Coronavirus: obblighi e agevolazioni durante la fase 2
Le misure introdotte in Italia per fronteggiare la diffusione del Coronavirus: dalle chiusure obbligatorie ai limiti di circolazione.
Il decreto del 26 aprile 2020
Il 4 maggio ha avuto inizio, in Italia, la fase 2, che ha portato con sé le novità introdotte dal Dpcm del 26 aprile 2020. Tra le più significative, è stata per esempio introdotta la possibilità di fare visita ai congiunti che vivono nella stessa Regione, oppure la riapertura dei parchi e dei giardini pubblici, ottemperando al divieto di creare assembramenti e rispettando le norme igienico-sanitarie in vigore, come per esempio quella di indossare la mascherina o quella relativa al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Dal 4 maggio è stata introdotta anche la ristorazione da asporto da parte di bar e ristoranti, che ha affiancato la già possibile consegna a domicilio. Ripartiranno anche le attività produttive e industriali, il settore manifatturiero ed edile, le attività all’ingrosso e i settori correlati, che dovranno rispettare rigidi standard di sicurezza.
Torna anche la possibilità di svolgere sport e attività motoria, rispettando le distanze interpersonali, anche lontano dal proprio domicilio. Rimane in vigore l’obbligo per il quale chi ha la temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi di tipo respiratorio non deve uscire di casa. Lo stesso vale per chi è in quarantena o è risultato positivo al COVID-19.
Le regole generali alla base degli spostamenti rimangono fondamentalmente le stesse, con qualche piccola novità. Si può uscire dunque:
per comprovate necessità, come per andare a fare la spesa o in farmacia;
per motivi di salute;
per esigenze lavorative.
Le passeggiate sono consentite solo se legittimate da uno dei motivi sopra elencati. L’attività sportiva e motoria, invece, è concessa, ma non può essere svolta in gruppo. Gli unici che possono eventualmente svolgerla insieme sono due coniugi o due conviventi.
Gli spostamenti sono consentiti anche fra Comuni diversi, mentre ci si può spostare in un’altra Regione soltanto per raggiungere la propria residenza, domicilio o abitazione: una volta raggiunta, non è momentaneamente possibile rientrare nella Regione dalla quale si è partiti.
Si possono spostare fra una Regione e un’altra tutti coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o tutti i volontari impegnati a fronteggiare l’emergenza nazionale.
Tra i cambiamenti introdotti ci sono
anche la possibilità di:
poter andare a cimitero per omaggiare i defunti;
andare in chiesa, evitando gli assembramenti, anche se al momento le cerimonie religiose sono sospese.
Quali sono le sanzioni previste per
chi viola gli spostamenti
La normativa in vigore prevede che nel momento in cui ci si sposta si deve essere muniti di autocertificazione necessaria a giustificare i propri spostamenti. I soggetti che non rispettino le disposizioni contenute nei decreti emanati nel corso dell’emergenza da COVID-19 possono incorrere:
in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 a un massimo di 3.000 euro;
in una sanzione che può raggiungere anche i 4.000 euro nel caso in cui fosse commessa a bordo di un veicolo;
la sospensione dell’attività per 30 giorni per gli esercizi, quali bar o ristoranti, che non rispettino il periodo obbligatorio di chiusura in vigore;
sanzioni raddoppiate, quindi comprese fra 800 e 6.000 euro, oppure fino a 8.000 euro, nel caso di reiterazione di un comportamento che violi la legge.
Chi è positivo al COVID-19 e non
rispetta la quarantena rischia sanzioni di tipo penale, ovvero:
l’arresto da 3 a 18 mesi;
il pagamento di un’ammenda che va da 500 a 5.000 euro, senza possibilità di oblazione.
Il decreto del 1° aprile
Il nuovo decreto entrato in vigore il primo aprile 2020 estende le misure e gli obblighi già previsti con il precedente decreto fino al 13 aprile 2020, anziché fino al 3 aprile, come originariamente fissato. Ciò al fine dicontenere l’epidemia da coronavirus ed evitare di vanificare tutti gli sforzi fatti finora.
Ricordiamo che il decreto disciplina le procedure per l’adozione di nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus, “prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni“.
Il decreto del 24 marzo
Il decreto ha fissato il 31 luglio 2020 come termine dello stato di emergenza nazionale: durante questo periodo è prevista l’adozione, su tutto il territorio o su parti di esso, di periodi della durata non superiore a 30 giorni, che potranno essere reiterati e modificati in relazione all’aumento o alla difussione del coronavirus.
Per tutto il periodo dell’emergenza coronavirus sarà garantita l’intera filiera alimentare, quindi supermercati e ipermercati, nonché quella dei dispositivi medico-sanitari, la farmaceutica e il settore dei servizi essenziali. Saranno permesse le attività a ciclo continuo, come per esempio quelle che riguardano l’industria aerospaziale e quella della difesa.
