Dall’autoproduzione alla partita IVA agricola

“La polizia può chiedere i documenti senza motivo? Cosa può fare un poliziotto in borghese?”. Si tratta di domande che probabilmente in molti si saranno posti pensando al ruolo e alle funzioni della Polizia.
Prima di indagare a fondo quali sono i poteri della Polizia in Italia, è bene introdurre la distinzione con i Carabinieri, che hanno funzioni e caratteristiche differenti. In primo luogo, la Polizia è un’arma civile che dipende dal Ministero dell’Interno, mentre i Carabinieri sono una forza armata che dipende dal Ministero della Difesa: non hanno soltanto funzioni civili, ma possono compiere operazioni all’estero con l’esercito.
Se la Polizia di Stato ha il compito di mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico, cercando di prevenire i crimini attraverso il pattugliamento delle strade e controllando i carcerati, i Carabinieri sono una delle quattro forze armate dello Stato, accanto all’Esercito Italiano, alla Marina Militare e all’Aeronautica Militare, e possono operare come supporto alla Polizia nel contesto della sicurezza civile.
Partendo dal presupposto che uno dei doveri principali della Polizia è quello di occuparsi dell’ordine pubblico, tra i loro poteri rientra quello di poter fermare le persone.
Le ipotesi nelle quali il fermo da parte della Polizia è possibile sono:
Come si dovrà comportare la persona viene fermata, indipendentemente dal fatto che abbia commesso un’infrazione oppure si trovi nel giusto? Ecco quali sono le regole da rispettare a seconda del singolo caso.
La Polizia ha il potere di fermare le persone che siano formalmente indagate, ma anche tutti quei soggetti che potrebbero risultare rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Nell’ipotesi in cui si venisse fermati dalla Polizia per una richiesta di documenti o delle proprie generalità si dovrà collaborare, altrimenti c’è il rischio di incorrere in un reato.
Nel caso in cui ci si rifiutasse di farsi identificare, fornendo per esempio documenti d’identità falsi, la Polizia potrebbe condurre il fermato in Questura e trattenerlo al fine di procedere con l’identificazione, per un tempo che non può comunque superare le 12 ore.
Qualora l’identificazione risultasse particolarmente complicata, allora la tempistica potrebbe essere estesa alle 24 ore e si potrebbe avvisare un familiare o un convivente.
Il fermo per identificazione personale non dà diritto a un avvocato: chiunque si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità o altre informazioni personali, commette il reato di “Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale” disciplinato dall’articolo 651 del Codice Penale e che prevede:
Qualora si fosse sprovvisti di documenti identificativi, considerato che non è obbligatorio per legge portarli sempre con sé, non si starebbe commettendo reato.
Se, invece, il fermo fosse compiuto da un poliziotto in borghese, la persona che viene fermata avrebbe a sua volta il diritto di richiedere l’esibizione del tesserino di identificazione: in caso di rifiuto da parte dell’agente, non si avrebbe alcun obbligo di rispondere alle sue domande.
Come anticipato nelle righe precedenti, uno dei casi in cui la Polizia ha il diritto di fermare qualcuno è quello in cui abbia dei fondati sospetti sul fatto che il soggetto in questione abbia commesso un reato.
In questa evenienza il fermo può:
Una persona gravemente indiziata di un delitto viene in genere fermata quando è forte e fondato il pericolo di fuga da parte sua: in questa circostanza, il fermato riceverà una comunicazione scritta dalla Polizia nella quale vengono elencati tutti i suoi diritti.
Vi rientrano, per esempio il diritto di:
Una volta che un soggetto è stato fermato dalla Polizia, ci sarà un interrogatorio davanti a un Pubblico Ministero che dovrà svolgersi alla presenza di un difensore, che può essere di fiducia o d’ufficio.
Il fermato sarà informato sulle ragioni per le quali è stato applicato il provvedimento del fermo nei suoi confronti: nel caso in cui il pm si rendesse conto che il fermo è stato eseguito per errore o non rientri nei casi previsti dalla legge, disporrà la liberazione immediata del fermato.
Il pm ha 48 ore di tempo per richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari: entro le 48 ore successive, il giudice fisserà dunque l’udienza di convalida dandone avviso sia al pm sia all’avvocato difensore.
Il caso che si verifica con la maggiore frequenza è quello in cui si viene fermati dalla Polizia mentre si è alla guida. In questa ipotesi, i conducenti saranno tenuti a fornire:
La Polizia ha il potere di procedere con l’ispezione del veicolo qualora ritenga che ci siano delle anomalie, per esempio in relazione alla presenza di pezzi non omologati o alla modifica illegale delle caratteristiche del mezzo.
Il fermo può verificarsi anche al fine di verificare l’eventuale presenza di stupefacenti: la Polizia potrà in tal senso controllare non solo il veicolo in sé, in ogni sua parte, ma anche i bagagli e gli effetti personali della persona fermata per droga.
La Polizia può fermare i soggetti che sono sospettati di un delitto oppure quelle persone che potrebbero essere utili per la ricostruzione dei fatti.
Il compito della Polizia è quello di vigilare sul mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Bisogna collaborare: nel caso in cui ci si rifiutasse di farsi identificare, si commetterebbe un reato punito con l’arresto o l’ammenda.