’armi ha un costo. Si dovrà sostenere il pagamento di:
- 2 contrassegni telematici di 16 euro ciascuno, da applicare sulla richiesta e sul nulla osta;
- la certificazione di idoneità psico-fisica, che si aggira intorno ai 60 euro;
- il pagamento della tassa di concessione governativa, ai sensi del D.M. 371/1994 del Ministero dell’Interno;
- ill pagamento del libretto, da 1,27 euro e 1,50 euro nella versione bilingue, valido 5 anni, che si dovrà pagare al primo rilascio e al rinnovo.
A queste cifre si può aggiungere il costo, di circa 200 euro, per sostenere il corso di idoneità al maneggio delle armi.
Richiesta porto d’armi: quali documenti presentare
I documenti da presentare per ottenere la licenza di porto d’armi sono:
- la certificazione di idoneità psico-fisica;
- il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui si attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, le generalità delle persone con le quali si vive e di non essere riconosciuto come “obiettore di coscienza”;
- due fototessere, di cui una autenticata.
Per il rinnovo del porto d’armi si dovranno presentare gli stessi documenti, assieme alla domanda di rinnovo in carta bollata e il precedente porto d’armi in scadenza (la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza effettiva).
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Porto d’armi – Domande frequenti
La legge stabilisce che il procedimento del porto d’armi debba concludersi entro 90 giorni.
Può girare con un’arma, trasportandola fuori dalla sua abitazione, solo chi ha ottenuto la licenza di porto e trasporto d’armi per difesa personale.
Il porto d’armi è un’autorizzazione amministrativa con la quale i cittadini possono portare e trasportare un’arma fuori della loro abitazione.
L’arma che si può portare può essere lunga o corta a seconda della licenza di porto d’armi ottenuta.
In precedenza c’erano alcuni soggetti, quali gli obiettori di coscienza al servizio militare di leva che venivano esclusi, ma la legge ha modificato le cose dando loro la possibilità di rinunciare allo stato di obiettori di coscienza e ottenere il porto d’armi.
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