Contratto di somministrazione: cos’è, quanto dura, vantaggi e svantaggi
Quali sono le caratteristiche del contratto di somministrazione di lavoro e le differenze tra il contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
- Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV).
- Può avere sia la forma di un contratto a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.
- I soggetti coinvolti sono 3: un somministratore, ovvero un’agenzia autorizzata, un utilizzatore, che reperisce il personale, uno o più somministrati, ovvero i lavoratori che vengono assunti dal somministratore.
Il contratto di somministrazione ha sostituito i vecchi contratti di lavoro interinale, che erano disciplinati dalla legge n. 196/97, attraverso il D.Lgs. 276/2003. In questa forma di inquadramento contrattuale un soggetto, chiamato utilizzatore, si può rivolgere a un altro soggetto, chiamato somministratore, al fine di usufruire del lavoro di una persona che non viene assunta in modo diretto, ma come dipendente del somministratore.
Il contratto di somministrazione sarà dunque formato:
- da un contratto di somministrazione, di natura commerciale, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore;
- da un contratto di lavoro subordinato stipulato fra il somministratore e il lavoratore.
In questa guida saranno presentate le caratteristiche principali del contratto di somministrazione, come per esempio la durata, lo stipendio e i divieti, oltre che vantaggi e svantaggi derivanti dall’attivazione di questa tipologia di contratto lavorativo.
Contratto di somministrazione: i soggetti
Il contratto di somministrazione sussiste grazie alla presenza di tre soggetti:
- il somministratore, che è l’agenzia che si occupa di somministrare il lavoro;
- l’utilizzatore, ovvero il datore di lavoro;
- il lavoratore, che prende il nome di somministrato o in somministrazione.
Le agenzie per il lavoro che stipulano i contratti di somministrazione, e che devono essere iscritte all’albo, possono essere:
- agenzie di tipo generalista, che sono abilitate allo svolgimento sia dei contratti a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato;
- agenzie di di tipo specialista, che sono abilitate soltanto ai contratti a tempo indeterminato;
- agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e di selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
I contratti di somministrazione possono essere gestiti anche da:
- università pubbliche e private;
- fondazioni universitarie.
In situazioni particolari, possono inoltre essere autorizzati:
- i Comuni e le Provincie;
- gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
- le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratori;
- Enti Bilaterali;
- Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
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Quando è vietata la somministrazione di lavoro?
In linea generale, i contratti di somministrazione si possono applicare a tutti i settori, ma esistono delle limitazioni da rispettare, come per esempio quella relativa al fatto che la Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti a tempo determinato.
Esistono poi delle situazioni ben precise nelle quali i contratti di somministrazione sono vietati. Si tratta nello specifico di:
- casi in cui si intende sostituire lavoratori in sciopero;
- lavori presso le aziende nelle quali nei 6 mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori aventi le stesse mansioni;
- aziende in cui vi sia stata una sospensione o una riduzione degli orari lavorativi;
- tutte le situazioni nelle quali non sia stata effettuata la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. n. 626/94.
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Contratto di somministrazione a tempo indeterminato
In questa tipologia di contratto di somministrazione, i lavoratori vengono assegnati senza limiti all’utilizzatore. Si tratta di un contratto che si può sottoscrivere per i servizi di:
- consulenza e assistenza nel settore informatico;
- pulizia, custodia, portineria;
- cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia;
- trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci;
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di call-center e per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
- costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, per l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro.
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Questa forma di tipologia contrattuale, ovvero quella a tempo determinato, può avere una durata massima di 24 mesi e può essere attivata:
- nel caso in cui si verifichino esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
- per esigenze di tipo temporaneo che rispettino le clausole dei contratti collettivi.
Nel caso di contratto di somministrazione a tempo determinato, vengono applicate le norme del contratto a termine, previsto dal D.Lgs 368/2001 con la differenza che:
- il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore, senza dover rispettare dei limiti temporali;
- sono previsti specifici obblighi di informazione e formazione;
- nel caso della somministrazione non vige la regola dei limiti percentuali di stipulazione di contratti.
Inoltre, l’utilizzatore ha facoltà di assumere direttamente il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
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Contratto di somministrazione: durata
Per quanto riguarda la durata del contratto di somministrazione a tempo determinato è in genere pari a 24 mesi, con la possibilità di essere prorogato fino a 6 volte in questo intervallo di tempo. Sono possibili fino a 8 proroghe nei casi seguenti:
- la durata del CNNL è superiore a 24 mesi;
- sono presenti lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
- sono presenti lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore;
- in casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e in presenza di disabili assunti in base alla legge 68/1999.
Contratto di somministrazione: stipendio
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere al suo interno:
- gli estremi dell’autorizzazione;
- il numero dei lavoratori;
- l’individuazione dei rischi relativi all’integrità e alla salute dei lavoratori.
Per quanto riguarda il trattamento economico, i lavoratori dipendenti che hanno un contratto di somministrazione sono soggetti allo stesso stipendio previsto dai dipendenti che vengono invece assunti in modo diretto dalle aziende e che svolgono la stessa mansione.
Chi paga il lavoratore somministrato?
I lavoratori dovranno ricevere sia lo stesso trattamento retributivo sia gli stessi contributi previdenziali. Nel caso in cui il somministratore non dovesse pagare il lavoratore, quest’ultimo potrà richiedere il pagamento all’utilizzatore.
Nel contratto a tempo indeterminato è previsto anche il pagamento di un’indennità nei periodi in cui i lavoratori non svolgono la propria attività lavorativa presso l’utilizzatore, per un importo che non può essere inferiore a 350 euro al mese.
Tale indennità di disponibilità:
- è esclusa dal computo di ferie, festività, TFR, e così via;
- è soggetta all’aliquota contributiva ordinaria senza l’obbligo dell’osservanza dei minimali contributivi;
- è soggetta all’imposta sul reddito da lavoro dipendente.
Contratto di somministrazione: vantaggi e svantaggi
A conti fatti, il contratto di somministrazione ha tutte le caratteristiche del contratto di assunzione diretta, anche a livello dell’indennità ordinaria di disoccupazione. A livello retributivo e di trattamento non ci sono differenze rispetto alle tipologie di contratto standard.
Il lavoratore somministrato ha anche diritto alle prestazioni pensionistiche, quindi sarà soggetto al versamento dei contributi come i lavoratori dipendenti presso l’assicurazione generale obbligatoria.
Nel settore dell’edilizia, il somministrato non ha invece diritto né all’indennità di mobilità né ai trattamenti speciali di disoccupazione.
Contratto di somministrazione – Domande frequenti
La durata del contratto di somministrazione dipende dalla tipologia di contratto stipulato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione prevede la presenza di tre soggetti: un’agenzia che somministra il lavoro, un’azienda che necessità di lavoratori e un lavoratore.
La regola generale prevede che il contratto possa essere rinnovato fino a un massimo di 6 volte, ma esistono delle eccezioni.
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