Conflitto di interessi: cos’è, esempio, conseguenze
Cosa si intende per conflitto di interessi? Quali norme lo disciplinano? Quando è reato e quali conseguenze comporta? Nelle prossime righe ci occuperemo di inquadrare il fenomeno in parole semplici.
- Il conflitto di interessi indica una situazione in cui il soggetto, chiamato ad esercitare una determinata funzione secondo imparzialità, ha, invece, un interesse privato.
- Il conflitto di interessi può sfociare in alcuni reati, come l’abuso d’ufficio, normato all’art. 323 c.p.
- In materia civile, il conflitto di interessi comporta l’annullabilità di un contratto o di una deliberazione.
Il conflitto di interessi è un concetto molto ampio e generale che assume rilievo in diversi settori dell’ordinamento giuridico. Si tratta di una figura poliedrica che assume molteplici sfaccettature e che assume carattere trasversale tra le branche del diritto.
Nel presente articolo cercheremo brevemente di spiegarti che ruolo assume il conflitto di interessi in ambito civile, penale e amministrativo. In particolare, illustreremo cosa succede se viene compiuto un atto, quindi è violato il dovere di astensione che accompagna la disciplina del conflitto di interessi.
Le conseguenze, infatti, sono molteplici. Alcune possono anche essere di natura penale, altre amministrative, come la responsabilità disciplinare, o anche civilistiche, come l’annullamento di un contratto o di una deliberazione.
- Conflitto di interessi: significato
- Conflitto di interesse: esempio
- Conflitto di interessi: codice civile
- Conflitto di interessi: amministratore azienda privata
- Conflitto di interessi: reato di abuso d’ufficio
- Conflitto di interessi e reato di corruzione
- Differenza tra incompatibilità e conflitto di interessi
- Conflitto di interessi e diritto amministrativo
- Conflitto di interessi: conseguenze
Conflitto di interessi: significato
Il conflitto di interessi, in generale, si realizza quando è attribuito ad un soggetto un potere decisionale su una questione che coinvolga un proprio interesse personale. Quindi, è una particolare situazione in cui il soggetto responsabile della decisione può agire in modo abusivo.
Tale concetto è declinato in molti settori, dal diritto all’economia, anche nel mondo del lavoro. Può essere considerato un concetto che assume caratteri generali. Tuttavia, l’esistenza di un conflitto di interessi non è prova di una condotta scorretta. Deve infatti essere accertato in concreto se il conflitto sia stato la causa di un particolare evento.
I casi in cui può manifestarsi il conflitto di interessi sono molteplici. Per esempio, è molto comune soprattutto in ambito politico. Infatti, la nostra Costituzione si è occupata del fenomeno proprio al fine di prevenirlo.
In particolare, gli artt. 65 e 66 obbligano il Parlamento a valutare l’eleggibilità dei suoi membri in base alla legge ordinaria. La disciplina dell’eleggibilità è contemplata dal DPR n. 361 del 30 marzo 1957.
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Conflitto di interesse: esempio
Possiamo ora fare alcuni esempi di conflitto di interesse:
- un politico con una posizione di rilievo o d’influenza che eserciti la propria influenza per ottenere l’introduzione di una legge o la sua abrogazione, al fine di ottenerne un vantaggio;
- un giudice e pubblico ministero che esercita la propria funzione in relazione ad un caso che coinvolga un familiare o un conoscente o che si attivi su una questione che coinvolga un interesse personale;
- la partecipazione ad una gara di appalto, transazione o concorso, essendo preventivamente a conoscenza di requisiti e condizioni dell’offerta;
- il presidente di un organo di garanzia che ha interessi economici e personali in un’azienda, come l’obbligo di controllare l’attività, come i c.d. sindaci;
- un consigliere comunale che vota un atto, un regolamento o un piano regolatore che lo avvantaggia o arreca un vantaggio ad un prossimo congiunto;
- un docente che fa lezioni private a pagamento ad un proprio alunno;
- un membro della commissione di valutazione di un concorso che è prossimo congiunto di uno dei candidati.
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Conflitto di interessi: codice civile
Nel codice civile il conflitto di interesse è citato in più disposizioni. In particolare, esso riguarda soggetti che hanno un ruolo di rappresentanza.
Per esempio, è previsto in via generale all’art. 1394 c.c.: questo riguarda il conflitto di interesse nell’ambito dell’esercizio del potere rappresentativo.
In questo caso, il codice civile del 1942 prevede espressamente l’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interesse. La norma opera però solo se è accertata la situazione di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e del rappresentante.
Deve poi essere accertato in concreto il pregiudizio al rappresentato, quindi se questo ha programmato il contenuto del contratto, non può dirsi che il contratto sia stato concluso in conflitto di interessi.
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Conflitto di interessi: amministratore azienda privata
Il legislatore disciplina il conflitto di interessi anche agli artt. 2373 e 2391 c.c. La prima norma prevede la fattispecie della delibera adottata in conflitto di interessi: si dispone che la delibera è impugnabile se è stata assunta con voto determinante di un soggetto in conflitto. La deliberazione in questione è annullabile, ai sensi dell’art. 2377 c.c.
La norma poi stabilisce che sono in conflitto di interesse:
- gli amministratori rispetto alle delibere relative alla propria responsabilità;
- i componenti del consiglio di gestione rispetto alle delibere di nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
L’art. 2391 c.c., invece, chiarisce quello che è l’interesse degli amministratori. In particolare, si ha interesse dell’amministratore quando da un’operazione, contratto, deliberazione, derivi un’utilità di natura patrimoniale o meno. Deve essere un interesse rilevante: esso è tale quando estraneo alla società.
