Corte d’Assise: cos’è, competenza, dove si trova
La Corte d’Assise, come il Tribunale, è un giudice di primo grado, ma diversamente da quest’ultimo è previsto solo per la giustizia penale ed è a partecipazione popolare.
- La Corte d’Assise è un giudice di primo grado riservato solo alla giustizia di natura penale.
- È l’unico organo giurisdizionale a partecipazione popolare ed è composto da 8 giudici, di cui solo 2 sono togati, gli altri 6 sono giudici popolari.
- È competente solo per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni.
La funzione giurisdizionale è esercitata dagli organi giurisdizionali, che sono differenti tra loro per natura in base alla branca del diritto che devono applicare (civile, penale, amministrativo o costituzionale) e si distinguono, altresì, per il grado di giudizio.
In primo grado distinguiamo:
- il Giudice di Pace;
- il Tribunale;
- la Corte d’Assise.
In secondo grado, la funzione giurisdizionale è affidata:
- per l’impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace al Tribunale;
- per l’impugnazione delle sentenze che riguardano tutti i reati di competenza del Tribunale alla Corte d’Appello;
- per l’impugnazione delle decisioni della Corte d’Assise alla Corte d’Assise di Appello.
La Corte d’Assise (dal latino assidere, cioè ‘sedere’) è un giudice di primo grado riservato solo alla giustizia di natura penale. Vediamo meglio come funziona.
Cos’è la Corte d’Assise
La Corte d’Assise l’unico organo giurisdizionale a partecipazione popolare, oltre alla Corte d’Assise di Appello. La presenza dei giudici popolari garantisce la partecipazione diretta del popolo alla giustizia, un processo che risale al passato e resiste ancora oggi in molte realtà giudiziarie estere, come negli Stati Uniti d’America in cui è prevista la presenza della giuria popolare nei processi per assicurare che i valori della comunità siano riflessi nel sistema giudiziario.
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Differenza con la Corte d’Appello
Se un individuo sarà giudicato in Corte d’Assise, perché il tipo di reato commesso prevede che venga giudicato da questo organo giurisdizionale, necessariamente in secondo grado sarà giudicato davanti alla Corte d’Assise d’Appello e non potrà essere giudicato invece dalla Corte d’Appello.
La Corte d’Appello è, infatti, competente solo ed esclusivamente per le impugnazioni delle sentenze emesse dal Tribunale, sia esso monocratico o collegiale.
La Corte d’appello, quindi, differisce dalla Corte d’Assise perché è:
- giudice di secondo grado rispetto al Tribunale, mentre la Corte d’Assise è giudice di primo grado;
- divisa in diverse sezioni sia civili che penali, invece la Corte d’Assise è competente solo in materia di natura penale e solo per determinati, gravi, delitti tassativamente elencati nell’art. 5 del codice di procedura penale.
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Composizione della Corte d’Assise
La Corte d’Assise è composta da 8 giudici, di cui solo 2 sono togati (magistrati di carriera che esercitano la funzione giurisdizionale a tempo indeterminato e sono nominati solo mediante pubblico concorso) e gli altri 6 sono giudici popolari.
Nello specifico, ci sono:
- 1 Presidente, che deve essere magistrato di Corte d’Appello, anche se la Corte d’Assise è un organo di primo grado;
- 1 “giudice a latere” – i giudici a latere sono i giudici che siedono “a lato” del presidente – che deve essere un magistrato di Tribunale che avrà il ruolo di partecipare alla decisione così come gli altri giudici a latere negli altri organi giurisdizionali collegiali;
- 6 giudici popolari, che nello svolgimento della loro funzione sono equiparati ai magistrati di Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.
Chi sono i giudici popolari
I giudici popolari, che compongono la Corte d’Assise, sono cittadini italiani estratti periodicamente dalle liste di un albo apposito, aventi certi requisiti d’istruzione e moralità.
Presso ogni Comune, infatti, vi è l’Albo dei Giudici Popolari che è costituito dai nomi dei cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere un’età compresa tra 30 e 65 anni di età;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado.
Non possono, invece, assumere l’ufficio di giudice popolare i magistrati, gli appartenenti alle forze armate italiane e a qualsiasi organo di polizia, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Competenza della Corte d’Assise, art. 5 del codice di procedura penale
La Corte d’Assise è competente solo per i reati di maggior gravità. Tutti gli altri reati sono di competenza del Tribunale, che in base alla gravità della condotta criminosa, giudicherà in composizione monocratica o collegiale; i restanti reati di gravità minore sono di competenza del Giudice di Pace.
La Corte d’Assise, così come disciplinato dall’art. 5 del codice di procedura penale, è competente per:
- i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (cd. testo unico sugli stupefacenti);
- i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale, rispettivamente per i reati di omicidio del consenziente, di istigazione o aiuto al suicidio, di omicidio preterintenzionale;
- ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale che disciplinano rispettivamente i delitti di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di rissa e di omissione di soccorso;
- i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (riguardanti la punizione della ricostituzione del partito fascista), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 (norme che prevedono la repressione del delitto di genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
- per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere aggravata), sesto comma, 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
I delitti, per esempio, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso e i delitti in materia di stupefacenti sono di competenza del Tribunale. Sono, altresì, sottratti alla competenza della Corte d’assise i reati compiuti dai minorenni, che rientrano sempre nella competenza del tribunale per i minorenni.
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