Infortunio sul lavoro: come ottenere il risarcimento del danno

Il contratto di somministrazione ha sostituito i vecchi contratti di lavoro interinale, che erano disciplinati dalla legge n. 196/97, attraverso il D.Lgs. 276/2003. In questa forma di inquadramento contrattuale un soggetto, chiamato utilizzatore, si può rivolgere a un altro soggetto, chiamato somministratore, al fine di usufruire del lavoro di una persona che non viene assunta in modo diretto, ma come dipendente del somministratore.
Il contratto di somministrazione sarà dunque formato:
In questa guida saranno presentate le caratteristiche principali del contratto di somministrazione, come per esempio la durata, lo stipendio e i divieti, oltre che vantaggi e svantaggi derivanti dall’attivazione di questa tipologia di contratto lavorativo.
Il
contratto di somministrazione sussiste grazie alla presenza di tre
soggetti:
Le agenzie per il lavoro che stipulano i contratti di somministrazione, e che devono essere iscritte all’albo, possono essere:
I
contratti di somministrazione possono essere gestiti anche da:
In
situazioni particolari, possono inoltre essere autorizzati:
In linea generale, i contratti di somministrazione si possono applicare a tutti i settori, ma esistono delle limitazioni da rispettare, come per esempio quella relativa al fatto che la Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti a tempo determinato.
Esistono poi delle situazioni ben precise nelle quali i contratti di somministrazione sono vietati. Si tratta nello specifico di:
In questa tipologia di contratto di somministrazione, i lavoratori vengono assegnati senza limiti all’utilizzatore. Si tratta di un contratto che si può sottoscrivere per i servizi di:
Questa forma di tipologia contrattuale, ovvero quella a tempo determinato, può avere una durata massima di 24 mesi e può essere attivata:
Nel caso di contratto di somministrazione a tempo determinato, vengono applicate le norme del contratto a termine, previsto dal D.Lgs 368/2001 con la differenza che:
Inoltre, l’utilizzatore ha facoltà di assumere direttamente il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
Per quanto riguarda la durata del contratto di somministrazione a tempo determinato è in genere pari a 24 mesi, con la possibilità di essere prorogato fino a 6 volte in questo intervallo di tempo. Sono possibili fino a 8 proroghe nei casi seguenti:
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere al suo interno:
Per quanto riguarda il trattamento economico, i lavoratori dipendenti che hanno un contratto di somministrazione sono soggetti allo stesso stipendio previsto dai dipendenti che vengono invece assunti in modo diretto dalle aziende e che svolgono la stessa mansione.
I lavoratori dovranno ricevere sia lo stesso trattamento retributivo sia gli stessi contributi previdenziali. Nel caso in cui il somministratore non dovesse pagare il lavoratore, quest’ultimo potrà richiedere il pagamento all’utilizzatore.
Nel contratto a tempo indeterminato è previsto anche il pagamento di un’indennità nei periodi in cui i lavoratori non svolgono la propria attività lavorativa presso l’utilizzatore, per un importo che non può essere inferiore a 350 euro al mese.
Tale indennità di disponibilità:
A conti fatti, il contratto di somministrazione ha tutte le caratteristiche del contratto di assunzione diretta, anche a livello dell’indennità ordinaria di disoccupazione. A livello retributivo e di trattamento non ci sono differenze rispetto alle tipologie di contratto standard.
Il lavoratore somministrato ha anche diritto alle prestazioni pensionistiche, quindi sarà soggetto al versamento dei contributi come i lavoratori dipendenti presso l’assicurazione generale obbligatoria.
Nel
settore dell’edilizia, il somministrato non ha invece diritto né
all’indennità di mobilità né ai
trattamenti
speciali di disoccupazione.
La durata del contratto di somministrazione dipende dalla tipologia di contratto stipulato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione prevede la presenza di tre soggetti: un’agenzia che somministra il lavoro, un’azienda che necessità di lavoratori e un lavoratore.
La regola generale prevede che il contratto possa essere rinnovato fino a un massimo di 6 volte, ma esistono delle eccezioni.