Trattamento integrativo 2026 (ex bonus Renzi): a chi spetta, quali sono i requisiti e come richiederlo
Il TIR - già noto come Bonus Renzi - è il credito fiscale in busta paga riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro: ecco requisiti, importi e casi particolari.
- Il trattamento integrativo (TIR) è un credito fiscale fino a 1.200 euro annui riconosciuto direttamente in busta paga ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.
- L’importo spettante dipende dal reddito imponibile annuo e dal rapporto tra imposta IRPEF lorda e detrazioni da lavoro dipendente.
- Chi supera i 28.000 euro di reddito non ha diritto ad alcun beneficio; resta irrisolto il nodo per i redditi tra 8.500 e 9.000 euro.
Se trovi in busta paga la voce TIR, stai già ricevendo il trattamento integrativo. Si tratta di una misura che molti conoscono ancora con il vecchio nome di Bonus Renzi, ma che dal 2020 ha cambiato forma e denominazione. Nel 2026 le regole restano sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente: la Legge di Bilancio 2025 ha confermato la struttura a tre scaglioni IRPEF e stabilizzato i requisiti reddituali già in vigore nel 2025. Vale la pena capire bene come funziona, perché non tutti i lavoratori dipendenti lo ricevono in misura piena – e alcuni non lo ricevono affatto.
Che cos’è il trattamento integrativo?
Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è disciplinato dall’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito nella L. 2 aprile 2020, n. 21. Si tratta di un credito fiscale – non di una voce retributiva in senso stretto – che viene anticipato ogni mese dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta e poi conguagliato a fine anno.
Viene erogato con lo stipendio e nella busta paga è identificato dalla voce TIR. L’importo massimo è di 1.200 euro all’anno, che nella pratica corrisponde a circa 100 euro mensili, con piccole variazioni in base ai giorni del mese lavorato.
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A chi spetta il trattamento integrativo nel 2026?
Il TIR viene riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni di ogni genere e assegni a queste equiparati, e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dal TUIR.
Tra i soggetti che rientrano nella platea dei beneficiari troviamo anche:
- borsisti, stagisti, lavoratori socialmente utili, sindaci e revisori di società;
- disoccupati che percepiscono la NASPI o il DIS-COLL;
- lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e lavoratori in congedo di paternità;
- amministratori comunali.
Chi è escluso
Sono esclusi dal trattamento integrativo i pensionati, i lavoratori autonomi e le Partite IVA, gli incapienti (soggetti con reddito sotto gli 8.500 euro annui della cosiddetta “no tax area”, che non pagano IRPEF), chi ha un reddito superiore ai 28.000 euro e i titolari di redditi esenti o assoggettati a ritenuta a titolo definitivo.
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Quanto spetta?
L’importo del TIR non è uguale per tutti. Dipende dalla fascia di reddito imponibile annuo e dal rapporto tra IRPEF lorda e detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR. Vediamo cosa cambia per:
- reddito fino a 15.000 euro;
- reddito tra 15.000 e 28.000 euro;
- reddito superiore a 28.000 euro.
1. Reddito fino a 15.000 euro
I lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro hanno pieno diritto all’erogazione totale dell’agevolazione. In questa prima fascia, l’importo massimo di 1.200 euro annui (pari a 100 euro mensili) viene riconosciuto per intero, a condizione che l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia superiore alla detrazione spettante ex art. 13, comma 1, TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno. L’erogazione avviene in quote giornaliere: nei mesi da 31 giorni l’accredito è di 101,92 euro, in quelli da 30 giorni è di 98,63 euro.
2. Reddito tra 15.000 e 28.000 euro
Nella fascia 15.000-28.000 euro il bonus non è automatico: dipende dal rapporto tra imposta lorda e detrazioni e può ridursi progressivamente fino ad azzerarsi con l’aumentare del reddito. In concreto, l’importo è pari alla differenza tra le detrazioni fiscali spettanti (lavoro dipendente, carichi di famiglia, oneri detraibili ex art. 15 TUIR) e l’IRPEF lorda dovuta, entro il limite massimo di 1.200 euro.
3. Reddito oltre 28.000 euro
Chi supera questa soglia non ha diritto ad alcun trattamento integrativo, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla categoria professionale.
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Cosa succede se il reddito è compreso tra 8.500 e 9.000 euro
Non è stato risolto il nodo relativo ai redditi compresi tra 8.500 e 9.000 euro: come per il 2025, anche nel 2026 chi si colloca in questa fascia di reddito ha perso la possibilità di ottenere i 100 euro mensili riconosciuti in busta paga, per effetto dell’interazione con il nuovo taglio del cuneo contributivo. Nonostante l’annuncio di un intervento ad hoc da parte del governo, al momento mancano novità.
Si tratta di una situazione anomala che penalizza una fascia specifica di lavoratori: chi guadagna poco più del minimo della “no tax area” si trova escluso dal beneficio per ragioni tecniche legate alla struttura del nuovo cuneo fiscale-contributivo, senza che il legislatore abbia ancora trovato una soluzione.
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Il trattamento integrativo speciale per il settore turistico-alberghiero
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la proroga del trattamento integrativo speciale per i lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere con reddito fino a 40.000 euro. A partire dal 1° gennaio e fino al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno daranno diritto a un bonus pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorrerà alla formazione del reddito. Questa misura è distinta dal TIR ordinario e non si somma ad esso automaticamente.
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Come viene erogato il trattamento integrativo?
Il credito fiscale viene erogato mensilmente insieme alla busta paga. Se ci sono cambiamenti nel reddito durante l’anno, l’importo può essere rettificato nel conguaglio fiscale che avviene a fine anno. La comunicazione al datore di lavoro è facoltativa: in sua mancanza, il datore di lavoro provvede a riconoscere l’integrazione laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.
Se però il TIR viene riconosciuto in misura superiore a quanto effettivamente spettante – per esempio perché hai più redditi o situazioni particolari – dovrai restituirlo in sede di conguaglio o nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o UNICO). È quindi importante comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta eventuali variazioni della propria situazione reddituale.
Il calcolo del trattamento integrativo può sembrare semplice, ma nasconde insidie: interazioni con altri redditi, conguagli a debito a fine anno, situazioni particolari come contratti part-time, redditi misti o periodi di cassa integrazione possono cambiare sensibilmente l’importo. Se hai ricevuto una comunicazione di rimborso o hai dubbi sulla tua situazione, rivolgiti a un commercialista o a un CAF per un’analisi personalizzata.
Trattamento integrativo – Domande frequenti
Il trattamento integrativo viene erogato ai lavoratori dipendenti che sono titolari di reddito inferiore a 15.000 euro, oppure compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo a certe condizioni.
Il trattamento integrativo viene riconosciuto annualmente, quindi, ogni anno si valuta se si possiedono i requisiti per beneficiare del contributo.
Il trattamento integrativo per i titolari di reddito inferiore a 15.000 euro viene erogato mensilmente. Mentre, per i titolari di reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro viene erogato con la dichiarazione dei redditi.
Non si ha diritto al trattamento integrativo quando non viene rispettata la condizione del reddito, oppure nel caso in cui l’imposta lorda non supera le detrazioni, per i redditi fino a 15.000 euro, oppure le detrazioni non superano l’imposta lorda, nel secondo caso.
Il vecchio Bonus Renzi è stato sostituito dal trattamento integrativo dal 2020. Le regole sono cambiate, ma il principio – un importo aggiuntivo in busta paga per i redditi più bassi – è rimasto.
No. Il trattamento integrativo non spetta ai pensionati, ai lavoratori autonomi né a chi supera i 28.000 euro di reddito.
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