In questi casi, l’amministratore delegato deve dare comunicazione del conflitto di interesse e astenersi dal compiere l’operazione, investendo della decisione l’organo collegiale.
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Differenza con art. 1394 cc
La principale differenza con l’articolo 1394 c.c. riguarda il momento in cui si concretizza il conflitto di interessi. Infatti, nel primo caso, il conflitto riguarda la conclusione di un contratto, mentre nel secondo il momento delle deliberazione.
Tale distinzione è, per esempio, valsa a stabilire sotto quale norma rientri il caso della fideiussione stipulata da un amministratore di una società.
In questo caso, la giurisprudenza ha affermato che se il contratto fa riferimento alla deliberazione dell’organo collegiale, allora si rientra nella disciplina degli articoli 2373 e 2391 c.c., mentre se il contratto non effettua alcun riferimento a predetta deliberazione, allora la disciplina è quella generale del 1394 c.c. In questo secondo caso, infatti, si tratta di un contratto stipulato dall’amministratore.
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Conflitto di interessi: reato di abuso d’ufficio
Il conflitto di interessi può anche dar luogo ad una condotta costituente reato. In particolare, l’art. 323 c.p. prevede:
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La norma disciplina il reato di abuso d’ufficio. In questo caso, è sanzionata la condotta del pubblico ufficiale che:
- viola una specifica norma comportamentale prevista dalla legge, ponendo in essere un atto che arreca un danno o un vantaggio ingiusto;
- pur essendo in conflitto di interesse, non si astiene dal compiere un atto che procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arrechi un danno ingiusto.
Quindi, la norma espressamente contempla, nella seconda condotta, un reato quando il soggetto è in conflitto di interessi. L’art. 323 c.p. ha però causato molte incertezze interpretative. Recentemente, il legislatore ha deciso di abrogare la fattispecie con la riforma della giustizia. Attualmente, la riforma è ancora disegno di legge, non è dunque ancora vigente.
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Conflitto di interessi e reato di corruzione
La condotta di conflitto di interessi può anche integrare altre tipologie di reato. In particolare, spesso esso comporta un fenomeno di corruzione. Si ha corruzione quando avviene:
distorsione del pubblico interesse così che la funzione pubblica verrebbe svolta non nell’interesse pubblico, ma nell’interesse di privati, per assicurare loro guadagni di qualsiasi tipo essi siano.
Differenza tra incompatibilità e conflitto di interessi
Molto spesso si tende a confondere incompatibilità e conflitto di interessi. Le due situazioni, però, sono distinte. Si può persino affermare che la prima sia prodromica alla seconda.
L’incompatibilità si fa riferimento ai casi in cui si esclude che determinati soggetti possano ricoprire incarichi in enti pubblici o anche privati. L’incompatibilità è finalizzata a prevenire situazioni di conflitto di interesse.
Tramite suddette regole, quindi, si evita che alcuni soggetti possano trovarsi in situazioni in cui potrebbero ricavare un vantaggio indebito tramite una propria decisione. In questo modo, si prevengono anche situazioni potenziali di conflitto.
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Conflitto di interessi e diritto amministrativo
Il concetto di conflitto di interessi si può manifestare anche nell’ambito del diritto amministrativo. La situazione di conflitto, in genere, si verifica quando le decisioni devono essere assunte secondo il criterio di imparzialità e adottate da un pubblico funzionario che intenda perseguire un interesse esclusivamente pubblicistico o prevalentemente pubblicistico.
Se la decisione è invece assunta da un pubblico funzionario che ha interessi privati contrastanti, anche solo parzialmente, con l’interesse pubblico, allora sussiste conflitto di interesse. Tale conflitto di interessi deve essere però gestito, perché espressamente contrasta con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica.
Nell’ambito del diritto amministrativo, il conflitto di interesse è disciplinato da:
- l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – recante Nuove norme sul procedimento amministrativo – introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;
- gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le norme sull’incompatibilità dei membri delle commissioni giudicatrici di concorsi e gare di appalto, disciplinate all’art. 77 del vecchio codice dei contratti pubblici, il D.Lgs 50 del 2016, il quale prevede che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. (…) Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Chiunque violi predette norme, agendo in conflitto di interesse, rischia di incorrere in responsabilità disciplinare.
Conflitto di interessi: conseguenze
Il conflitto di interessi può comportare diverse conseguenze, a seconda anche del contesto di riferimento. Come abbiamo evidenziato, in materia civile, in genere, è causa di annullabilità sia del contratto sia della delibera assembleare. Non comporta, invece, nullità.
Infatti, il conflitto di interessi attiene essenzialmente ad un comportamento di uno degli attori dell’operazione. Quindi, è un vizio che incide sulla volontà delle parti coinvolte. Per questa ragione, tendenzialmente, si esclude la nullità che, invece, in genere implica un vizio genetico dell’atto.
Laddove, poi, il conflitto di interessi comporti anche una sanzione penale, è possibile che siano applicate pene detentive o pecuniarie. Quindi, come è evidente, non è possibile generalizzare le conseguenze del conflitto di interesse, ma molto dipende dalla condotta specifica e dal contesto. In ambito amministrativo, invece, può comportare una responsabilità disciplinare.
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Conflitto di interessi – domande frequenti
Il conflitto di interesse sussiste quando un soggetto, chiamato ad assumere una decisione imparziale, agisce perseguendo un interesse privato.
Il conflitto di interesse si configura sia in ambito civile, sia penale e amministrativo.
Il conflitto di interesse, in genere, è una condotta attiva posta in essere quando vi è, invece, un dovere di astensione.
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