Si possono applicare due CCNL diversi per lo stesso ruolo?
Due lavoratori che svolgono esattamente la stessa mansione in un'azienda possono avere due CCNL diversi, con differenze anche in merito alla retribuzione? Vediamo cosa dice la legge in merito.
Immaginate di venire a conoscenza che il vostro compagno di scrivania a lavoro, con il quale condividete anche la stessa mansione professionale, ha una RAL superiore alla vostra, ovvero che guadagna di più.
Come vi sentireste? Molto probabilmente sottovalutati, perché magari siete anche più bravi in quello che fate rispetto al famoso collega, e un po’ presi in giro. La scoperta potrebbe quindi avere un impatto diretto sulla vostra produttività e sul desiderio di trovare un lavoro adeguatamente retribuito (o in cui non si facciano differenze salariali).
Prendendo in considerazione uno scenario simile, ci siamo chiesti: due lavoratori che lavorano per la stessa azienda e svolgono lo stesso ruolo, possono avere due CCNL diversi?
In altri termini, il datore di lavoro ha libertà di scelta nel CCNL applicabile al singolo lavoratore o ci sono delle regole ben precise da rispettare, ovvero non è possibile applicare due contratti diversi per lo stesso lavoro? Vediamolo insieme.
Cosa sono i CCNL
Prima di addentrarci nella questione, possiamo brevemente analizzare cosa sia un CCNL, ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Si tratta di un contratto di lavoro che viene sottoscritto a livello nazionale da:
- i sindacati, ovvero i rappresentanti dei lavoratori;
- le associazioni che rappresentano i datori di lavoro.
Il singolo CCNL regola i rapporti di lavoro, anche per alcuni aspetti che non sono direttamente disciplinati dalla legge. Per questo motivo, si pone a metà strada tra la legge e il contratto individuale di lavoro, ovvero quello che viene poi effettivamente firmato dal lavoratore al momento dell’assunzione.
I contratti collettivi nazionali regolano per esempio gli aspetti economici: al loro interno sono infatti presenti le cosiddetta tabelle retributive. In particolare, per ogni tipologia di CCNL sono previsti dei minimi tabellari ai quali i contratti individuali di lavoro sono tenuti a conformarsi.
Ci sono poi regole riguardanti altri aspetti della vita lavorativa, quali:
- l’orario di lavoro;
- il funzionamento di ferie e permessi;
- i livelli di inquadramento.
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CCNL applicabile: la scelta è libera?
Per rispondere alla domanda iniziale, quindi se sia possibile applicare due CCNL diversi nella stessa azienda, possiamo prima chiederci se il datore di lavoro sia completamente libero di scegliere quale CCNL applicare.
La risposta è negativa: il datore di lavoro non ha totale libertà di scelta, per diversi motivi. La scelta del contratto è infatti legata a:
- il settore nel quale si opera. Se per esempio si lavora in banca, si dovrà applicare il CCNL bancario;
- il livello di inquadramento del dipendente, dal quale derivano diritti differenti dal punto di vista del trattamento economico e di quello normativo;
- dall’eventuale iscrizione del datore di lavoro a un’associazione datoriale: in questi casi, sarà infatti tenuto ad applicare il contratto collettivo sottoscritto dall’associazione in questione. Ha comunque facoltà di scegliere un CCNL differente se quest’ultimo prevede maggiori vantaggi per il lavoratore – non si potrà invece applicare un CCNL con condizioni peggiorative.
In linea generale, nel momento in cui il datore di lavoro applica un CCNL ai propri dipendenti deve tenere conto della corrispondenza tra il CCNL e le mansioni svolte dal lavoratore. Cosa succede quindi nel caso di due lavoratori con la stessa mansione in azienda? I CCNL applicati possono essere diversi?
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Stessa mansione CCNL diversi: è legale?
La questione è stata analizzata dalla sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 728, del 22 dicembre 2023. Dalla stessa è emerso che ai dipendenti che nella stessa azienda svolgono lo stesso ruolo deve essere applicato il medesimo contratto collettivo nazionale.
In caso contrario, si verificherebbe una disparità di trattamento ingiusta tra i due lavoratori, che potrebbero quindi avere anche stipendi diversi in base a quanto previsto dal CCNL applicato. Questa pratica sarebbe inoltre contraria ai principi di lealtà e buona fede che regolano il rapporto di lavoro.
Solo adottando lo stesso CCNL si potranno rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza e garantire al lavoratore una retribuzione equa, oltre a un’esistenza libera e dignitosa, come previsto dall’art. 36 della Costituzione, senza disparità di trattamento.
Si possono invece eventualmente applicare due CCNL diversi nella stessa azienda se i lavoratori svolgono mansioni differenti, le quali dovranno essere indipendenti l’una dall’altra. Non ci deve dunque essere un rapporto di subordinazione tra i due. A maggior ragione se l’azienda in questione svolge molteplici attività, anche ben diverse tra loro, si potranno applicare senza problemi CCNL diversi.
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CCNL: meglio uno solo o due?
Supponiamo di essere un imprenditore che si trovi nella fase di apertura della sua azienda. Come si dovrebbe muovere nella scelta di un CCNL? Sarebbe meglio sceglierne due o solo uno?
Sicuramente, la scelta di un unico CCNL per la propria azienda sarebbe una soluzione vantaggiosa. Ci sarebbe una sola norma di riferimento per gestire i vari aspetti dei singoli rapporti di lavoro, come le regole su ferie, permessi, congedi. La gestione dei propri dipendenti sarebbe dunque semplificata.
Qualora si avessero dubbi sulla tipologia di CCNL da adottare, è sempre meglio rivolgersi a un consulente o a un avvocato del lavoro che potrà fornire la risposta più adeguata.
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Assegnazione mansione diversa dal contratto di lavoro
Un altro caso abbastanza comune che potrebbe verificarsi in relazione al proprio contratto di lavoro è quello in cui, a un certo punto, il datore di lavoro assegna al dipendente delle mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto. Nasce quindi un dilemma circa la liceità di questa condotta.
Per risolverlo si può prendere in considerazione l’articolo 2103 del codice civile, il quale prevede che:
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Questa casistica è legittima nel momento in cui la nuova mansione sia riconducibile allo stesso livello e categoria legale di inquadramento, oppure quando al lavoratore siano assegnate mansioni superiori.
I casi in cui, invece, si assegnano mansioni inferiori rientrano nel cosiddetto demansionamento, pratica vietata dalla legge, perché lesiva della dignità del lavoratore, tranne nei casi in cui le mansioni inferiori debbano essere assegnate per una modifica strutturale dell’organizzazione aziendale.
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