Presentare istanza al Tribunale: quali sono i tempi di risposta?
I tempi di risposta di un procedimento, penale o civile, sono molto variabili. Ci sono della scadenze stabilite dalla legge da rispettare assolutamente? Vediamolo insieme.
- La legge prevede dei tempi da rispettare per l’emissione di un provvedimento da parte del Giudice.
- In alcuni casi, si tratta di termini perentori.
- In altri, invece, di termini ordinatori, che rappresentano più che altro delle indicazioni di massima.
I tempi di attesa dei procedimenti giudiziari sono variabili e dipendono da diversi fattori: in molti casi, prima che si giunga a una sentenza definitiva, possono trascorrere diversi mesi.
Risulta però abbastanza comprensibile, per chi si trova alle prese con un’istanza presentata al Tribunale, fare una richiesta per conoscere quali siano le tempistiche di attesa, ovvero quanto tempo passi prima che venga presa una decisione.
Qualora ci si trovasse in una situazione di particolare urgenza, si potrebbe contattare la Cancelleria del Tribunale, al telefono o dal vivo, oppure farsi supportare da un avvocato, che potrebbe presentare una specifica istanza al Giudice al fine di sollecitarlo.
In questa guida, cercheremo di fare chiarezza su quali siano i tempi di attesa del Tribunale, concentrandoci sia sulla causa civile, sia su quella penale, e analizzando la differenza tra termini processuali ordinatori e perentori.
Termini processuali ordinatori e perentori: differenze
Le fasi che caratterizzano un processo variano a seconda che si tratti di una causa civile – nella quale si dovrà stabilire se le richieste delle parti abbiano fondatezza – o una causa penale – con la quale si dovrà invece accertare l’effettiva colpa dell’imputato di avere commesso un dato reato.
Nonostante la durata del processo sia estremamente mutevole – i fattori in gioco sono veramente tanti, così come le parti coinvolte (ricordiamo che non ci sono soltanto l’attore e il convenuto, ma anche altri soggetti, quali testimoni, periti, ausiliari) – il Giudice è tenuto a rispettare alcuni termini.
Tali termini possono essere:
- perentori: sono quelli che devono essere assolutamente rispettati, perché ne possono derivare preclusioni o decadenze, ovvero un decreto, un’ordinanza o una sentenza diventano nulli;
- ordinatori: sono i termini che, in caso di inosservanza da parte del Giudice, non prevedono nessuna sanzione.
Possiamo quindi semplificare dicendo che i termini perentori sono tassativi, mentre quelli ordinatori rappresentano un’indicazione di massima, quindi sono indicativi. La loro violazione non rende invalido l’atto del giudice.
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Cosa succede se il Giudice non rispetta i termini perentori
Il mancato rispetto dei termini perentori da parte del Giudice può avere diverse conseguenze. Può infatti comportare:
- una responsabilità disciplinare, soprattutto nei casi in cui il ritardo sia ingiustificato e reiterato;
- una responsabilità civile per i danni causati alle parti.
L’ipotesi di omissione o ritardo del Giudice rispetto al compimento di un atto rappresenta quello che prende il nome di “diniego di giustizia”. Si verifica quando sia trascorso il termine previsto dalla legge e la parte interessata abbia presentato un’istanza di sollecito, che deve essere evasa nell’arco di 30 giorni.
Questo termine può essere esteso fino a 3 mesi da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario e, nei casi più complessi, di ulteriori 3 mesi. Per i provvedimenti relativi alla revoca di un’ordinanza di custodia cautelare, invece, il termine da rispettare è di 5 giorni, che decorrono dal momento in cui viene depositata l’istanza in Cancelleria.
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Cause civili e tipologie di provvedimenti
Nel corso di una causa civile, ci sono tre tipologie di provvedimenti che possono essere emessi dal Giudice:
- il decreto, che riguarda le attività d’ufficio e viene emesso senza interpellare le parti (si pensi al decreto con cui viene fissata l’udienza);
- l’ordinanza, che viene emanata in contraddittorio tra le parti in relazione a una fase del processo (per esempio, l’ordinanza con la quale vengono ammesse le prove);
- la sentenza, che può essere di merito, quando è relativa al fatto che le richieste delle parti o quelle della controparte siano fondate, o di rito, che prende invece in esame soltanto gli aspetti procedurali (es. una sentenza di inammissibilità).
Il tempo di una decisione in una causa civile può essere prolungato dal fatto che il giudice si ponga in riserva in merito a una determinata questione, che necessita di un esame più approfondito. In questo caso, la decisione avviene fuori udienza e il provvedimento emesso viene poi comunicato alle parti, per mezzo della cancelleria.
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Tempi di risposta Tribunale cause civili
Nel momento in cui il Giudice non pronuncia una decisione direttamente in udienza, ma decide di riservarsi, deve pronunciare un provvedimento entro i 5 giorni successivi (art. 186 cpc). Si tratta, comunque, di un termine ordinatorio. Se non viene rispettato, alle parti non resta che attendere i tempi del Giudice.
Per quanto riguarda, invece, il termine per emanare la sentenza definitiva, esso inizia a decorrere dalla data dell’ultima udienza, alla quale si devono aggiungere 80 giorni:
- 60 giorni per le comparse conclusionali;
- 20 giorni per le memorie di replica.
Trascorso questo lasso di tempo, il Giudice dovrà pronunciarsi:
- entro 30 giorni, qualora sia un giudice monocratico;
- entro 60 giorni, se si tratta di un giudice collegiale;
- entro 15 giorni nel rito del lavoro o per le cause che si svolgono dinanzi al Giudice di pace.
Si tratta, comunque, di termini ordinatori, che potrebbero quindi non essere rispettati senza che ciò possa inficiare la validità del processo.
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Tempi di risposta Giudice cause penali
In un processo penale possono verificarsi diverse situazioni. La sentenza di condanna può infatti avvenire in tempi brevissimi: è il caso del processo per direttissima. Il giudice, sentita la discussione finale delle parti, si ritira in camera di consiglio e, dopo pochi minuti o qualche ora, esce per dare lettura del dispositivo redatto e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 544 del Codice di procedura penale (Redazione della sentenza), se ciò non fosse possibile, allora la pronuncia del dispositivo potrà avvenire:
- entro 15 giorni (si tratta della situazione standard);
- per i processi più articolati, nei quali è maggiore il numero delle parti e la gravità delle imputazioni, il termine viene esteso a un periodo compreso tra 15 e 90 giorni.
Una volta decorsi i termini indicati (che sono comunque ordinatori), decorrono i 30 giorni di tempo entro i quali è possibile impugnare la sentenza.
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Istanza al giudice tempi di risposta – Domande frequenti
L’istanza è una richiesta scritta rivolta al Giudice al fine di ottenere un provvedimento a proprio vantaggio.
Ci sono alcuni termini stabiliti dalla legge, che variano a seconda che la causa sia civile o penale: scopri di più nella nostra guida.
Il termine ordinatorio si differenzia da quello perentorio in quanto, in caso di mancato rispetto, non comporta la nullità di un provvedimento.
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