È in vigore il divieto di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova, sia che si utilizzi un mezzo di trasporto pubblico sia uno privato:
lo si potrà fare unicamente per esigenze lavorative, per motivi di salute o di assoluta urgenza;
in questo modo si cercherà di evitare un nuovo esodo dal Nord al Sud Italia, che pare ripetersi a ogni weekend, nonostante tutte le raccomandazioni del caso e gli obblighi in vigore.
Non sono previste sospensioni per gli studi professionali, quindi le attività legali e contabili, ma anche quelle degli studi di architettura e ingegneria, continueranno a poter essere svolte. Restano aperti anche gli studi di commercialisti, di notai ed i servizi veterinari.
Potranno continuare a lavorare, nelle rispettive famiglie, anche baby sitter, badanti e colf, così come il portiere di condominio.
Possono restare aperti e in attività:
le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, fermo restando che dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto:
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma si consiglia di servirsi nei limiti del possibile, dei servizi online o di richiedere supporto telefonico;
i servizi postali;
i servizi di trasporto privato, quali taxi e servizi di noleggio;
le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In particolare, in caso di febbre, difficoltà respiratorie, tosse o altre sintomi associati al coronavirus, si consiglia di entrare in farmacia solo dopo aver chiamato il proprio medico di base e averne ricevuto conferma, indossando una mascherina, o coprendosi naso e bocca con un fazzoletto monouso. Sono diverse le farmacie che hanno comunque già attivato servizi di consegna a domicilio.
Le pubbliche amministrazioni assicureranno lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.
Le scuole di ogni ordine e grado e le Università resteranno chiuse in tutta Italia, e resteranno sospese tutte la attività sportive, le manifestazioni e gli eventi, i concerti, le attività legate alla cultura, i riti religiosi, le sale da ballo, le sale giochi e le sale scommesse.
Restano inoltre sospese:
tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità,
i mercati;
le attività di bar, pub, ristoranti e gelaterie, fatta eccezione per le mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti.
L‘elenco completo di tutte le attività aperte con i codici Ateco
Ecco di seguito l’elenco di tutte le attività che resteranno aperte nel periodo dell’emergenza sanitaria, con i relativi codici Ateco:
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (01);
pesca e acquacoltura (03);
estrazione di carbone (05);
estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (06);
attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale (09.1);
industrie alimentari (10);
industria delle bevande (11);
fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali (13.96.20);
fabbricazione di spago, corde, funi e reti (13.94);
fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) (13.95);
confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro (14.12.00);
fabbricazione di imballaggi in legno (16.24.20);
fabbricazione di carta (17);
stampa e riproduzione di supporti registrati (18);
fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (19);
fabbricazione di prodotti chimici (20);
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (21);
fabbricazione di articoli in gomma (22.1);
fabbricazione di articoli in materie plastiche (22.2);
fabbricazione di vetro cavo (23.13);
fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia (23.19.10);
fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale (25.21);
fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (25.92);
fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche (26.6);
fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità (27.1);
fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici (27.2);
fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (28.29);
fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) (28.93);
fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) (28.95);
fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) (28.96);
fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche (32.50);
fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza (32.99.1);
fabbricazione di casse funebri (32.99.4);
riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (33);
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (35);
raccolta, trattamento e fornitura di acqua (36);
gestione delle reti fognarie (37);
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali (38);
attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (39);
ingegneria civile (42);
installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (43.2);
manutenzione e riparazione di autoveicoli (45.2);
commercio di parti e accessori di autoveicoli (45.3);
per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori (45.4);
commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi (46.2);
commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco (46.3);
commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (46.46);
commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali (46.49.2);
commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori (46.61);
commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (46.69.19);
commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico (46.69.91);
commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici (46.69.94);
commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento (46.71);
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (49);
trasporto marittimo e per vie d’acqua (50);
trasporto aereo (51);
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (52);
servizi postali e attività di corriere (53);
alberghi e strutture simili (55.1);
servizi di informazione e comunicazione j (da 58 A 63);
attività finanziarie e assicurative K (da 64 a 66);
attività legali e contabili (69);
attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (70);
attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (71);
ricerca scientifica e sviluppo (72);
attività professionali, scientifiche e tecniche (74);
servizi veterinari (75);
servizi di vigilanza privata (80.1);
servizi connessi ai sistemi di vigilanza (80.2);
attività di pulizia e disinfestazione (81.2);
attività dei call center (82.2);
attività di imballaggio e confezionamento conto terzi (82.92);
agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste (82.99.2);
amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (84);
istruzione (85);
assistenza sanitaria (86);
servizi di assistenza sociale residenziale (87);
assistenza sociale non residenziale (88);
attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (94);
riparazione e manutenzione di computer e periferiche (95.11.00);
riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari (95.12.01);
riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09);
riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (95.22.01);
attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (97).
I divieti previsti per i cittadini
Dal 9 marzo 2020 è in vigore il decreto che esorta i cittadini a non uscire di casa, fino al termine delle disposizioni in vigore fissato per adesso sino al 13 aprile. Si potrà uscire unicamente per:
andare al lavoro, nei casi nei quali non è stata prevista la sospensione o non fosse possibile applicare lo smart working;
per motivi di salute;
nei casi di reale necessità, come per andare a fare la spesa o per acquistare medicinali.
