Corte dei Conti: cos’è, cosa fa e quali sono le funzioni che svolge
La funzione giurisdizionale della Corte dei conti tra controllo, responsabilità e tutela dell’Erario
- La Corte dei Conti è un organo di giustizia amministrativa con competenze in contabilità pubblica.
- La caratteristica principale della Corte dei Conti è l’indipendenza e terzietà dell’organo rispetto agli altri poteri statali.
- La Corte dei Conti è divisa al suo interno da sezioni, ognuna delle quali assolve a una specifica funzione.
In questo periodo dell’anno, in cui si discute sulla tenuta dei conti pubblici in vista dell’approvazione della prossima legge di bilancio, è spesso chiamata in causa la Corte dei Conti. Si tratta di un organo di giustizia amministrativa con giurisdizione in tema di contabilità pubblica, di estrema rilevanza nel nostro ordinamento giuridico.
Negli ultimi anni, anche in considerazione degli obblighi economici e finanziari imposti da Bruxelles, che vanno ad aggiungersi rispetto agli obiettivi di politica interna, il ruolo della Corte dei Conti è diventato ancora più importante: l’attuazione delle politiche di spending review, l’esigenza di utilizzare i fondi provenienti dal PNRR hanno reso necessario un più efficiente controllo da parte di un organo terzo, per rafforzare le politiche di trasparenza e arginare fenomeni di corruzione.
Ogni anno, la Corte si esprime sulla salute finanziaria del nostro Paese, mettendo in luce criticità, buone pratiche e aree di miglioramento. In tale ottica, la Corte dei Conti assolve alla funzione di gestione e controllo della spesa pubblica e di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse statali, in relazione a diversi profili.
Cos’è la Corte dei Conti
Istituita prima dell’entrata in vigore della Costituzione, intorno al XIX secolo, la Corte dei Conti è considerata la magistratura contabile, con competenze specifiche in materia di contabilità pubblica, finanza, bilanci e controllo amministrativo.
Tali funzioni sono assolte tramite sezione interne, ovvero:
- sezioni di controllo, con competenze di verifica della gestione finanziaria della Pubblica Amministrazione;
- sezioni giurisdizionali, che giudicano sulle responsabilità amministrative e contabili dei dirigenti e funzionari pubblici, per l’utilizzo di risorse dello Stato;
- sezioni riunite, competenti su materie di rilievo generale e conflitti di interesse.
La disciplina e il funzionamento della Corte dei Conti è disciplinata agli artt. 100 e ss Costituzione e da leggi ordinarie e di rango subordinato (legge n. 45 del 2004), che ne definiscono le funzioni interne e le modalità di accesso e presentazione di ricorsi.
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Organizzazione della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, al fine di garantire l’effettivo svolgimento di attività di controllo e verifica sull’operato della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla gestione dei conti e delle risorse pubbliche, ha una organizzazione interna tale da consentire la massima indipendenza e terzietà dell’organo rispetto agli altri poteri statali.
I componenti della Corte dei Conti sono magistrati, sia nell’esercizio delle funzioni di controllo, sia nello svolgimento delle attività giurisdizionali e requirenti, in quanto, a differenza della magistratura ordinaria (suddivisa in magistratura requirente e magistratura giudicante), sono collocati in un unico ruolo senza alcuna distinzione tra le varie funzioni.
La Corte dei Conti ha uffici con sede dislocati in tutto il territorio nazionale. In particolare, gli uffici delle sezioni centrali si trovano a Roma, mentre gli uffici regionali nei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Chi sono i membri della Corte dei Conti?
Al fine di garantire l’imparzialità e la terzietà nello svolgimento del ruolo di garante e controllo della spesa pubblica, la struttura interna della Corte dei Conti prevede i seguenti membri:
- Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica dal Governo, su proposta del Governo, per almeno tre anni. La carica di Presidente non è revocabile poiché, infatti, cessa per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo per limiti di età;
- Presidente aggiunto, istituito di recente con la legge 26 febbraio 2004, n. 45; svolge le funzioni di Presidente di una Sezione, coadiuva il Presidente della Corte dei Conti e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento;
- Procuratore generale – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il procuratore è a capo della Procura generale presso la Corte dei Conti e coordina le Procure regionali;
- Procuratore generale aggiunto – rappresenta il Pubblico Ministero e agisce nell’interesse pubblico e a tutela dell’ordinamento e della difesa della gestione dei beni pubblici;
- Magistrati – sono reclutati tramite un concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare magistrati ordinari, amministrativi, avvocati dello Stato e del libero Foro, militari, e impiegati e funzionari pubblici in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
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Quali sono le funzioni della Corte dei Conti?
Come anticipato, la Corte dei Conti è un organo giurisdizionale con funzioni trasversali (giurisdizionali, consultive e amministrative). La funzione che più di tutte caratterizza l’attività della Corte dei Conti è il controllo della gestione della spesa pubblica.
Le tipologie di controlli, assolte dalla Corte, sono:
- il controllo di legittimità, finalizzato a verificare, che una determinata spesa sia necessaria per realizzare un atto o una attività conforme alla legge;
- il controllo di gestione, il cui scopo è analizzare l’efficienza e l’economicità rispetto agli obiettivi posti dalla legge.
Da un punto di vista temporale, i controlli, svolti dalla Corte, hanno carattere preventivo di legittimità (correttezza formale, regolarità procedurale e rispetto delle norme contabili) sugli atti del Governo (quali, per esempio, la copertura della risorse allocate nella Legge di Bilancio) e successivo sulla gestione delle Amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario, finalizzato a esaminare l’equilibrio dei conti, l’efficienza dei programmi, nonché il rispetto degli standard di buon andamento.
Funzione giurisdizionale
Sin dalla sua istituzione, la Corte dei Conti assolve la funzione giurisdizionale in materia di contabilità pubblica. In particolare, ai sensi dell’art. 103 Costituzione, i giudici contabili hanno il ruolo di decidere nell’ambito dei giudizi, aventi a oggetto la responsabilità dei contabili e altri agenti pubblici per la gestione del pubblico denaro.
Le materie sulle quali la Corte dei Conti valuta la colpa o la negligenza dei funzionari sono essenzialmente, oltre alla contabilità pubblica, anche le pensioni civili, militari e di guerra. Tali giudizi sono instaurati dall’ente danneggiato dal comportamento del funzionario, il quale è tenuto a segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei Conti per l’eventuale esercizio dell’azione.
Le decisioni della Corte, nell’ambito di giudizi di responsabilità amministrativa e contabile stabiliscono l’eventuale sussistenza del c.d. danno erariale, ovvero il danno economico subito dallo Stato o da enti pubblici causato da comportamenti illeciti, negligenze, omissioni e decisioni gravemente imprudenti da parte di amministratori o dipendenti pubblici. La Corte può condannare i responsabili al risarcimento del danno direttamente nei confronti dell’ente pubblico danneggiato.
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Funzione consultiva
Un’ulteriore funzione assolta dalla Corte dei Conti è quella consultiva. Si tratta di una funzione che essenzialmente prevede la formulazione di pareri al Governo e ai Ministri nelle relative materie di competenza, in relazione alla emanazione di atti normativi e provvedimenti amministrativi.
I pareri possono essere espressi anche in ambiti di materia riservati al Parlamento e agli enti locali (es. pareri in tema di bilanci preventivi e consuntivi, di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e andamento della gestione finanziaria degli enti locali).
I pareri non sono vincolanti, ma hanno un forte valore tecnico e vengono utilizzati per orientare scelte strategiche, modifiche normative e pianificazioni finanziarie.
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