Sarà necessario essere in possesso dell’autocertificazione anche solo se si cammina per strada e si dovranno giustificare i propri spostamenti. Per esempio, si può uscire per andare a prelevare dei soldi allo sportello, ma è consigliato evitare e servizi dei pagamenti elettronici e dei servizi dell’home banking in caso di necessità. Lo stesso per il pagamento di eventuali bollette: si tratta di operazioni che al giorno d’oggi possono essere svolte online con estrema facilità.
Lo smart working e il supporto alle aziende
Tutte le aziende dovranno cercare:
di attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, di adottare strumenti di protezione individuale;
di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
nel caso delle sole attività produttive, di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e di contingentare l’accesso agli spazi comuni;
tutte le attività non sospese sono invitate al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Norme igienico-sanitarie da rispettare
Oltre alla presenza di disinfettanti in tutti i luoghi aperti al pubblico, il Governo ha imposto l’obbligo di esporre le informazioni relative alle misure di prevenzione. In particolare, si ricorda di:
lavarsi le mani più spesso del dovuto, soprattutto se si abita nelle zone a più alto rischio epidemiologico;
tossire o starnutire nel gomito, evitando che i germi si depositino sulle mani;
la mascherina non è indispensabile per i soggetti sani, nella misura in cui non protegge del tutto dalla possibilità di contagio, che potrebbe avvenire anche attraverso altre mucose, quali gli occhi.
Nell’ipotesi in cui si avessero sintomi di tipo influenzale, ovvero febbre, tosse, mal di gola, raffreddore e, nei casi peggiori, polmonite o difficoltà respiratorie, non bisogna andare in ospedale o al pronto soccorso perché così si rischia di aumentare la diffusione del virus.
Si consiglia pertanto:
di chiamare il proprio medico di base;
di contattare i numeri 112, 118 o 1500 che operano a livello nazionale, ma sono nei casi di necessità reale;
rivolgersi al numero regionale per richieste di informazioni.
I numeri da contattare nelle singole regioni
I numeri 112, 118 e 1500, che è quello del Ministero delle Salute, non devono essere chiamati solo per ricevere informazioni sul Coronavirus, ma nei casi di reale necessità. Per tutte le richieste di chiarimento in merito al virus e alle misure da mettere in atto per prevenire la diffusione del contagio, sono disponibili i numeri verdi regionali, attivati in quasi tutte le regioni.
Ecco quali sono i numeri verdi dedicati ai quali rivolgersi in base
alla propria regione di residenza:
Basilicata: 800 99 66 88;
Calabria: 800 76 76 76;
Campania: 800 90 96 99;
Emilia-Romagna: 800 033 033;
Friuli Venezia Giulia: 800 500 300;
Lazio: 800 11 88 00;
Lombardia: 800 89 45 45;
Marche: 800 93 66 77;
Piemonte: 800 333 444;
Puglia: 800 713 931;
Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88;
Sicilia: 800 45 87 87;
Toscana: 800 55 60 60;
Trentino Alto Adige: 800 751 751
Umbria: 800 63 63 63;
Valle d’Aosta: 800 122 121;
Veneto: 800 46 23 40.
I numeri da chiamare per l’Abruzzo
ASL n. 1 L’Aquila: 118;
ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146;
ASL n. 3 Pescara: 118;
ASL n. 4 Teramo: 800 090 147.
Per le altre regioni:
Liguria: 112
Molise: i numeri 0874 313000 e 0874 409000;
Sardegna: il 333 61 44 123
Esiste anche un numero per la richiesta di informazioni relativo alla città di Piacenza: si tratta dello 0523 317979, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 13.
Coronavirus – Domande frequenti
Cosa rischio se esco di casa senza una giustificazione?
Considerato che si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità, come fare la spesa o andare in farmacia, portando con sé l’autocertificazione atta a dimostrarlo, chi esce per altri motivi, per esempio perché vuole andare a trovare un amico, rischia delle sanzioni.
Cosa rischia un bar che rimane aperto violando le misure anticontagio?
In questi casi, è prevista la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 30 giorni.
Cosa bisogna fare in caso di sintomi influenzali?
In primo luogo non bisogna farsi prendere dal panico recandosi immediatamente dal medico di famiglia o dal pediatra, né intasare le corsie di ospedali e pronto scorso. In caso di sintomi respiratori quali tosse, raffreddore e febbre si consiglia di contattare telefonicamente il proprio medico di base e, in caso di reale necessità, i numeri 112 e 1500. Ci sono poi i numeri regionali da contattare.
Quali sono i numeri da contattare?
I numeri 112, 118 e 1500 non sono numeri da contattare per la richiesta di informazioni, ma nei casi in cui ci si sentisse davvero male a causa dei sintomi influenzali. È disponibile un elenco di numeri verdi dedicati relativi alle regioni italiane che si sono attivate per fornire tutte le informazioni necessarie sull’emergenza Coronavirus.
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